Sentenza 13 febbraio 2024
Massime • 1
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, il procedimento di correzione, nel caso in cui sia richiesto l'esame, in precedenza omesso, di un motivo di ricorso in funzione della sostituzione della decisione inficiata dall'errore, deve articolarsi nelle due distinte fasi dell'immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione.
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Nota a Cassazione Penale, sentenza n. 33320, SEZ. I PENALE, del 28 agosto 2024 Premessa Nella vicenda oggetto del presente contributo, il ricorrente adiva la Suprema Corte contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt., 612-bis , primo comma, cod. pen., e 612-ter, secondo comma cod. pen. Tuttavia, avverso la sentenza della Quinta Sezione, del 22 febbraio 2023, che aveva rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, la difesa proponeva ricorso straordinario per errore di fatto, sottolineando che il ricorso per cassazione, per quanto presentato nei termini prescritti, non era stato preso in …
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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7189 del 13 febbraio 2024, ha fornito chiarimenti sul ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. Per approfondimenti, si consiglia il seguente volume il quale propone indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti: Appello e ricorso per Cassazione penale dopo la Riforma Cartabia 1. I fatti La pronuncia della Corte di Cassazione scaturisce dal ricorso straordinario presentato dall'imputato avverso la sentenza della V Sezione Penale della stessa Corte la quale aveva dichiarato inammissibile, per quanto di interesse, il precedente ricorso presentato avverso la …
Leggi di più… - 3. Il portale giuridico online per i professionisti - Diritto.itRiccardo Polito · https://www.diritto.it/ · 3 gennaio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2024, n. 7189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7189 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
lette/sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO Il PG conclude chiedendo la revoca della sentenza NRG 15738/2023 e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato DA PRATO ANDREA conclude associandosi alla richiesta del PG per quanto riguarda la revoca della sentenza NRG 15738/2023 e, nel merito, chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 7189 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 13/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza numero 15738 del 2023, emessa in data 16 gennaio 2023, questa Corte di Cassazione - V Sezione Penale - ha dichiarato inammissibile, per quanto di interesse, il ricorso proposto da NI CC avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze il 9 novembre 2021. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 bis cod. proc. pen. - nelle forme di legge - NI CC. 2.1 Secondo la difesa si sarebbe verificato, nel giudizio di legittimità, un errore percettivo circa la esistenza di due distinti atti di ricorso per cassazione, uno a firma dell'avv. Salvino Mondello (i cui contenuti sarebbero stati oggetto di valutazione) e l'altro a firma dell'avv. Caterina Caterino (i cui contenuti non sarebbero stati valutati per mera svista). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso straordinario - limitatamente alla sua portata resc ndente - è fondato, per le ragioni che seguono. 2. Va premesso che per costante interpretazione nomofilattica (v. Sez. U. n.16103 del 27.3.2002) il particolare strumento dell'art. 625 bis cod.proc.pen. è teso a porre riparo alla particolare patologìa estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu ocu/i. O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività. Lì dove, tuttavia, si opti per la 'scissione' tra momento rescindente (trattazione camerale della sola idoneità dei motivi di ricorso straordinario a determinare la revoca della sentenza impugnata) e momento rescissorio (trattazione 2 dell'originario ricorso per cassazione) è evidente che il parametro della «decisività» dell'errore a determinare un diverso esito dell'originario ricorso va esaminato in chiave di «potenziale decisività» , nel senso della possibile incidenza sul percorso decisòrio della Corte di Cassazione. In altre parole, il Collegio condivide la linea interpretativa che, a partire da Sez. U. 27 marzo 2002, Basile), una volta apprezzata l'esistenza di un 'errore percettivo', apre alla modalità 'bifasica' di definizione del ricorso straordinario: [..] la immediata pronunzia della nuova decisione, ovvero, se necessario, la sola caducazione di questa e celebrazione del nuovo giudizio nelle forme della udienza pubblica o della camera di consiglio;
.. secondo il prudente apprezzamento della Corte, in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali [ Sez. U. cit. in parte motiva]. Si tratta di un orientamento che, in presenza di un vaglio preliminare di ammissibilità e di una constatazione di un errore quantomeno rilevante, assicura il rispetto del fondamentale principio del contraddittorio. In particolare quando la correzione dell'errore di fatto rilevato nella sentenza impone le riconsiderazione di un motivo di ricorso, il cui esame è stato omesso proprio a causa della inesatta percezione delle risultanze ricavabili dagli atti relativi al giudizio di cassazione, dovendosi procedere alla sostituzione della decisione inficiata dall'errore, la procedura di correzione non può esaurirsi nell'udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario, ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione, che può portare alla sostituzione della precedente sentenza (così, Sez.VI n. 20093/2003, rv 225247). 3. Ciò posto, va rilevato che : a) il ricorso straordinario qui in valutazione è ammissibile, essendo stato tempestivamente proposto avverso la decisione che ha reso irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità del NI;
b) è fondata la prospettazione difensiva quanto all'avvenuto esame, nel giudizio che ha condotto alla emissione della sentenza impugnata, di NO soltanto (quello introdotto dal difensore avv. Mondello) dei due atti di ricorso proposti nell'interesse del NI. 3.1 In particolare, il Collegio osserva che ad essere evidente e rilevante è l'omesso esame del secondo motivo di ricorso dell'originario atto proposto dall'avv. 3 Caterino, i cui contenuti, al di là delle valutazioni che verranno sviluppate in fase rescissoria, non risultano assimilabili a quelli introdotti con i motivi di critica redatti dal codifensore avv. Mondello. Si tratta, pertanto, di un punto obiettivamente rilevante nella economia complessiva della decisione, il che rende necessaria — per le considerazioni espresse in premessa — l'apertura della fase rescissoria. Revoca la sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione n.15738 del 2023, emessa nei confronti di NI CC. Fissa per la trattazione dell'originario ricorso l'udienza del 3 luglio 2024. Così deciso in data 13 febbraio 2024 Il Consigliere estensore