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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/12/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
_________
composta dai magistrati dr Massimo Escher Presidente rel. Est.
dr Sabrina Giuseppina Lattanzio Consigliere
dr Viviana Di Gesu Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 289/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato/a a MODICA in data 28/05/1976 (c.f. Parte_1
), rappresentato/a e difeso/a, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
US LI presso lo studio del quale in ISPICA 97014 VIA
MATTEOTTI, 25 è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, e (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Magro, come da procura in atti;
APPELLATI
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 113/2025 del Tribunale di Ragusa, pubblicata il
22/01/2025. Risarcimento danni ex art. 81 c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11/6/2020, , unitamente ai suoi Controparte_1 genitori e conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Ragusa per sentir accertare la sua esclusiva Parte_1 responsabilità nella rottura della promessa di matrimonio e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni per le spese sostenute in vista delle nozze.
Si costituiva in giudizio , contestando le domande attoree, eccependo Parte_1 in via preliminare la carenza di legittimazione attiva di e Controparte_2 CP_3
e sostenendo la sussistenza di un giusto motivo a fondamento del suo rifiuto di
[...] contrarre matrimonio.
Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 113/2025, pubblicata il 22/01/2025, accoglieva parzialmente le domande attoree, rigettando per difetto di prova la domanda della condannando al pagamento di € 950,00 in favore di CP_3 Parte_1
e di € 8.900,00 in favore di oltre al rimborso delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite in favore di tutti gli attori.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , lamentando, tra gli altri Parte_1 motivi: 1) la carenza di legittimazione attiva dei genitori della promessa sposa;
2)
l'erronea valutazione circa l'insussistenza di un giusto motivo di recesso;
3) l'erronea quantificazione del danno riconosciuto a . Controparte_1
Si sono costituiti gli appellati, chiedendo il rigetto del gravame. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
1. Sulla carenza di legittimazione attiva di e (Primo Controparte_2 Controparte_3
motivo di appello)
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneo rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei genitori della promessa sposa. Sostiene che l'azione
2 risarcitoria ex art. 81 c.c. ha natura strettamente personale e possa essere proposta unicamente dal soggetto destinatario della promessa, non da terzi che abbiano sostenuto spese in vista delle nozze.
Il motivo è fondato.
Il giudice di prime cure ha ritenuto di aderire a una tesi estensiva, non condivisibile, secondo cui sarebbero legittimati ad agire anche soggetti diversi dai nubendi, come i genitori.
La tesi non si condivide. Ed infatti la norma di riferimento, l'art. 81 c.c., individua chiaramente il beneficiario del risarcimento nell'"altra parte" (danno cagionato all'altra parte) della promessa, espressione questa che non può che riferirsi all'altro promittente, ossia al soggetto che, insieme al recedente, era parte del rapporto personale di fidanzamento. In questo la giurisprudenza di merito sia risalente (trib. Milano
21/12/1950 in Foro it 1951, I, 840, App Bologna 2/06/1930 RFI 1931 voce matrimonio,
30 e ss.) sia più recente, in questo senso Pretura Milano, 02/12/1999: “Legittimato alla proposizione dell'azione risarcitoria di cui all'art. 81 c.c. non è qualunque soggetto che - spontaneamente ed in considerazione di particolari legami familiari o affettivi - effettui delle spese in previsione del futuro matrimonio, ma solamente il soggetto che - in quanto destinatario della promessa - effettui degli esborsi economici facendo affidamento sull'impegno reciprocamente assunto”. Una soluzione, questa, che si giustifica escludendo che si sia in presenza di un'azione risarcitoria, laddove la tesi più accreditata è invece nel senso che si tratta di un'obbligazione indennitaria ex lege, assimilabile alla responsabilità precontrattuale.
Né risulta corretta la tesi degli appellati laddove invocano cass.15/4/2010 n. 9052, posto che dalla sentenza non emerge affatto l'adesione della suprema corte alla tesi contraria.
L'azione ex art. 81 cod. civ. è dunque riservata esclusivamente a chi è parte della promessa, e non può essere estesa ad altri soggetti, quali i genitori, anche se questi abbiano materialmente sostenuto le spese.
Tanto premesso, in riforma della sentenza impugnata, deve pertanto essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva di (la domanda nei confronti della Controparte_2
è già stata rigetta dal primo giudice e non è stata contestata dalla stessa con il CP_3
3 necessario appello incidentale) con conseguente annullamento della relativa condanna disposta dal primo giudice.
2. Sull'assenza di un giusto motivo di recesso (Secondo motivo di appello)
Con il secondo motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere ingiustificato il suo recesso dalla promessa. Il motivo non è fondato. Questa Corte condivide l'impianto motivazionale del giudice di prime cure. Premesso che la libertà di non contrarre matrimonio è un diritto fondamentale e premesso che l'art. 81 c.c. pone a carico di chi recede "senza giusto motivo" una specifica obbligazione riparatoria, si ritiene con il primo giudice che il concetto di "giusto motivo" vada interpretato restrittivamente e non coincide con un qualsiasi dissenso o litigio, ma deve consistere in fatti gravi, ignoti al momento della promessa, che, se conosciuti, avrebbero dissuaso il promittente dal formularla ossia con quei fatti che se conosciuti ab initio avrebbero indotto ad una diversa scelta. E ciò utilizzando quale parametro di riferimento quanto previsto in tema di errore dall'art. 122 comma 3, cod. civ. Una norma, questa, che evidenzia come il legislatore in materia di consenso matrimoniale dia rilevo ai valori come la salute fisica e mentale, moralità, incensuratezza delle parti ... e non ai meri contrasti sopravvenuti.
Con la conclusione che i fatti addotti dall'appellante – dissidi sull'organizzazione della cerimonia e litigi tra le famiglie – per quanto spiacevoli, non assurgono a quella gravità tale da rendere intollerabile la prospettiva della vita coniugale e giustificare il recesso.
3. Sulla quantificazione del danno in favore di (Quarto motivo di Controparte_1 appello)
Con il quarto motivo, l'appellante ha contestato la condanna al pagamento della somma di
€ 950,00 in favore di , deducendo la mancata prova di alcuni esborsi. Controparte_1
Il motivo è parzialmente fondato.
Sul punto, la stessa appellata , nella propria comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta in appello, ha riconosciuto un parziale errore nella quantificazione operata dal giudice di primo grado, ammettendo che il proprio credito, sulla base delle prove documentali in atti, ammonta invero alla minor somma di € 750,00 e non a quella di €
950,00 liquidata in sentenza.
4 La condanna va quindi ridotta al minor importo di € 750,00.
4. Sulla regolamentazione delle spese di lite
L'esito complessivo del giudizio impone una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi, secondo il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.)
Nel rapporto processuale tra e gli appellati e Parte_1 Controparte_2
questi ultimi risultano integralmente soccombenti in entrambi i gradi Controparte_3 di giudizio (la già soccombente in primo grado, è soccombente in appello sul CP_3 capo relativo alla disciplina delle spese processuali). Essi devono, pertanto, essere condannati in solido a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi (con conseguente accoglimento del motivo d'appello con cui il ha contestato la Parte_1
regolamentazione delle spese del primo giudice).
Nel rapporto processuale tra e l'appellata si Parte_1 Controparte_1
configura un'ipotesi di soccombenza reciproca, avendo l'appellante ottenuto una parziale riforma della sentenza anche nei confronti di quest'ultima. Ciò giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione parziale delle spese di lite. Ritenuto prevalente l'esito favorevole a sull'accertamento della responsabilità, si stima equo Controparte_1 compensare le spese per un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico di Parte_1
per entrambi i gradi di giudizio.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 113/2025 del Tribunale di Ragusa, così Parte_1 provvede: in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata: rigetta la domanda avanzata da con conseguente Controparte_2 annullamento della condanna di al pagamento della somma di € Parte_1
8.900,00 in favore di riduce la condanna di in Controparte_2 Parte_1 favore di al minor importo di € 750,00, oltre interessi legali dal Controparte_1
10/6/2020 al saldo;
condanna e in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_3 rimborsare a le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_1 liquida per il primo grado in € 2.000,00 per compensi e per il presente grado in € 2.200,00 per compensi, oltre in entrambi i casi al rimborso forfettario (15%), CPA e IVA come per
5 legge;
dichiara compensate per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra e e condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 Parte_1
i restanti due terzi, che liquida nel loro intero per il primo grado in € Controparte_1
1.800,00 e per il presente grado in € 2.000,00, oltre in entrambi i casi rimborso forfettario
(15%), CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Magro, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Corte, il 11/12/2025 .
IL PRESIDENTE ESTENSORE M ESCHER
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
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composta dai magistrati dr Massimo Escher Presidente rel. Est.
dr Sabrina Giuseppina Lattanzio Consigliere
dr Viviana Di Gesu Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 289/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato/a a MODICA in data 28/05/1976 (c.f. Parte_1
), rappresentato/a e difeso/a, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
US LI presso lo studio del quale in ISPICA 97014 VIA
MATTEOTTI, 25 è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, e (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Magro, come da procura in atti;
APPELLATI
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 113/2025 del Tribunale di Ragusa, pubblicata il
22/01/2025. Risarcimento danni ex art. 81 c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11/6/2020, , unitamente ai suoi Controparte_1 genitori e conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Ragusa per sentir accertare la sua esclusiva Parte_1 responsabilità nella rottura della promessa di matrimonio e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni per le spese sostenute in vista delle nozze.
Si costituiva in giudizio , contestando le domande attoree, eccependo Parte_1 in via preliminare la carenza di legittimazione attiva di e Controparte_2 CP_3
e sostenendo la sussistenza di un giusto motivo a fondamento del suo rifiuto di
[...] contrarre matrimonio.
Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 113/2025, pubblicata il 22/01/2025, accoglieva parzialmente le domande attoree, rigettando per difetto di prova la domanda della condannando al pagamento di € 950,00 in favore di CP_3 Parte_1
e di € 8.900,00 in favore di oltre al rimborso delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite in favore di tutti gli attori.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , lamentando, tra gli altri Parte_1 motivi: 1) la carenza di legittimazione attiva dei genitori della promessa sposa;
2)
l'erronea valutazione circa l'insussistenza di un giusto motivo di recesso;
3) l'erronea quantificazione del danno riconosciuto a . Controparte_1
Si sono costituiti gli appellati, chiedendo il rigetto del gravame. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
1. Sulla carenza di legittimazione attiva di e (Primo Controparte_2 Controparte_3
motivo di appello)
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneo rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei genitori della promessa sposa. Sostiene che l'azione
2 risarcitoria ex art. 81 c.c. ha natura strettamente personale e possa essere proposta unicamente dal soggetto destinatario della promessa, non da terzi che abbiano sostenuto spese in vista delle nozze.
Il motivo è fondato.
Il giudice di prime cure ha ritenuto di aderire a una tesi estensiva, non condivisibile, secondo cui sarebbero legittimati ad agire anche soggetti diversi dai nubendi, come i genitori.
La tesi non si condivide. Ed infatti la norma di riferimento, l'art. 81 c.c., individua chiaramente il beneficiario del risarcimento nell'"altra parte" (danno cagionato all'altra parte) della promessa, espressione questa che non può che riferirsi all'altro promittente, ossia al soggetto che, insieme al recedente, era parte del rapporto personale di fidanzamento. In questo la giurisprudenza di merito sia risalente (trib. Milano
21/12/1950 in Foro it 1951, I, 840, App Bologna 2/06/1930 RFI 1931 voce matrimonio,
30 e ss.) sia più recente, in questo senso Pretura Milano, 02/12/1999: “Legittimato alla proposizione dell'azione risarcitoria di cui all'art. 81 c.c. non è qualunque soggetto che - spontaneamente ed in considerazione di particolari legami familiari o affettivi - effettui delle spese in previsione del futuro matrimonio, ma solamente il soggetto che - in quanto destinatario della promessa - effettui degli esborsi economici facendo affidamento sull'impegno reciprocamente assunto”. Una soluzione, questa, che si giustifica escludendo che si sia in presenza di un'azione risarcitoria, laddove la tesi più accreditata è invece nel senso che si tratta di un'obbligazione indennitaria ex lege, assimilabile alla responsabilità precontrattuale.
Né risulta corretta la tesi degli appellati laddove invocano cass.15/4/2010 n. 9052, posto che dalla sentenza non emerge affatto l'adesione della suprema corte alla tesi contraria.
L'azione ex art. 81 cod. civ. è dunque riservata esclusivamente a chi è parte della promessa, e non può essere estesa ad altri soggetti, quali i genitori, anche se questi abbiano materialmente sostenuto le spese.
Tanto premesso, in riforma della sentenza impugnata, deve pertanto essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva di (la domanda nei confronti della Controparte_2
è già stata rigetta dal primo giudice e non è stata contestata dalla stessa con il CP_3
3 necessario appello incidentale) con conseguente annullamento della relativa condanna disposta dal primo giudice.
2. Sull'assenza di un giusto motivo di recesso (Secondo motivo di appello)
Con il secondo motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere ingiustificato il suo recesso dalla promessa. Il motivo non è fondato. Questa Corte condivide l'impianto motivazionale del giudice di prime cure. Premesso che la libertà di non contrarre matrimonio è un diritto fondamentale e premesso che l'art. 81 c.c. pone a carico di chi recede "senza giusto motivo" una specifica obbligazione riparatoria, si ritiene con il primo giudice che il concetto di "giusto motivo" vada interpretato restrittivamente e non coincide con un qualsiasi dissenso o litigio, ma deve consistere in fatti gravi, ignoti al momento della promessa, che, se conosciuti, avrebbero dissuaso il promittente dal formularla ossia con quei fatti che se conosciuti ab initio avrebbero indotto ad una diversa scelta. E ciò utilizzando quale parametro di riferimento quanto previsto in tema di errore dall'art. 122 comma 3, cod. civ. Una norma, questa, che evidenzia come il legislatore in materia di consenso matrimoniale dia rilevo ai valori come la salute fisica e mentale, moralità, incensuratezza delle parti ... e non ai meri contrasti sopravvenuti.
Con la conclusione che i fatti addotti dall'appellante – dissidi sull'organizzazione della cerimonia e litigi tra le famiglie – per quanto spiacevoli, non assurgono a quella gravità tale da rendere intollerabile la prospettiva della vita coniugale e giustificare il recesso.
3. Sulla quantificazione del danno in favore di (Quarto motivo di Controparte_1 appello)
Con il quarto motivo, l'appellante ha contestato la condanna al pagamento della somma di
€ 950,00 in favore di , deducendo la mancata prova di alcuni esborsi. Controparte_1
Il motivo è parzialmente fondato.
Sul punto, la stessa appellata , nella propria comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta in appello, ha riconosciuto un parziale errore nella quantificazione operata dal giudice di primo grado, ammettendo che il proprio credito, sulla base delle prove documentali in atti, ammonta invero alla minor somma di € 750,00 e non a quella di €
950,00 liquidata in sentenza.
4 La condanna va quindi ridotta al minor importo di € 750,00.
4. Sulla regolamentazione delle spese di lite
L'esito complessivo del giudizio impone una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi, secondo il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.)
Nel rapporto processuale tra e gli appellati e Parte_1 Controparte_2
questi ultimi risultano integralmente soccombenti in entrambi i gradi Controparte_3 di giudizio (la già soccombente in primo grado, è soccombente in appello sul CP_3 capo relativo alla disciplina delle spese processuali). Essi devono, pertanto, essere condannati in solido a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi (con conseguente accoglimento del motivo d'appello con cui il ha contestato la Parte_1
regolamentazione delle spese del primo giudice).
Nel rapporto processuale tra e l'appellata si Parte_1 Controparte_1
configura un'ipotesi di soccombenza reciproca, avendo l'appellante ottenuto una parziale riforma della sentenza anche nei confronti di quest'ultima. Ciò giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione parziale delle spese di lite. Ritenuto prevalente l'esito favorevole a sull'accertamento della responsabilità, si stima equo Controparte_1 compensare le spese per un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico di Parte_1
per entrambi i gradi di giudizio.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 113/2025 del Tribunale di Ragusa, così Parte_1 provvede: in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata: rigetta la domanda avanzata da con conseguente Controparte_2 annullamento della condanna di al pagamento della somma di € Parte_1
8.900,00 in favore di riduce la condanna di in Controparte_2 Parte_1 favore di al minor importo di € 750,00, oltre interessi legali dal Controparte_1
10/6/2020 al saldo;
condanna e in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_3 rimborsare a le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_1 liquida per il primo grado in € 2.000,00 per compensi e per il presente grado in € 2.200,00 per compensi, oltre in entrambi i casi al rimborso forfettario (15%), CPA e IVA come per
5 legge;
dichiara compensate per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra e e condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 Parte_1
i restanti due terzi, che liquida nel loro intero per il primo grado in € Controparte_1
1.800,00 e per il presente grado in € 2.000,00, oltre in entrambi i casi rimborso forfettario
(15%), CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Magro, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Corte, il 11/12/2025 .
IL PRESIDENTE ESTENSORE M ESCHER
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