Art. 5. (( 1. Il compenso spettante ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e' determinato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed e' aggiornato annualmente ))
Versione
5 gennaio 1957
5 gennaio 1957
>
Versione
17 febbraio 1963
17 febbraio 1963
>
Versione
3 febbraio 1999
3 febbraio 1999
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., ordinanza 21/07/1988, n. 863Provvedimento: […] Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni), come sostituito dall'art. 1, legge 31 dicembre 1962, n. 1866 (Modifiche all'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378), sollevata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 33, quinto comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.Leggi di più...
- ord. 863/88 avvocato e procuratore·
- legge 8 dicembre 1956, n. 1378, art. 5.·
- cost. art. 3, 1^ comma, 33, 5^ comma, 36, 1^ comma.·
- compenso·
- questione manifestamente non fondata.·
- componenti delle commissioni di esami·
- misura inferiore rispetto ad altri