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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2404/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11333/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166588-624 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2493/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/6/2025 ed iscritto al RGC 11333/25 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n° 166588 del 22/1/2025 per €. 1.995,00 relativo ad imu 2019 denunciando la insussistenza del presupposto impositivo, trattandosi della propria abitazione principale. Evidenziava che la esiguità dei consumi derivava dall'espletamento per lunghi periodi di attività lavorativa presso strutture ricettive ed esibiva contratto di lavoro a tempo determinato ed altra documentazione di supporto.
Si costituiva Municipia S.p.a., quale concessionaria all'accertamento ed alla riscossione dei tributi del
Comune di Napoli, evidenziando che l'atto era stato annullato in autotutela essendo stata riscontrata la destinazione ad abitazione principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11333/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166588-624 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2493/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/6/2025 ed iscritto al RGC 11333/25 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n° 166588 del 22/1/2025 per €. 1.995,00 relativo ad imu 2019 denunciando la insussistenza del presupposto impositivo, trattandosi della propria abitazione principale. Evidenziava che la esiguità dei consumi derivava dall'espletamento per lunghi periodi di attività lavorativa presso strutture ricettive ed esibiva contratto di lavoro a tempo determinato ed altra documentazione di supporto.
Si costituiva Municipia S.p.a., quale concessionaria all'accertamento ed alla riscossione dei tributi del
Comune di Napoli, evidenziando che l'atto era stato annullato in autotutela essendo stata riscontrata la destinazione ad abitazione principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa le spese di giudizio.