Articolo 4 della Legge 18 marzo 1958, n. 297
Articolo 3Articolo 5
Versione
29 aprile 1958
Art. 4.
Alla Commissione di cui al precedente articolo e' altresi' devoluto il riconoscimento; in base all'esame delle domande presentate entro lo stesso termine indicato dall'art. 1, del diritto di assumere, ai sensi dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1951, n. 28 , il titolo di maestro di danza nonche' di esercitare la relativa professione.
Entrata in vigore il 29 aprile 1958