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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/11/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 578/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 578/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LEARDINI Parte_1 P.IVA_1 ER elettivamente domiciliato in VIALE MURATORI 225 41124 MODENA ITALIA presso il difensore avv. LEARDINI ER ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 L'ASTORINA UMBERTO ( ) VIA DEI LOVOLETI 9 41100 MODENA;
C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da verbale della causa del 23/10/2025
Per parte convenuta: come da verbale della causa del 23/10/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, il ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 28/2025 emesso il 7/1/2025 dal Tribunale di Reggio Emilia con il quale era stato ingiunto all'opponente di pagare, in favore della geom. , la somma di € 108.965,19 Controparte_1 oltre interessi e spese del procedimento, quale compenso per le prestazioni d'opera intellettuale svolte dalla professionista.
pagina 1 di 4 Il a fondamento dell'opposizione, ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale Parte_1 del Tribunale adito in fase monitoria, allegando la propria qualità di consumatore ed indicando come competente il Tribunale di Modena, ove l'opponente aveva sede, ai sensi dell'art. 66 bis d.lgs.
206/2005. Ha inoltre eccepito la nullità della clausola derogatoria della competenza, in favore del
Tribunale di Reggio Emilia, contenuta nel contratto inter partes in quanto vessatoria.
L'opponente ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del
Tribunale di Reggio Emilia.
Ha inoltre evidenziato la sussistenza di ragioni di connessione oltre che di continenza, pendendo avanti il Tribunale di Modena un giudizio avente ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto azionato in questa sede per grave inadempimento, con richiesta risarcitoria per i danni patiti in cui l'odierna opposta era stata chiamata in causa.
Nel merito, il ha eccepito l'insussistenza del credito azionato in via monitoria, negando Parte_1
l'effettuazione dei lavori indicati in ricordo e rilevando la sussistenza di gravi vizi e difetti delle poche opere eseguite presso l'opponente, domandando la condanna dell'opposta al risarcimento in via riconvenzionale dei danni cagionati.
Si è costituita in giudizio la geom. , contestando, anzitutto, la riconducibilità dell'opponente CP_1 alla nozione di consumatore, non idonea a ricomprendere un soggetto giuridico non qualificabile come
“persona fisica” quale il condominio di edifici.
Ha pertanto chiesto di accertare e confermare la competenza del Tribunale di Reggio Emilia a decidere sulla presente causa e di dichiarare la validità della clausola contrattuale in relazione al foro esclusivo di competenza.
Nel merito, l'opposta ha evidenziato gli elementi atti a provare la sussistenza del credito azionato, contestando i vizi lamentati in opposizione, concludendo per il rigetto delle domande avversarie e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., parte opposta ha svolto eccezione di litispendenza e continenza con esclusivo riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata dal Parte_1
All'esito della prima udienza, le parti sono state invitate alla precisazione delle conclusioni, come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
L'opposizione è meritevole di accoglimento, stante, in via assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione posta nel presente giudizio, la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale presso il quale è stata incardinata la procedura monitoria.
Non può infatti condividersi la tesi della creditrice opposta, che ha dedotto la non riconducibilità della nozione di condominio nella categoria di “consumatore”, richiamando la giurisprudenza comunitaria pagina 2 di 4 (in particolare sent. 2/4/2020), posto da tale sentenza non si evince affatto l'esclusione CP_2 dell'applicabilità della direttiva 93/13/CEE ai contratti conclusi dal con un professionista. Parte_1
La giurisprudenza nazionale, proprio recependo l'insegnamento della Corte di Giustizia, ha difatti riconosciuto la natura di consumatore in capo al condominio (“Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale” Cass. 23/5/2024 n. 14410; Cass. 22/5/2015 n. 10679).
A ciò consegue che nel caso in esame deve trovare applicazione il foro esclusivo del consumatore di cui all'art. 33 d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206.
Dall'applicazione della disciplina consumeristica discende altresì l'invalida della clausola n. 9 [“Foro competente”] di cui al contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato il 5/10/2022 tra la geom.
e l'amministratore condominiale del (all. 1 parte opposta), di deroga CP_1 Parte_1 alla competenza territoriale del foro del consumatore, in quanto priva di specifica approvazione per iscritto, in assenza altresì di alcuna allegazione da parte del professionista - sul quale incombe il relativo onere - circa lo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore in ordine alla clausola stessa a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005.
Va quindi rilevata l'incompetenza del Tribunale adito con il ricorso monitorio, dal momento che il condominio si trova in Modena, via Ciro Menotti 52.
In definitiva, sulla scorta di quanto sopra rilevato, in accoglimento dell'eccezione proposta dalla parte opponente deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Modena e, per l'effetto, va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo, che deve essere revocato;
con fissazione di un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente, ex art. 50 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014, come modificati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della bassa complessità delle questioni trattate, del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 28/2025 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 7/1/2025;
2. Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia, essendo competente a decidere il pagina 3 di 4 Tribunale di Modena;
3. Ai sensi dell'art. 50 c.p.c. fissa termine di mesi tre per la riassunzione del processo innanzi al Giudice dichiarato competente;
4. Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 545,00 per esborsi, € 4.217,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 5 novembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 578/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LEARDINI Parte_1 P.IVA_1 ER elettivamente domiciliato in VIALE MURATORI 225 41124 MODENA ITALIA presso il difensore avv. LEARDINI ER ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 L'ASTORINA UMBERTO ( ) VIA DEI LOVOLETI 9 41100 MODENA;
C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da verbale della causa del 23/10/2025
Per parte convenuta: come da verbale della causa del 23/10/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, il ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 28/2025 emesso il 7/1/2025 dal Tribunale di Reggio Emilia con il quale era stato ingiunto all'opponente di pagare, in favore della geom. , la somma di € 108.965,19 Controparte_1 oltre interessi e spese del procedimento, quale compenso per le prestazioni d'opera intellettuale svolte dalla professionista.
pagina 1 di 4 Il a fondamento dell'opposizione, ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale Parte_1 del Tribunale adito in fase monitoria, allegando la propria qualità di consumatore ed indicando come competente il Tribunale di Modena, ove l'opponente aveva sede, ai sensi dell'art. 66 bis d.lgs.
206/2005. Ha inoltre eccepito la nullità della clausola derogatoria della competenza, in favore del
Tribunale di Reggio Emilia, contenuta nel contratto inter partes in quanto vessatoria.
L'opponente ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del
Tribunale di Reggio Emilia.
Ha inoltre evidenziato la sussistenza di ragioni di connessione oltre che di continenza, pendendo avanti il Tribunale di Modena un giudizio avente ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto azionato in questa sede per grave inadempimento, con richiesta risarcitoria per i danni patiti in cui l'odierna opposta era stata chiamata in causa.
Nel merito, il ha eccepito l'insussistenza del credito azionato in via monitoria, negando Parte_1
l'effettuazione dei lavori indicati in ricordo e rilevando la sussistenza di gravi vizi e difetti delle poche opere eseguite presso l'opponente, domandando la condanna dell'opposta al risarcimento in via riconvenzionale dei danni cagionati.
Si è costituita in giudizio la geom. , contestando, anzitutto, la riconducibilità dell'opponente CP_1 alla nozione di consumatore, non idonea a ricomprendere un soggetto giuridico non qualificabile come
“persona fisica” quale il condominio di edifici.
Ha pertanto chiesto di accertare e confermare la competenza del Tribunale di Reggio Emilia a decidere sulla presente causa e di dichiarare la validità della clausola contrattuale in relazione al foro esclusivo di competenza.
Nel merito, l'opposta ha evidenziato gli elementi atti a provare la sussistenza del credito azionato, contestando i vizi lamentati in opposizione, concludendo per il rigetto delle domande avversarie e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., parte opposta ha svolto eccezione di litispendenza e continenza con esclusivo riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata dal Parte_1
All'esito della prima udienza, le parti sono state invitate alla precisazione delle conclusioni, come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
L'opposizione è meritevole di accoglimento, stante, in via assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione posta nel presente giudizio, la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale presso il quale è stata incardinata la procedura monitoria.
Non può infatti condividersi la tesi della creditrice opposta, che ha dedotto la non riconducibilità della nozione di condominio nella categoria di “consumatore”, richiamando la giurisprudenza comunitaria pagina 2 di 4 (in particolare sent. 2/4/2020), posto da tale sentenza non si evince affatto l'esclusione CP_2 dell'applicabilità della direttiva 93/13/CEE ai contratti conclusi dal con un professionista. Parte_1
La giurisprudenza nazionale, proprio recependo l'insegnamento della Corte di Giustizia, ha difatti riconosciuto la natura di consumatore in capo al condominio (“Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale” Cass. 23/5/2024 n. 14410; Cass. 22/5/2015 n. 10679).
A ciò consegue che nel caso in esame deve trovare applicazione il foro esclusivo del consumatore di cui all'art. 33 d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206.
Dall'applicazione della disciplina consumeristica discende altresì l'invalida della clausola n. 9 [“Foro competente”] di cui al contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato il 5/10/2022 tra la geom.
e l'amministratore condominiale del (all. 1 parte opposta), di deroga CP_1 Parte_1 alla competenza territoriale del foro del consumatore, in quanto priva di specifica approvazione per iscritto, in assenza altresì di alcuna allegazione da parte del professionista - sul quale incombe il relativo onere - circa lo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore in ordine alla clausola stessa a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005.
Va quindi rilevata l'incompetenza del Tribunale adito con il ricorso monitorio, dal momento che il condominio si trova in Modena, via Ciro Menotti 52.
In definitiva, sulla scorta di quanto sopra rilevato, in accoglimento dell'eccezione proposta dalla parte opponente deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Modena e, per l'effetto, va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo, che deve essere revocato;
con fissazione di un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente, ex art. 50 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014, come modificati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della bassa complessità delle questioni trattate, del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 28/2025 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 7/1/2025;
2. Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia, essendo competente a decidere il pagina 3 di 4 Tribunale di Modena;
3. Ai sensi dell'art. 50 c.p.c. fissa termine di mesi tre per la riassunzione del processo innanzi al Giudice dichiarato competente;
4. Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 545,00 per esborsi, € 4.217,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 5 novembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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