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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 4336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4336 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO III
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dr.
Francesco Rigato, all'esito della camera di consiglio seguita all'udienza del 26 marzo
2023 nel corso della quale le parti si riportavano alle rispettive conclusioni chiedendone l'accoglimento, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 43377/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso, come da procura allegata al ricorso, Parte_1
dall'Avv. Chiara Trementozzi e dall'Avv. Maria Chiara Rio ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Trementozzi, in Roma, Via Benedetto Croce n. 6
RICORRENTE
contro
:
in proprio e quale titolare della ditta Controparte_1
individuale Tenuta di Fiorano di DR JA GN SI, con sede in Roma, Via di Fioranello, n. 31, rappresentato e difeso come da procura allegata alla memoria difensiva di costituzione dall'Avv. Giuseppe Guancioli presso il cui studio in Roma, Via Francesco Coletti n. 19 è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
1 OGGETTO: riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato in epoca antecedente alla regolarizzazione del rapporto stesso;
differente inquadramento e differenze retributive;
nullità del licenziamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.11.20224 adiva il Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di giudice del lavoro, formulando le seguenti conclusioni:
A. Nel merito in via preliminare: accertare e dichiarare, anche ai sensi degli artt. 36 Cost. 2094 e ss., che tra il sig. ed il sig. Parte_1 [...]
(c.f. ), nato a Roma in [...] C.F._1 data 30.04.1972 ed ivi residente in [...], in proprio nonché nella qualità di titolare della ditta individuale Tenuta Di Fiorano Di DR JA GN SI (p.i. ) in qualità di datore di lavoro è intercorso P.IVA_1 un rapporto di lavoro di tipo subordinato a far data dal 01.03.2014, come dedotto, eccepito ed argomentato al capitolo I del presente ricorso. B. Nel merito in via principale: accertare e dichiarare, anche ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2094, 2126 e 1218 e segg. c.c., il diritto del Sig. Parte_1 all'inquadramento sin dal 01.03.2014 nel V livello CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo, come dedotto, eccepito ed argomentato al capitolo II del presente ricorso. C. Nel merito in via principale: accertare e dichiarare, anche ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2126 e 1218 e segg. c.c., il diritto del Sig. alle corrispondenti Parte_1 differenze retributive da inquadramento contrattuale al livello V livello CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo, come dedotto, eccepito ed argomentato al capitolo II.1 del presente ricorso. D. Nel merito in via principale per l'effetto condannare il sig. Parte_2
come in epigrafe generalizzato al pagamento al
[...] Parte_2 pagamento nei confronti del ricorrente, a titolo di differenze retributive di Euro 84.138,74 (v. conteggio analitico ALL. A) oltre agli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. (rivalutazione monetaria e interessi legali, anche al tasso di mora ex art. 1284, co. 4, c.c.), e fatti salvi i diversi maggiori o minori importi che risulteranno di giustizia, anche in applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., come dedotto, eccepito ed argomentato al capitolo II.1 del presente ricorso. E. Nel merito in via subordinata: accertare e dichiarare, anche ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2126 e 1218 e segg. c.c., il diritto del Sig. all'inquadramento Parte_1 sin dal 01.03.2014 nell'Area 2, livello “C” – ex qualificati super CCNL-CCPL
come dedotto, eccepito ed argomentato al capitolo Parte_3
III del presente ricorso. F. Nel merito in via subordinata: accertare e dichiarare, anche ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2126 e 1218 e segg. c.c., il diritto del Sig. alle corrispondenti Parte_1
2 differenze retributive da inquadramento contrattuale al livello “C” – ex qualificati super nell'Area 2, CCNL-CCPL come dedotto, Parte_3 eccepito ed argomentato al capitolo III.1 del presente ricorso.
G. Nel merito in via subordinata: per l'effetto condannare il sig.
[...] come in epigrafe generalizzato, in Parte_2 qualità di datore di lavoro al pagamento al pagamento nei confronti del Sig. PT
a titolo di differenze retributive delle somme che verranno accertate in corso
[...] di causa all'esito della richiesta CTU oltre agli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. (rivalutazione monetaria e interessi legali, anche al tasso di mora ex art. 1284, co. 4, c.c.), e fatti salvi i diversi maggiori o minori importi che risulteranno di giustizia, anche in applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 432 c.c., come dedotto, eccepito ed argomentato al capitolo III.1 del presente ricorso.
H. In via principale: accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato in data 11.06.2024 in quanto ritorsivo e per l'effetto dichiarare il diritto del sig. ad essere reintegrato nel posto di lavoro, in via principale secondo Parte_1
l'inquadramento contrattuale rivendicato al capitolo I) del presente atto, in subordine al capitolo II), ed in estremo subordine secondo il (pur contestato) inquadramento di formale appartenenza, condannando il sig.
[...] come in epigrafe generalizzato, al pagamento Parte_2 in favore del sig. delle mensilità maturate dal giorno del Parte_1 licenziamento sino alla effettiva reintegra, sulla base della retribuzione globale di fatto, in via principale come quantificata negli allegati conteggi sulla base dell'inquadramento rivendicato al precedente capitolo II), ovvero, in subordine, al capitolo III), previa C.T.U., ovvero ancora, in estremo subordine, sulla base del (pur contestato) inquadramento di formale appartenenza, come dedotto, eccepito ed argomentato ai capitoli IV e IV.1 del presente ricorso. I. In via subordinata: accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 11.06.2024 per violazione dell'art. 7 L. n. 300/70, come dedotto, eccepito ed argomentato al capitolo V del presente ricorso. L. In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 11.06.2024 per assenza di giustificato motivo oggettivo, come dedotto, eccepito ed argomentato al capitolo VI, VI.1, VI.2 e VI.3 del presente ricorso. M. In accoglimento dei capi delle conclusioni sub I. ed L., condannare il sig. come in epigrafe Parte_2 generalizzato, al pagamento in favore del sig. di una indennità Parte_1 risarcitoria ex art. 8 l. n. 604/1966, da calcolarsi in via principale nella misura massima di dieci mensilità, stante l'anzianità di servizio ultradecennale, ovvero in subordine nella diversa misura che si riterrà equa e di giustizia, anche ex art. 432 c.p.c., come dedotto, eccepito ed argomentato al capitolo VII del presente ricorso. Il tutto con applicazione sugli importi liquidati ai titoli sopra rivendicati degli accessori ex art. 429 c.p.c. dal giorno della maturazione del diritto e sino al soddisfo ed agli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dal deposito del ricorso.
3 Con formale riserva di agire per la condanna al versamento dei contributi previdenziali omessi sulle differenze retributive, nonché per il risarcimento del danno in caso di contributi non versati ma prescritti.
Con vittoria di spese ed onorari ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
A sostegno delle conclusioni formulate deduceva che
[...]
è proprietario della Tenuta di Fiorano adibita a matrimoni, Controparte_1
ricorrenze ed eventi e dell'omonima impresa agricola individuale denominata Tenuta di Fiorano di DR JA GN SI, che opera nel settore vitivinicolo della produzione e vendita di vini.
Il assumeva di aver svolto lavoro subordinato per il convenuto dall'1.3.2014 PT
presso la tenuta di Fiorano con mansioni di giardiniere. Tuttavia, il rapporto di lavoro era stato formalizzato solo in data 14.1.2019 allorché il era stato assunto con PT
contratto a tempo indeterminato part time di 30 ore settimanali con mansioni di
"domestico addetto al giardino" e qualifica di "giardiniere". Era inquadrato al livello
B del CCNL Collaboratori familiari. Il ricorrente precisava tuttavia che né nella villa né nella tenuta risiedono o dimorano, neppure saltuariamente i componenti della famiglia del resistente.
Sin dall'1.3.2014 il ricorrente si era occupato della gestione e della manutenzione di tutto il parco della Tenuta di Fiorano e in modo particolare del giardino posto tutto intorno alla villa. Deduceva in particolare di aver sempre svolto le mansioni di supervisore dell'intera tenuta, di addetto alla cura e alla manutenzione di fiori, piante, prati e arbusti ornamentali, alla potatura di alberi ad alto fusto e alberi da frutto, alla potatura di siepi e aiuole, con il tagliasiepe, alla falciatura dell'erba, sia con il decespugliatore, che con il “trattorino”, alla potatura degli olivi anche con l'ausilio del trattore, alla raccolta delle olive, alla piantumazione di piante ornamentali, alla potatura delle rose, alla innaffiatura dell'area verde oltre che alla sua pulizia con l'uso di un soffiatore, alla sostituzione degli irrigatori d'acqua, alla scelta dell'attrezzatura professionale necessaria sia per lo svolgimento delle proprie mansioni che alla consegna degli attrezzi da lavoro che necessitavano di riparazioni. Il ricorrente
4 affermava che nello svolgimento delle sue mansioni aveva il solo obbligo di rendicontazione periodica al o a che da Parte_2 Parte_4
anni lavora all'interno della tenuta occupandosi della sua gestione. Il e il Pt_2
supervisionavano l'attività del cui davano anche direttive. Parte_4 PT
Tra la fine del 2016 e la metà del 2019 il nello svolgimento delle mansioni PT
descritte si era avvalso dell'ausilio di , che operava sotto il suo Testimone_1
coordinamento.
Il aveva sempre osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì PT
dalle 7 alle 13.
Nel periodo compreso tra l'1.3.2014 e il 13.1.2019 il aveva percepito stipendio PT
di € 750,00 mensili per 12 mensilità. Dal 14.1.2019 all'11.6.2019 aveva poi percepito uno stipendio di € 820,00 mensili. Il ricorrente deduceva di avere sempre agito osservando le direttive del convenuto. In caso di necessità di permessi, ferie, congedi doveva chiedere a impiegata amministrativa della Tenuta di Parte_5
Fiorano.
Le attrezzature che il aveva utilizzato per svolgere le sue mansioni erano di PT
proprietà del Il non aveva assunto alcun rischio in Parte_2 PT
relazione alla attività svolta presso la tenuta del resistente e aveva sempre percepito un compenso fisso a cadenza mensile.
In data 11.6.2024 il aveva infine comunicato al con Parte_2 PT
raccomandata A.R. la risoluzione del rapporto di lavoro deducendo circostanze particolari e "l'esigenza di una nuova riorganizzazione del lavoro nella villa" (doc.
10). Il aveva quindi impugnato il licenziamento il 21.6.2024 e rilevava che la PT
missiva con la quale aveva impugnato il licenziamento era stata riscontrata dal convenuto che, contraddicendo la motivazione addotta con la lettera di licenziamento, affermava che la motivazione andava cercata nel comportamento del che, PT
"negli ultimi tempi, è inopinatamente mutato divenendo arrogante ed aggressivo e sfociando, sempre più spesso, in urla e minacce: ...".
Il ricorrente assumeva dunque di avere diritto al riconoscimento di un rapporto di
5 lavoro subordinato a tempo indeterminato iniziato sin dall'1.3.2014 e a essere inquadrato sin dall'1.3.2014 nel V Livello CCNL Pubblici Esercizi, ristorazione e turismo, mentre a decorrere dal 14.1.2019, data in cui era intervenuta la tardiva regolarizzazione del rapporto, era stato inquadrato al livello B del CCNL
Collaboratori familiari con qualifica di "domestico addetto al giardino".
Deduceva che il predetto CCNL Collaboratori familiari trova applicazione in relazione agli assistenti familiari (colf, badanti, baby sitter ed altri profili professionali previsti dallo stesso CCNL ... "addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate". Il non aveva tuttavia PT
mai svolto la sua attività in ambito familiare perché aveva invece sempre lavorato in ambito aziendale e precisamente in funzione dell'attività recettiva e di organizzazione di eventi svolta presso la Tenuta di Fiorano. Il non era mai stato un assistente PT
familiare, sicché non avrebbe dovuto trovare applicazione al suo rapporto di lavoro intercorso con il convenuto il CCNL collaboratori familiari. Il ricorrente precisava inoltre di non essersi occupato della manutenzione della sola parte di verde relativa al giardino di pertinenza della villa, ma di aver lavorato alla manutenzione del verde di tutta la tenuta. Rivendicava pertanto il diritto all'inquadramento al V livello del
CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo con conseguente riconoscimento delle differenze retributive a far data dall'1.3.2014 sino all'11.6.2024.
Quanto al licenziamento ne deduceva la natura ritorsiva. Nel caso in esame non sussisteva secondo la prospettazione del ricorrente alcun motivo oggettivo posto a giustificazione del licenziamento e rilevava che l'onere della prova della natura ritorsiva del licenziamento grava sul lavoratore. Esponeva al riguardo che la vera motivazione del licenziamento va infatti rinvenuta nella testimonianza resa dal PT
innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Roma in data 16.1.2024 nell'ambito del procedimento n. 1347/23 RG nel cui ambito il dichiarò di avere "iniziato a PT
lavorare il 1.3.2014 senza regolarizzazione del rapporto" e di essere stato formalmente assunto solo a decorrere dall'1.1.2019. Il licenziamento era comunicato al in data 11.6.2024 e quindi in epoca a suo dire non lontana dal 16.1.2024, PT
6 allorché il ricorrente aveva reso la predetta testimonianza. Deduceva inoltre che il motivo posto a giustificazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere ritenuto del tutto inesistente alla luce della missiva con la quale il legale del resistente riscontrò la lettera di impugnazione del licenziamento del Dalle PT
considerazioni svolte deduceva pertanto di poter vantare diritto alla reintegra nel posto di lavoro con diritto a ricevere il pagamento delle mensilità maturate dal giorno del licenziamento sino alla riammissione al lavoro. In subordine chiedeva comunque pronuncia dichiarativa della illegittimità del licenziamento ai sensi dell'art. 7 L.
300/70, perchè sorretto da chiaro intento disciplinare.
Il ricorrente rilevava inoltre la insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto per il licenziamento, posto che pur avendo il convenuto motivato l'atto espulsivo con necessità organizzative esistenti al momento del licenziamento, non solo esse erano da ritenere inesistenti posto che in seguito il resistente non aveva in seguito dato corso ad alcun mutamento delle attività svolte nella villa, ma neppure aveva cercato di adibire il lavoratore ad altre mansioni (c.d. repechage), per non tenere inoltre nel debito conto che il ricorrente svolgeva mansioni necessarie anche nell'attualità in quanto strettamente funzionali all'attività recettizia e di organizzazione di eventi svolta presso la Tenuta. La figura del giardiniere è dunque ancora indispensabile nella tenuta in ragione delle attività che vi si svolgono, tanto più che il sarebbe stato PT
immediatamente sostituito dall'addetto Vivenzio Rossi.
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto, che chiedeva il rigetto della domanda.
Premetteva che l'intero ricorso e quindi tutte le domande attrici si fondano sul presupposto che al rapporto per cui è causa si debba applicare il CCNL dei Pubblici
Esercizi e, in via subordinata, il CCNL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti.
Osserva inoltre il che per sostenere il proprio assunto, il ricorrente Parte_2
deduce che la sua occupazione principale era effettivamente quella di manutenere il giardino attorno alla villa, ma che la stessa era funzionale all'attività ricettizia e di
7 organizzazione di eventi, come proverebbe il fatto che il resistente e tutta la sua famiglia non risiedono e non dimorano, neppure saltuariamente, nella villa. Si tratta tuttavia di un assunto che sarebbe dimostrato esclusivamente dalle risultanze dei dati anagrafe, come se non fosse possibile per il convenuto e i suoi familiari vivere in una abitazione pur essendo residenti in un'altra.
Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dal convenuto, il era stato assunto PT
come gli altri che lo avevano preceduto e affiancato, per tenere in ordine il giardino della villa con piscina che è frequentata abitualmente dal e Parte_2
dalla sua famiglia specie nei fine settimana e in estate. Precisava inoltre che la villa e non la tenuta viene locata come abitazione privata senza alcun servizio aggiuntivo e neppure l'uso della cucina che, come la piscina, è riservato al resistente e ai suoi familiari. Aggiungeva che gli stessi ricevimenti che vengono ospitati presso la villa costituiscono eventi privati e non attività imprenditoriali.
Il conveniva con il ricorrente circa il fatto che quest'ultimo era Parte_2
effettivamente stato assunto come giardiniere della villa privata del Parte_2
dapprima con rapporto di fatto e in seguito con contratto (doc. 8) e si era sempre comportato di conseguenza.
Il convenuto precisava inoltre che l'attività locatizia avente ad oggetto la sola villa, non viene svolta con il carattere della imprenditorialità, difettando organizzazione stabile, esercitata professionalmente con lavoro umano e beni strumentali all'esercizio di tale attività. Il si limita infatti a cedere in locazione la villa, attività Parte_2
per la quale non è necessario chiedere autorizzazione amministrativa e la pubblicità effettuata mediante sito internet non altera il quadro generale descritto.
Il convenuto rilevava che quanto sostenuto dal ricorrente deve essere ritenuto strumentale al tentativo dello stesso di superare la indiscussa possibilità di libero recesso dal rapporto di lavoro domestico, oltre tutto dopo che tale tipo di rapporto era stato pacificamente accettato dal ricorrente per circa un decennio. La ragione del licenziamento non va dunque rinvenuta nella testimonianza resa mesi prima dal in altro processo, quanto nelle sue gravi e inaspettate intemperanze sfociate in PT
8 ingiurie, minacce gravi e provocazioni anche fisiche poste in essere nei confronti del nonostante la presenza al momento sia del che della Parte_2 Parte_4
Il pur avendo deciso di porre termine al rapporto di Parte_5 Parte_2
lavoro con il decise di non addurre nella lettera di licenziamento le effettive PT
ragioni al fine di non recargli danno, tenuto conto che per lungo tempo era stato un dipendente apprezzato.
Con riferimento all'inizio del rapporto di lavoro, parte resistente conveniva con il ricorrente in ordine al fatto che l'assunzione risaliva al 2014, ma precisava che il era stato assunto come giardiniere della villa sita in Via di Fioranello n. 19, PT
posta all'interno della tenuta di Fiorano ma costituente abitazione privata del tutto autonoma dalla azienda vinicola, oltre che seconda casa della famiglia Parte_2
che la usa nei week end e in estate e i cui componenti vi lasciano propri effetti personali. Il ricorrente, che osservava orario dalle 7:00 alle 13:00 su 5 giorni a settimana, doveva occuparsi del verde annesso alla villa e alla piscina.
Il soggiungeva che nel corso dei primi 5 anni il ricorrente Parte_2
effettivamente aveva lavorato nella villa sulla base di un rapporto di fatto in qualità di giardiniere della villa con orario dalle 7:00 alle 13:00, percependo una retribuzione giornaliera di € 60,00 per una media di circa € 1.200,00, somma che gli veniva corrisposta dalla collaboratrice del cui il Parte_2 Pt_5 Parte_5
lasciava la somma stessa in contanti. Ciò trovava dimostrazione Parte_2
documentale nelle ricevute allegate alla memoria difensiva (docc. da 2 a 6).
Per un periodo di circa due anni, il ricorrente era stato coadiuvato da Testimone_1
che era stato assunto dall nel 2017 su richiesta del
[...] Parte_6
L aveva successivamente rivendicato nei confronti della stessa PT Tes_1
Azienda il pagamento di differenze retributive, instaurando giudizio poi concluso con accordo conciliativo.
Il 14.1.2019 il aveva provveduto alla regolarizzazione del rapporto di Parte_2
lavoro del mediante assunzione a tempo indeterminato part time di 30 ore PT
settimanali e mansioni di "domestico addetto al giardino" con qualifica di giardiniere
9 di cui al livello B CCNL collaboratori familiari (doc. 8). Precisava che nel contratto era indicata quale sede di lavoro quella di Via di Fioranello n. 19, corrispondente alla villa, mentre l'azienda ha sede in Via di Fioranello n. 31.
Il convenuto esponeva poi che il era retribuito con € 1.260,00 mensili PT
corrisposti quanto a € 840,00 con bonifico del e quanto a € 420,00 in Parte_2
contanti, che gli venivano consegnati da previa sottoscrizione di Parte_7
ricevuta (docc. 9-14) e delle buste paga. Successivamente alla sottoscrizione del contratto le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro erano rimaste immutate.
Il resistente affermava inoltre che il non era stato mai presente agli eventi che PT
si svolgevano nella villa, non aveva mai lavorato in relazione ad essi e non era informato su quando si sarebbero svolti. Precisava che in relazione a detti eventi viene concesso agli ospiti l'uso del solo salone del piano terra della villa e gli interessati devono disporre di un proprio servizio di catering. Solitamente chi intende svolgere un ricevimento presso la villa viene a conoscenza di detta opportunità tramite la società Magnolia Eventi srl, che corrisponde il canone al Parte_2
che non ha alcun rapporto diretto con il committente del servizio.
Con riguardo alla collocazione della villa all'interno della tenuta di Fiorano, parte resistente precisava che gli uffici della azienda agricola si trovano a circa 2 chilometri dalla villa e il vi si recava per ritirare il denaro contante che il i PT Parte_2
lasciava e che gli veniva consegnato dalla ietro firma di ricevuta. Parte_5
Il convenuto negava che il avesse svolto attività per l'azienda agricola i cui PT
dipendenti sono tutti assunti come salariati agricoli e precisava che nel corso dell'intero rapporto di lavoro il ricorrente aveva percepito complessivamente €
152.736,27.
Il convenuto confermava quanto sostenuto dal ricorrente anche in ordine alla vera causa del licenziamento. Esponeva infatti che la decisione di porre fine al rapporto di lavoro con il era stata presa in occasione di una aggressione di cui il PT
dipendente si era reso protagonista ai danni del e della moglie Parte_2 [...]
la mattina dell'11.6.2024, allorché il lo aveva Persona_1 Parte_2
10 invitato a bagnare di più le rose. Il incurante della presenza di terzi aggredì PT
infatti il in modo sgarbato e violento, giungendo anche ad appoggiare Parte_2
un dito sul viso del resistente urlando "so io quello che devo fare! Voi non mi dovete dire nulla!". Il resistente, alla presenza di e di Parte_4 Persona_2
aveva a quel punto invitato il a firmare la lettera di dimissioni, ma PT
quest'ultimo aveva opposto un netto rifiuto, giungendo anche a minacciare ritorsioni, facendo intendere che avrebbe reagito e affermando che quel che aveva fatto Per_3
era niente in confronto a ciò che avrebbe fatto lui. Il convenuto precisava che è Per_3
un ex dipendente del che aveva agito contro il in Parte_2 Parte_2
giudizio indicando il tra i testi (doc. 17). PT
Rilevava infine il che se l'attività del fosse stata veramente Parte_2 PT
legata, in qualche modo, all'azienda agricola, il non avrebbe avuto Parte_2
nessuna ragione per non portare in detrazione dai costi aziendali le retribuzioni che pur corrispondeva al ricorrente.
Dopo aver soggiunto che il non era tenuto a giustificare le assenze, che PT
semplicemente comunicava ai fini della annotazione in busta e che era sufficiente in caso di assenza che ne portasse a conoscenza il datore di lavoro, contestava infine i conteggi proposti dal ricorrente sia per omessa indicazione se le somme siano da intendere al lordo o al netto, o se siano esposte in parte al netto e in parte al lordo e evidenziava che comunque non era stato tenuto conto di quanto complessivamente percepito dal nel corso del rapporto di lavoro. PT
Alla luce delle considerazioni svolte, concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Fallito il tentativo di conciliazione, venivano escussi i testi.
Infine, all'udienza del 26 marzo 2025, previo esame delle note autorizzate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° cpc, che veniva depositata telematicamente con la contestuale esposizione delle ragioni in fatto e in diritto.
11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato e in tale misura può essere accolto, dovendo invece essere respinto nel resto.
Elemento fondante delle ragioni addotte dal ricorrente è quello secondo cui al rapporto di lavoro intercorso tra le parti avrebbe dovuto essere applicato il CCNL
Pubblici Esercizi in luogo di quello per gli Operai Agricoli e Da tale Parte_3
assunto fa derivare poi la conseguenza secondo la quale, inquadrato diversamente il non sarebbe stato possibile nei suoi confronti il recesso ad nutum. PT
Per giungere a detto scopo il ricorrente sostiene pertanto che, pur essendo stato assunto per occuparsi in via principale della manutenzione del giardino posto intorno alla villa, di fatto detta attività era funzionale allo svolgimento di frequenti ricevimenti in occasione di matrimoni. Ciò troverebbe inoltre conferma nel fatto che il e la sua famiglia non solo non risiedono presso la villa, ma neppure Parte_2
vi dimorerebbero anche solo saltuariamente. A sostegno delle sue tesi il ricorrente rileva poi di aver sempre lavorato promiscuamente sia come addetto alla manutenzione del giardino della villa, sia sulle aree di pertinenza della azienda agricola, costituendo villa e azienda di fatto due realtà che difficilmente posso essere tra loro distinte.
Tali tesi non hanno trovato supporto all'esito dell'istruttoria svolta.
Con riferimento alla circostanza secondo la quale l'attività del ricorrente sarebbe stata funzionale allo svolgimento presso la villa di ricevimenti in occasione di matrimoni, le testimonianze raccolte hanno posto in luce che il ricorrente, effettivamente assunto quale giardiniere che avrebbe dovuto occuparsi della manutenzione del vasto giardino di pertinenza della villa, della estensione di circa tre o quattro ettari, non ha mai avuto alcun ruolo con riferimento a tali eventi sul cui svolgimento non era informato e in relazione ai quali non era tenuto ad essere presente, come infatti non lo era mai stato
(cfr. dichiarazioni della teste . I suoi interventi, peraltro sempre Parte_5
occasionali, erano stati limitati a prelevare sedie e tavoli da un magazzino per
12 collocarli nel giardino della villa specialmente in occasione di degustazioni di vini
(cfr. dichiarazioni della stessa teste e, a evento terminato, nel Parte_5
riporli nello stesso magazzino. Tale attività solo talora era stata svolta in relazione a eventi legati a matrimoni non solo in ragione del fatto che le sedie del Parte_2
non erano adatte a simili eventi (cfr. dichiarazioni del teste , ma anche Tes_2
perché le ditte di catering solitamente dispongono di tutto ciò che serve, sedie e tavoli compresi e solo occasionalmente chiedevano di mettere a disposizione sedie e tavoli del (v. dichiarazioni del teste . Il complesso degli Parte_2 Tes_3
elementi raccolti con riferimento alla tesi secondo la quale le attività del PT
sarebbero state funzionali agli eventi organizzati presso la villa in occasione di matrimoni permette di rilevare: a) che l'interessamento del meramente PT
occasionale e limitato a pochissime occasioni, fu limitato a prelevare sedie e tavoli dal magazzino e a riporveli a eventi terminati;
b) che ciò accadeva esclusivamente quando le ditte di catering lo chiedevano, perché solitamente si avvalevano di materiali propri;
c) che tavoli e sedie di proprietà del erano utilizzati Parte_2
verosimilmente soprattutto in relazione alle degustazioni dei vini prodotti nell'azienda agricola (come sembra potersi desumere dalle dichiarazioni del teste che ha puntualizzato di essersi occupato personalmente di acquistare Tes_3
formaggi e salumi necessari per tali eventi); d) che il non presenziava a detti PT
eventi né era informato di quando sarebbero stati tenuti;
e) che i ricevimenti in occasione di matrimoni tenuti nella villa non sono mediamente più di sette/otto all'anno e che in passato erano ancor meno frequenti (cfr. dichiarazioni della teste
[...]
; f) che il non si occupava neppure delle degustazioni di vini, che Tes_4 PT
si svolgevano nel giardino della villa in numero ben maggiore rispetto ai ricevimenti matrimoniali, essendosi occupato insieme ad altri solamente di prelevare sedie e tavoli e di riporli nel magazzino a eventi conclusi.
Anche l'assunto del secondo il quale la sua assunzione quale domestico PT
addetto al giardino della villa con qualifica di giardiniere e inquadramento al livello
B del CCNL Collaboratori familiari non troverebbe conferma nelle mansioni in
13 seguito effettivamente svolte dal ricorrente, non ha trovato conforto all'esito dell'istruttoria. Il a sostegno della tesi propugnata, rileva come lo stesso PT
e la sua famiglia non risiedono e non dimorano neanche Parte_2
occasionalmente nella villa posta all'interno della Tenuta di Fiorano. Ciò avvalorerebbe la tesi secondo la quale egli già solo in forza di detta considerazione non avrebbe potuto essere assunto come collaboratore familiare addetto al giardino.
Anche sotto questo profilo gli assunti del ricorrente non hanno trovato riscontro. Il teste , inizialmente assunto come giardiniere domestico per la Testimone_1
manutenzione del giardino della villa e in tale veste diretto collaboratore del PT
in seguito assunto alle dirette dipendenze della azienda agricola del Parte_2
(cfr. dichiarazioni della teste , pur affermando che i proprietari della Testimone_4
villa non vi dimoravano stabilmente e che lo stesso vi si recava due o Parte_2
tre volte a settimana, ha anche affermato che, pur essendo le presenze dei familiari del convenuto limitate a pomeriggi o a giornate senza però che vi pernottassero, danno conto di una frequentazione della villa non certo sporadica da parte dello stesso e dei suoi familiari. D'altro canto, è emerso nel corso Parte_2
dell'istruttoria in modo chiaro che moglie e figli del specie nel corso Parte_2
dell'estate dimorano stabilmente nella villa soprattutto dal termine delle lezioni scolastiche sino alla loro ripresa, con un arco temporale mediano nel corso del quale si recano al mare per poi farvi ritorno e restarvi, appunto, sino alla riapertura delle scuole (cfr. dichiarazioni del teste . Tale circostanza ha avuto pieno Tes_2
riscontro nella dichiarazioni rese dal teste che ha affermato “i familiari Tes_3
del venivano a stare nella villa stabilmente per circa un mese in Parte_2
periodo estivo, dopo che finivano le lezioni scolastiche. Nelle rimanenti stagioni nella villa non abitava stabilmente nessuno. Non ero presente nei week end sicché nulla so riferire circa eventuali presenze nella villa nel corso dei fine-settimana”.
L'assunzione del quale domestico addetto al giardino era dunque fondata sia PT
in ragione del fatto che la villa e il suo vasto giardino erano e sono immobili giuridicamente e fiscalmente distinti rispetto all'azienda agricola facente capo allo
14 stesso (v. dichiarazioni della teste che sul punto Parte_2 Testimone_4
hanno fornito pieno riscontro a quanto dichiarato dal teste che sul Tes_2
medesimo aspetto ha dichiarato ancor più specificamente che “villa, giardino della villa e parcheggio annesso non sono inseriti nel fascicolo aziendale e nella contabilità della azienda”), sia in considerazione del fatto che il e i Parte_2
suoi familiari facevano effettivo uso della villa, sia pur non in modo continuativo nelle stagioni fredde, permanendosi invece stabilmente nel corso della pausa scolastica estiva. La circostanza che il giardino della villa venisse poi adibito anche a luogo per ricevimenti di matrimoni appare dato occasionale rispetto alla attività svolta dal posto che è emerso anche in questo caso in modo univoco che PT
dell'affitto della villa e del giardino in relazione a tali eventi il non Parte_2
aveva e non ha fatto neppure nell'attualità una attività imprenditoriale, limitandosi alla sola locazione di parti del fabbricato e dei terreni circostanti, senza avere ruolo alcuno nella organizzazione degli eventi stessi né nella gestione dei servizi di catering di cui si occupa una società esterna denominata Magnolia a sua volta contattata direttamente dagli interessati a svolgere il ricevimento (cfr. dichiarazioni del teste
[...]
pienamente riscontrate, ancora una volta, da quelle della teste Tes_2 [...]
che dichiarato “dal 2023 la società Magnolia Eventi si occupa senza Tes_4
esclusiva della organizzazione di ricevimenti matrimoniali…” e “il canone di locazione per i ricevimenti dei matrimoni viene versato direttamente alla azienda agricola se viene richiesta fattura. Negli altri casi il canone è versato direttamente nelle mani del ). Parte_2
Le tesi del ricorrente non hanno trovato sostegno neppure con riferimento all'assunto secondo il quale il avrebbe sempre lavorato promiscuamente sia come addetto PT
alla manutenzione del giardino della villa, sia sulle aree di pertinenza della azienda agricola, costituendo villa e azienda di fatto due realtà che difficilmente posso essere tra loro distinte. Previo richiamo di quanto appena osservato circa la netta distinzione che in realtà sussiste tra villa e relative pertinenze quale dimora privata e azienda agricola quale realtà produttiva, pur essendo entrambe nella titolarità del
15 le testimonianze raccolte hanno fornito un quadro complessivo ben Parte_2
diverso da quanto prospettato dal ricorrente.
Non sono mancate dichiarazioni come quelle rese dal ES , Testimone_1
che ha lavorato con il dal 2017 al 2019, il quale pur avendo fornito un quadro PT
apparentemente idoneo a sostenere che il lavorasse indifferentemente per la PT
villa e per l'azienda agricola, non ha però saputo neppure fornire ragguagli circa la propria effettiva posizione lavorativa. Il teste ha infatti tra l'altro affermato “io e il intervenivamo un po' ovunque tra giardino della villa e tenuta a seconda della PT
tempistica e delle necessità. Per quanto mi risulta io venni assunto come dipendente della azienda. Non ricordo che il mio contratto di lavoro sia stato modificato nel tempo”. Sono dichiarazioni in evidente contrasto con quelle rese sul punto dalla ben più precisa addetta alla amministrazione della azienda agricola Parte_5
del allorché, fornendo oltre tutto ancora una volta puntuale riscontro Parte_2
alle affermazioni rese in precedenza dal teste ha dichiarato che Parte_4
“gli operai che lavorano propriamente per l'azienda agricola non si occupano solamente delle coltivazioni perché intervengono anche per le sfalciature e la trinciatura dell'erba dei viali e delle strade interne alla tenuta. Si tratta di Per_4
e che, sia pure in periodi diversi, sono stati
[...] Per_5 Parte_8
presenti quando c'era anche il Di tali attività si occupava anche PT
, giardiniere che ha collaborato con il ma che ha Testimone_1 PT
lavorato anche per la azienda agricola in quanto operaio agricolo assunto direttamente dalla stessa azienda agricola. Preciso che l è stato Tes_1
inizialmente assunto come giardiniere domestico per la villa e collaborava in tale veste direttamente con il In seguito è stato assunto direttamente alle PT
dipendenze dell'azienda agricola. Posso dire che può essere accaduto occasionalmente che il unitamente all si sia occupato della PT Tes_1
manutenzione di zone di confine della tenuta”. A sua volta il teste Parte_4
al riguardo ha puntualmente dichiarato “Presentai io al
[...] Parte_2
anche che venne a lavorare in aiuto al che era già lì. Testimone_1 PT
16 Come il doveva occuparsi del solo giardino della villa. In seguito il contratto PT
di venne modificato perché egli venne assunto come lavoratore agricolo Tes_1
perché collaborava anche con l'azienda agricola”. A fronte di simili collimanti e precise dichiarazioni non appare dunque possibile ricondurre piena attendibilità alle poco precise dichiarazioni del teste che neppure è stato in grado di Tes_1
precisare quale sia stato nel tempo il rapporto che lo ha legato dapprima al personalmente quale giardiniere domestico addetto alla villa e poi Parte_2
come collaboratore alle dipendenze della azienda agricola del convenuto. E' pur vero che l dopo aver affermato di aver svolto le medesime mansioni del Tes_1 PT
ha poi dichiarato di essersi occupato, al pari del ricorrente, anche di attività proprie dell'azienda agricola come quella attinente alla vendemmia e all'imbottigliamento del vino, ma non ha potuto sottacere che dette attività erano per loro stessa natura limitate nel tempo o occasionali come quella relativa al prelievo di sedie e tavoli dal magazzino da collocare nel giardino della villa in occasione di eventi per poi riporli nel magazzino, sicché nulla toglievano alla attività di giardiniere della villa svolta con assoluta prevalenza dal Il teste ha infatti dichiarato che la PT Tes_1
vendemmia durava circa dieci giorni e che l'imbottigliamento richiedeva due o tre giorni di lavoro, sicché appare evidente che si trattava di attività svolte una volta all'anno per brevi archi temporali, senza che nei fatti fosse dunque snaturata la vera posizione lavorativa del quale giardiniere domestico addetto alla villa. Ciò PT
trova conferma nelle ulteriori affermazioni del medesimo teste allorché ha Tes_1
affermato “tengo a precisare che per me i terreni dove lavoravamo erano tutti dell'azienda. Non facevamo distinzione perché, pur avendo maggiore attenzione per il giardino della villa e per le zone prossime a cantina e amministrazione, i nostri interventi erano effettuati “a macchia d'olio”. In ragione di quanto ho appena riferito, non è possibile quindi fornire una misura del tempo che dedicavamo al giardino della villa o ad altri interventi perché, come ho già detto intervenivamo ovunque ce ne fosse bisogno, pur sapendo che doveva essere data priorità al giardino della villa, specie quando erano programmati eventi. Il normalmente PT
17 lavorava dalle 7:00 alle 13:00. Nel caso della vendemmia o dell'imbottigliamento, si fermava di più come tutti noi. Vendemmia e imbottigliamento erano attività considerate facenti parte delle nostre incombenze ordinarie”. Con particolare riferimento a queste ultime affermazioni, appare evidente che il teste, neppure in grado di riferire se e quando il suo rapporto inizialmente nato con qualifica di giardiniere domestico sia stato tramutato come rapporto alle dipendenze della azienda agricola, possa aver ritenuto che non vi fosse distinzione tra una attività e l'altra, anche se ha mostrato di ben conoscere la prevalenza che aveva comunque la manutenzione del giardino della villa specie quando erano programmati ricevimenti.
La pretesa promiscuità con la quale il avrebbe lavorato indifferentemente per PT
la manutenzione del giardino della villa e per l'azienda agricola non ha trovato riscontro neppure nelle dichiarazioni rese dagli altri testimoni esaminati. Il teste
[...]
ha infatti affermato che “il si occupava principalmente del giardino Tes_3 PT
della villa. Io lavoravo con lui. Il utilizzava il decespugliatore e io con un PT
trattore che chiamavamo trincia tagliavo l'erba. Preciso che lavoravamo prevalentemente nel giardino della villa quando erano previsti ricevimenti di matrimoni. Altrimenti ci occupavamo anche della vendemmia, della raccolta delle olive, della potatura degli olivi, dell'imbottigliamento del vino. La raccolta dell'uva ci impegnava circa un mese perché diversi erano i periodi di raccolta dell'uva.
L'imbottigliamento ci occupava in sé due giorni, ma c'era anche tutto il precedente lavoro di preparazione che durava circa una settimana tra il prima e il dopo
l'imbottigliamento. Ricordo che non ci occupammo solo delle attività all'aperto perché specie quando pioveva ne approfittavamo per svolgere altri compiti. Ricordo in particolare che il io e altri addetti ci occupammo di ripulire un casale PT
abbandonato che si trova nella tenuta a fianco della cantina…”. Lo stesso teste aggiungeva poi, a conferma del fatto che il svolgeva mansioni Tes_3 PT
conformi al suo inquadramento, che “il non partecipava alla raccolta PT
dell'uva. Era invece presente all'imbottigliamento e quando si doveva potare la vigna perché si occupava di sfilare i tralci potati dal filo di ferro che li faceva restare
18 assicurati alla vite e li lasciava per terra” ove poi passavano altri addetti, tra cui il con il trattore, che provvedevano alla trinciatura sul posto dei tralci potati. Tes_3
“Il in occasione della vendemmia stava in cantina ove all'occorrenza si PT
occupava di riversare l'uva nei recipienti per poi procedere alla loro macinazione”
L'attività del con riferimento alla vendemmia era dunque decisamente PT
marginale oltre che limitata a pochi giorni all'anno, tanto più che lo stesso ha Tes_3
dichiarato di aver visto il ricorrente compiere le attività descritte un paio di volte su tre vendemmie alle quali il teste stesso aveva partecipato.
Il complesso delle testimonianze raccolte permette dunque di osservare che il PT
nel corso di tutto il suo rapporto di lavoro alle dipendenze del a svolto Parte_2
con assoluta prevalenza le mansioni per le quali era stato assunto e in forza delle quali era stato inquadrato in base alle previsioni del CCNL Collaboratori familiari.
Ha svolto solo in via residuale e occasionale altre attività che si rendessero di volta in volta necessarie come quelle sin qui descritte e senza che fosse snaturato l'inquadramento formale con il quale era stato assunto. In tale quadro va iscritta anche la saltuaria attività che ha svolto in occasione degli sfalci dell'erba in prossimità dell'ingresso che azienda agricola e villa hanno in comune.
Quanto sin qui esposto comporta pertanto il rigetto della domanda con la quale il ricorrente chiede l'applicazione al suo rapporto di lavoro del CCNL Pubblici
Esercizi, Ristorazione e Turismo ed il conseguente riconoscimento del diritto all'inquadramento nel V livello previsto da tale contratto in luogo dell'inquadramento di cui al contratto individuale di lavoro sulla scorta del CCNL Lavoratori domestici.
Quest'ultimo CCNL all'art. 40 n. 9 dispone espressamente che “Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato mediante intimazione del licenziamento, il datore di lavoro, su richiesta scritta del lavoratore, sarà tenuto a fornire una dichiarazione scritta che attesti l'avvenuto licenziamento”.
Quanto appena rilevato esclude inoltre che al ricorrente spettino le differenze retributive vantate in forza della pretesa applicazione del CCNL Pubblici esercizi o, come chiesto in via subordinata, del CCNL operai agricoli e florovivaisti, posto che
19 sono state ampiamente evidenziate le ragioni per cui il è stato correttamente PT
assunto come “domestico addetto al giardino" e qualifica di "giardiniere" e inquadrato al livello B del CCNL Collaboratori familiari. La sua retribuzione è stata inoltre rapportata all'inquadramento riconosciuto ed effettivamente corrisposta come si può evincere dalle buste paga consegnate e controfirmate dal lavoratore e dalle ricevute di pagamento dallo stesso sottoscritte. Detta copiosa documentazione PT
è stata prodotta agli atti di causa dal convenuto.
Dal ritenuto corretto inquadramento del lavoratore discende inoltre che al rapporto di lavoro intercorso pacificamente tra ricorrente e convenuto sin dal marzo del 2014 e sino all'11.6.2024 poteva essere posta fine anche senza intimazione scritta che, nonostante tutto, venne comunque consegnata al dopo il suo iniziale rifiuto di PT
riceverla (cfr. sul punto le dichiarazioni rese dalla teste che ha Parte_7
dichiarato che solo il giorno seguente rispetto ai fatti che avevano portato al licenziamento, il si era presentato in amministrazione per farsi consegnare la PT
lettera di licenziamento, salvo affermare che il licenziamento era nullo proprio perché non gli era stata consegnata la lettera, si vedano inoltre le collimanti dichiarazioni del teste che ha fornito pieno riscontro alle affermazioni rese dalla Tes_2
allorché ha dichiarato che “il cercò comunque di Parte_5 Parte_2
consegnare la lettera di licenziamento al che non volle firmarla per ricevuta PT
e, se non ricorso male, neppure la prese”, salvo poi presentarsi in seguito in amministrazione per farsela consegnare).
La domanda volta a ottenere pronuncia di nullità del licenziamento intimato risulta pertanto del tutto infondata alla luce delle considerazioni sin qui svolte. In materia di lavoro domestico vige un regime di libera recedibilità, sancito dall'art. 40 del contratto collettivo di categoria, a mente del quale “il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l'osservanza dei seguenti termini di preavviso …” modulati in ragione del livello di inquadramento e dell'anzianità di servizio.
La Corte di cassazione ha d'altronde avuto modo di statuire che nel rapporto
20 di lavoro domestico non trova applicazione la disciplina sanzionatoria della nullità in ipotesi di licenziamento intimato oralmente (Cass. 15106/2012) e neppure opera il divieto di licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza (Cass. 17433/2015), prima fattispecie di recesso discriminatorio, tipizzata e sanzionata dal legislatore sin dagli anni Settanta. La ragione della peculiarità di tale regime è d'altronde insita nella natura del lavoro domestico, in ragione del quale il lavoratore si trova inserito nell'ambiente familiare del datore di lavoro, a contatto con le cose e le persone a lui più care, sì che il vincolo fiduciario tra le parti assume un ruolo di assoluta preminenza che non ne consente il contemperamento con altre esigenze. D'altro canto, al di là delle ragioni formalmente esternate dal convenuto nella lettera di licenziamento, dalla quale emerge la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo consistente “nell'esigenza di una riorganizzazione del lavoro nella villa”, ben più gravi e fondate sono risultate le ragioni poste a base della decisione di porre termine immediato al rapporto di lavoro con il da parte del che – appare PT Parte_2
opportuno ribadirlo – non sarebbe neppure stato tenuto a formalizzare il licenziamento per iscritto se non su richiesta del lavoratore.
L'istruttoria svolta ha anche in questo caso posto in chiara evidenza la pretestuosità delle ragioni poste a base del ricorso. In merito è infatti emerso che il Parte_2
ha chiaramente ritenuto ormai venuto meno qualsiasi rapporto fiduciario nei confronti di un dipendente che, pur apprezzato in precedenza, aveva mostrato di tenere nei confronti del suo datore di lavoro comportamento denotante insubordinazione e oltraggiosità.
Posto che non si vede per quale ragione il teste dovrebbe ritenersi Parte_4
inattendibile, come invece sostenuto dal ricorrente, posto che le dichiarazioni rese da detto teste sono state in plurime occasione puntualmente riscontrate da quelle rese dalla teste ben fondate appaiono le ragioni che hanno indotto il Parte_5
a porre fine immediata al rapporto di lavoro con il Parte_2 PT
Premesso che il ha dichiarato che “nell'arco del rapporto lavorativo del Parte_4
presso la villa del è accaduto talora – e preciso che ciò è PT Parte_2
21 avvenuto negli ultimi due o tre anni - che si siano verificati episodi di attrito tra il ricorrente e me ed anche con il Con me se la prese perché voleva Parte_2
sapere da me se un giorno di assenza di cui aveva usufruito per recarsi al funerale della suocera fosse stato conteggiato ai fini della retribuzione. Mi disse testualmente che gli risultava che detto giorno di permesso non gli era stato conteggiato ai fini della retribuzione e che se ciò fosse effettivamente accaduto, avremmo dovuto trovarci un altro giardiniere. In quella occasione, che si verificò al suo rientro dalle ferie nel corso dell'estate del 2023, ebbe un atteggiamento verbalmente violento, al punto che mi impaurii e salii frettolosamente sulla mia automobile e mi allontanai.
Da allora sino a quando il è andato via non ho più avuto alcun rapporto con PT
lui.
Ricordo che tra la fine di maggio e il mese di giugno del 2024, il si Parte_2
rivolse al per suggerirgli di bagnare le rose, alle quali so che tiene molto. Il PT
rispose in modo secco che a lui non doveva essere detto nulla su ciò che PT
doveva fare. Ne scaturì una accesa discussione al termine della quale dopo che il ebbe anche ad avvicinarsi al puntandogli il dito sul viso, io PT Parte_2
personalmente, che ho assistito a tutto, ho invitato il ad allontanarsi. Parte_2
Dopo questo fatto, che il valutò di gravità tale da non consentire la Parte_2
continuazione del rapporto di lavoro con il uno o due giorni dopo il PT
prese la decisione di comunicargli la fine del rapporto di lavoro per Parte_2
tali cause. Anche in quel caso la discussione fu molto accesa e siccome ero presente, sentii personalmente il rivolgersi al con le parole “Io non sono PT Parte_2
, vi faccio più male di ”. Il cercò comunque Persona_6 Persona_6 Parte_2
di consegnare la lettera di licenziamento al che non volle firmarla per PT
ricevuta e, se non ricordo male, neppure la prese. Qualche giorno dopo, allorché il era all'estero per lavoro, il si presentò in amministrazione per Parte_2 PT
prendere la lettera di licenziamento che il aveva lasciato alla Parte_2
segretaria Quest'ultima si trovava con me nell'ufficio ubicato al Parte_7
piano superiore e scese con la lettera da consegnare al ricorrente. Anche in quel
22 caso si verificò un accesa discussione tra il e che, spaventata, mi PT Pt_7
chiamò invitandomi a scendere. Io scesi e in tale occasione il si rivolse a me PT
dicendo le testuali parole “ma tu che cazzo vuoi?”. Era presente anche altra dipendente di nome che si spaventò anch'ella”. Per_7
Anche su questo punto le dichiarazioni della forniscono pieno e Parte_5
attendibile riscontro a quelle del sia pur con riferimento a quanto avvenuto Parte_4
dopo l'episodio scatenante dell'alterco tra il e il La teste ha PT Parte_2
infatti dichiarato: “non ero presente quando vi fu la discussione che so essere stata molto accesa tra il e il Quest'ultimo mi disse di aver cercato di PT Parte_2
consegnare la lettera di licenziamento al che però si rifiutò di sottoscrivere per PT
ricevuta e di ricevere copia. Il giorno seguente il si presentò in PT
amministrazione affermando che il licenziamento per lui non era avvenuto perché non gli era stata data la lettera. Io chiamai il per avere istruzioni sul da Parte_2
farsi poiché il si era presentato chiedendo la consegna della lettera di PT
licenziamento. Subito dopo il chiamò il ma io non fui presente Parte_2 PT
alla conversazione telefonica perché il era rimasto all'esterno degli uffici. PT
Venni poi richiamata dal principe che mi disse di consegnare la lettera di licenziamento al Una volta scesa al piano sottostante ove era il PT PT
quest'ultimo alzò il tono della voce e mi prese a parolacce. Io rientrai perché molto spaventata e chiesi l'intervento del che si trovava al piano superiore. Una Parte_4
volta sceso il tra i due vi fu una discussione al termine della quale il Parte_4 PT
si allontanò”.
Il comportamento così complessivamente adottato dal ricorrente non può che qualificarsi alla stregua di palese insubordinazione oltre che oltraggioso nei confronti del con il quale sembra aver addirittura cercato lo scontro fisico Parte_2
allorché è giunto sino a puntargli il dito sul viso solo perché il aveva Parte_2
avuto l'ardire di fargli notare che sarebbe stato necessario dare più acqua alle rose.
Posto che la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempiere alle disposizioni impartite dai superiori, ma si estende a qualsiasi altro
23 comportamento atto a pregiudicarne l'esecuzione nel quadro dell'organizzazione aziendale, deve rilevarsi che la critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti dall'obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti, oltre a contravvenire alle esigenze di tutela della persona umana di cui all'art. 2 Cost., può essere di per sé suscettibile di arrecare pregiudizio all'organizzazione aziendale, dal momento che l'efficienza di quest'ultima riposa in ultima analisi sull'autorevolezza di cui godono i suoi dirigenti e quadri intermedi e tale autorevolezza non può non risentire un pregiudizio allorché il lavoratore, con toni ingiuriosi, attribuisca loro qualità manifestatamente disonorevoli (cfr. Cass. 9635/2016). Ancor peggio se l'insubordinazione venga fisicamente manifestata con atteggiamenti dal chiaro contenuto provocatorio come nel caso in esame.
Nel concreto, l'insubordinazione, per avere il ricorrente reagito in modo spropositato e del tutto sproporzionato all'invito del datore di lavoro circa la necessità di irrigare di più i rosai, non solo rispose in modo secco che a lui non doveva essere detto nulla su ciò che doveva fare, con ciò di fatto rifiutandosi di eseguire una incombenza assegnatagli dal suo datore di lavoro, ma giunse anche a cercare con quest'ultimo lo scontro fisico puntandogli un dito sul viso. La gravità di tale comportamento va peraltro letta alla luce dei reiterati episodi di attrito tra il lo stesso e PT Parte_4
il verificatisi nei due o tre anni antecedenti alla fine del rapporto di Parte_2
lavoro. La condotta del ricorrente, alla luce del dovere di fedeltà di cui all'art. 2105
c.c., letto in rapporto ai più generali canoni di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e
1375 c.c., assume un oggettivo rilievo disciplinare di gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario in quanto sussumibile nell'ambito della giusta causa.
Devono pertanto escludersi profili di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, il ricorrente va condannato a rifondere alla resistente le spese di lite liquidate come in dispositivo, previa compensazione delle stesse in ragione di un quarto, tenuto conto che il ricorso può essere accolto, sulla scorta di
24 dato incontrastato, limitatamente all'accertamento della decorrenza del rapporto di lavoro dal marzo del 2014 sino alla data del licenziamento irrogato l'11.6.2024.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- accerta che tra le parti è intercorso rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal marzo 2014 sino all'11.6.2024;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese di lite in misura di un quarto, condannando il ricorrente a rifondere al convenuto i restanti tre quarti, che si liquidano in euro 3.900.00, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Lì, 27 marzo 2025
Giudice
Francesco Rigato
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