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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/11/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1518/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Micheletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1518/2024 con OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitati- vo promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCALISE STE- Parte_1 C.F._1 FANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. SCALISE STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERLINI FIORENZO e CP_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO, 17 57123 LIVORNO- presso il difensore avv. MERLINI FIORENZO
CONVENUTO/I
In data 6 novembre 2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come precisa- te dalle parti con le note depositate agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del pro- cesso ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art.132 c.p.c..
Pertanto devono intendersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia gli atti in- troduttivi che di costituzione delle parti.
1 Il presente procedimento riguarda l'unità immobiliare posta in Livorno, Via Carlo Meyer
41, piano terreno, identificata al NCEU del Comune di Livorno al foglio 39, particella 70, sub 3, Cat. A/2, Classe 3, vani 5,5, rendita catastale € 823,75 con annessa cantina e giardino sia sulla strada che sul retro, con identificazione catastale al foglio 39, particelle 473 e 908 sub 1, tra loro graffate.
Con contratto di locazione del 01.10.2019, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio
Territoriale di Livorno in data 18.10.2019 al n. reg. 6893 Serie 3T, la sig.ra ha Parte_1
locato, ad uso abitativo, la suddetta unità immobiliare alla sig.ra Per_1
La sig.ra a fronte della morosità maturata dalla conduttrice, le ha intimato sfratto per Pt_1
morosità.
La conduttrice si è costituita nel procedimento sommario, opponendosi alla convalida.
Nell procedimento sommario, non è stata concessa l'ordinanza provvisoria di rilascio, ed è stato disposto il mutamento del rito con termine alle parti per il deposito di memorie inte- grative.
Nell'ambito del procedimento instaurato ex art. 426 c.p.c. parte locatrice ha introdotto, oltre alla domanda inizialmente proposta, tutta una serie di altre domande di cui la parte resisten- te ha, in primis, contestato l'ammissibilità e che in ogni caso ha contestato anche nel merito.
All'udienza del 6 novembre 2025 sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria e dell'esame della documentazione agli atti deve ritenersi comprova- to che la sig.ra al momento in cui le è stato intimato lo sfratto (maggio 2023), era CP_1
morosa per un importo superiore a due mensilità del canone di locazione, di talchè deve ri- tenersi comprovato l'inadempimento della conduttrice.
Agli atti risulta depositata ricevuta rilasciata dall'amministratore di condominio in data
21.06.2023 in favore della sig.ra che attesta la corresponsione dei seguenti importi: CP_1
"saldo Cond. al 31.08. 2022 € 307,95; Diff. Quote da settembre ad Agosto 2023 € 715,00" per un totale di € 1.022,95.
Deve pertanto ritenersi comprovato l'inadempimento contrattuale della parte conduttrice e conseguentemente accolta la domanda volta ad ottenere la risoluzione del contratto di loca- zione per cui è causa.
2 Devono invece respingersi tutte le altre domande avanzate dalla parte opposta, atteso che, per orientamento giurisprudenziale prevalente, le memoria integrative successive all'ordi- nanza di mutamento del rito, ex art. 426 c.p.c., non sono ammissibili per proporre nuove domande.
La fase sommaria (rito di convalida) e quella a cognizione piena (successiva al mutamento del rito) sono, infatti, considerate due fasi dello stesso processo nel quale si applicano le re- gole preclusive del rito ordinario.
Pertanto le domande nuove, se non presentate nell'atto di intimazione, sono irrimediabil- mente precluse.
La pronuncia di inammissibilità di tale domande rende superfluo l'esame nel merito.
Stante la reciproca soccombenza si ritiene equa la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede: accertata la morosità ed il grave inadempimento posto in essere della conduttrice, dichiara la risoluzione del contratto di locazione sottoscritto tra la sig.ra e la sig.ra Parte_1 [...] in data 01.10.2019, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoria- Parte_2
le di Livorno in data 18.10.2019 al n. reg. 6893 Serie 3T, avente ad oggetto l' unità immobi- liare ad uso abitativo posta in Livorno, Via Carlo Meyer 41, piano terreno, identificata al
NCEU del Comune di Livorno al foglio 39, particella 70, sub 3, Cat. A/2, Classe 3, vani
5,5, rendita catastale € 823,75, con annessa cantina e giardino sia sulla strada che sul retro, con identificazione catastale al foglio 39, particelle 473 e 908 sub 1, tra loro graffate.
Condanna, per l'effetto, la sig.ra al rilascio del bene, fissando per l'esecu- CP_1
zione la data del 15 gennaio 2026.
Respinge, per quanto esposto in parte motiva, tutte le altre domande.
Spese legali compensate
Così deciso in data 6 novembre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Sara Micheletti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Micheletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1518/2024 con OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitati- vo promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCALISE STE- Parte_1 C.F._1 FANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. SCALISE STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERLINI FIORENZO e CP_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO, 17 57123 LIVORNO- presso il difensore avv. MERLINI FIORENZO
CONVENUTO/I
In data 6 novembre 2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come precisa- te dalle parti con le note depositate agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del pro- cesso ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art.132 c.p.c..
Pertanto devono intendersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia gli atti in- troduttivi che di costituzione delle parti.
1 Il presente procedimento riguarda l'unità immobiliare posta in Livorno, Via Carlo Meyer
41, piano terreno, identificata al NCEU del Comune di Livorno al foglio 39, particella 70, sub 3, Cat. A/2, Classe 3, vani 5,5, rendita catastale € 823,75 con annessa cantina e giardino sia sulla strada che sul retro, con identificazione catastale al foglio 39, particelle 473 e 908 sub 1, tra loro graffate.
Con contratto di locazione del 01.10.2019, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio
Territoriale di Livorno in data 18.10.2019 al n. reg. 6893 Serie 3T, la sig.ra ha Parte_1
locato, ad uso abitativo, la suddetta unità immobiliare alla sig.ra Per_1
La sig.ra a fronte della morosità maturata dalla conduttrice, le ha intimato sfratto per Pt_1
morosità.
La conduttrice si è costituita nel procedimento sommario, opponendosi alla convalida.
Nell procedimento sommario, non è stata concessa l'ordinanza provvisoria di rilascio, ed è stato disposto il mutamento del rito con termine alle parti per il deposito di memorie inte- grative.
Nell'ambito del procedimento instaurato ex art. 426 c.p.c. parte locatrice ha introdotto, oltre alla domanda inizialmente proposta, tutta una serie di altre domande di cui la parte resisten- te ha, in primis, contestato l'ammissibilità e che in ogni caso ha contestato anche nel merito.
All'udienza del 6 novembre 2025 sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria e dell'esame della documentazione agli atti deve ritenersi comprova- to che la sig.ra al momento in cui le è stato intimato lo sfratto (maggio 2023), era CP_1
morosa per un importo superiore a due mensilità del canone di locazione, di talchè deve ri- tenersi comprovato l'inadempimento della conduttrice.
Agli atti risulta depositata ricevuta rilasciata dall'amministratore di condominio in data
21.06.2023 in favore della sig.ra che attesta la corresponsione dei seguenti importi: CP_1
"saldo Cond. al 31.08. 2022 € 307,95; Diff. Quote da settembre ad Agosto 2023 € 715,00" per un totale di € 1.022,95.
Deve pertanto ritenersi comprovato l'inadempimento contrattuale della parte conduttrice e conseguentemente accolta la domanda volta ad ottenere la risoluzione del contratto di loca- zione per cui è causa.
2 Devono invece respingersi tutte le altre domande avanzate dalla parte opposta, atteso che, per orientamento giurisprudenziale prevalente, le memoria integrative successive all'ordi- nanza di mutamento del rito, ex art. 426 c.p.c., non sono ammissibili per proporre nuove domande.
La fase sommaria (rito di convalida) e quella a cognizione piena (successiva al mutamento del rito) sono, infatti, considerate due fasi dello stesso processo nel quale si applicano le re- gole preclusive del rito ordinario.
Pertanto le domande nuove, se non presentate nell'atto di intimazione, sono irrimediabil- mente precluse.
La pronuncia di inammissibilità di tale domande rende superfluo l'esame nel merito.
Stante la reciproca soccombenza si ritiene equa la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede: accertata la morosità ed il grave inadempimento posto in essere della conduttrice, dichiara la risoluzione del contratto di locazione sottoscritto tra la sig.ra e la sig.ra Parte_1 [...] in data 01.10.2019, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoria- Parte_2
le di Livorno in data 18.10.2019 al n. reg. 6893 Serie 3T, avente ad oggetto l' unità immobi- liare ad uso abitativo posta in Livorno, Via Carlo Meyer 41, piano terreno, identificata al
NCEU del Comune di Livorno al foglio 39, particella 70, sub 3, Cat. A/2, Classe 3, vani
5,5, rendita catastale € 823,75, con annessa cantina e giardino sia sulla strada che sul retro, con identificazione catastale al foglio 39, particelle 473 e 908 sub 1, tra loro graffate.
Condanna, per l'effetto, la sig.ra al rilascio del bene, fissando per l'esecu- CP_1
zione la data del 15 gennaio 2026.
Respinge, per quanto esposto in parte motiva, tutte le altre domande.
Spese legali compensate
Così deciso in data 6 novembre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Sara Micheletti
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