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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 2547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2547 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7138/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 01/11/1972), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. MASSA CINZIA;
(ROMA (RM), 07/02/1977), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MASSA CINZIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 16/06/2001 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2. L'abitazione coniugale, di esclusiva proprietà della moglie, viene assegnata alla stessa, unitamente a tutti i beni e arredi in essa contenuti. Il
marito si è già allontanato dall'immobile con il consenso espresso della moglie.
3. La figlia maggiorenne, continuerà a risiedere Persona_1
stabilmente presso l'abitazione materna fino al raggiungimento della propria autonomia economica.
4. La figlia minore, sarà affidata congiuntamente ad Persona_2
entrambi i genitori, con residenza abituale presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute della minore saranno assunte congiuntamente dai genitori, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni e aspirazioni. Ciascun genitore eserciterà in modo autonomo la responsabilità genitoriale per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione durante i periodi in cui la figlia si troverà con lui o con lei.
5. I tempi di permanenza della minore presso il padre saranno Per_2
flessibili e gestiti liberamente, tenendo conto delle esigenze scolastiche,
sociali e personali della minore, nonché dei suoi desideri. Gli incontri avverranno previo accordo tra entrambi i genitori e la figlia, nel rispetto del suo benessere psicofisico.
6. Si conferma il piano genitoriale allegato, che disciplina in modo dettagliato la gestione della minore.
7. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra Parte_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, l'importo di
[...]
€ 250,00 mensili per ciascuna, per un totale di € 500,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e resterà dovuto fino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte di ciascuna figlia.
8. Le spese straordinarie relative alle figlie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 60% a carico della madre e del 40% a carico del padre, in conformità al Protocollo del Tribunale di Roma del 17 dicembre
2014.
9. È autorizzato l'espatrio della figlia minorenne insieme a ciascun genitore durante i rispettivi periodi di permanenza, secondo quanto previsto nel piano genitoriale. Resta fermo l'obbligo di comunicare preventivamente all'altro genitore, per iscritto, le informazioni essenziali sul viaggio (date,
destinazione e recapiti), al fine di garantire trasparenza e continuità nella responsabilità genitoriale condivisa.
10. Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7138/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 01/11/1972) e
[...] Controparte_1
(ROMA (RM), 07/02/1977) relativamente al matrimonio contratto in Rocca
di Papa (RM) in data 16/06/2001, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Rocca di Papa al n. 46, Parte II, Serie A, Anno
2001, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7138/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 01/11/1972), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. MASSA CINZIA;
(ROMA (RM), 07/02/1977), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MASSA CINZIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 16/06/2001 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2. L'abitazione coniugale, di esclusiva proprietà della moglie, viene assegnata alla stessa, unitamente a tutti i beni e arredi in essa contenuti. Il
marito si è già allontanato dall'immobile con il consenso espresso della moglie.
3. La figlia maggiorenne, continuerà a risiedere Persona_1
stabilmente presso l'abitazione materna fino al raggiungimento della propria autonomia economica.
4. La figlia minore, sarà affidata congiuntamente ad Persona_2
entrambi i genitori, con residenza abituale presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute della minore saranno assunte congiuntamente dai genitori, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni e aspirazioni. Ciascun genitore eserciterà in modo autonomo la responsabilità genitoriale per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione durante i periodi in cui la figlia si troverà con lui o con lei.
5. I tempi di permanenza della minore presso il padre saranno Per_2
flessibili e gestiti liberamente, tenendo conto delle esigenze scolastiche,
sociali e personali della minore, nonché dei suoi desideri. Gli incontri avverranno previo accordo tra entrambi i genitori e la figlia, nel rispetto del suo benessere psicofisico.
6. Si conferma il piano genitoriale allegato, che disciplina in modo dettagliato la gestione della minore.
7. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra Parte_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, l'importo di
[...]
€ 250,00 mensili per ciascuna, per un totale di € 500,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e resterà dovuto fino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte di ciascuna figlia.
8. Le spese straordinarie relative alle figlie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 60% a carico della madre e del 40% a carico del padre, in conformità al Protocollo del Tribunale di Roma del 17 dicembre
2014.
9. È autorizzato l'espatrio della figlia minorenne insieme a ciascun genitore durante i rispettivi periodi di permanenza, secondo quanto previsto nel piano genitoriale. Resta fermo l'obbligo di comunicare preventivamente all'altro genitore, per iscritto, le informazioni essenziali sul viaggio (date,
destinazione e recapiti), al fine di garantire trasparenza e continuità nella responsabilità genitoriale condivisa.
10. Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7138/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 01/11/1972) e
[...] Controparte_1
(ROMA (RM), 07/02/1977) relativamente al matrimonio contratto in Rocca
di Papa (RM) in data 16/06/2001, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Rocca di Papa al n. 46, Parte II, Serie A, Anno
2001, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi