Articolo 5 della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378
Articolo 4Articolo 6
Versione
5 gennaio 1957
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Versione
17 febbraio 1963
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Versione
3 febbraio 1999
Art. 5. (( 1. Il compenso spettante ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e' determinato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed e' aggiornato annualmente ))
Entrata in vigore il 3 febbraio 1999
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