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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 6 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Mariano Maraglino
- Ricorrente - contro
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. E. Coletta
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10.05.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiese al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n°
38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo conseguente al riconoscimento delle malattie professionali indicate in ricorso (ipoacusia), inutilmente richiesto in sede amministrativa in data
16.06.2021, e conseguentemente condannare l' al pagamento dei relativi ratei CP_1 nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova testimoniale e l'invocata consulenza tecnica, la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del
D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta per quanto di ragione.
La prova testimoniale ha confermato le circostanze esposte nel ricorso introduttivo e, dunque, oltre
1
alle mansioni svolte dalla parte ricorrente, i rumori a cui è stata esposta durante l'espletamento della propria attività.
In ordine agli aspetti medico-legali, il c.t.u. ha così concluso:
“1. Il Sig. è affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale sui toni acuti. Parte_1
2. La suddetta infermità è da ritenersi in diretta connessione causale con l'attività lavorativa specifica di operaio edile carpentiere in ferro espletata dal Sig. dal 1990 a Parte_1 tutt'oggi e pertanto è da considerarsi di origine professionale.
1. I postumi permanenti accertati in corso di CTU, visto il D. L.vo 38/2000 e tenuto conto che lo stesso è affetto da ipertensione arteriosa, sono valutabili in misura pari al 7% (sette per cento) con decorrenza Novembre 2023 [21.11.2023], epoca dell'ultimo esame audiometrico eseguito – codice
312.” CP_1
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché
CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari al 7% (trattandosi di fattispecie tutte pacificamente successive al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D. Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. Cass. Lav. 5 maggio 2005 n° 9353 e Cass. Lav. 8 ottobre 2007 n° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 7% dal 21 novembre 2023, di talché l' deve CP_1
essere condannato al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91.
Le spese di lite, in considerazione della decorrenza successiva al deposito del ricorso giudiziale, sono compensate.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto di parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 7 per cento dal
21.11.2023, condanna l' al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e CP_1
interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. spese compensate;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 6 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
3
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 6 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Mariano Maraglino
- Ricorrente - contro
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. E. Coletta
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10.05.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiese al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n°
38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo conseguente al riconoscimento delle malattie professionali indicate in ricorso (ipoacusia), inutilmente richiesto in sede amministrativa in data
16.06.2021, e conseguentemente condannare l' al pagamento dei relativi ratei CP_1 nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova testimoniale e l'invocata consulenza tecnica, la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del
D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta per quanto di ragione.
La prova testimoniale ha confermato le circostanze esposte nel ricorso introduttivo e, dunque, oltre
1
alle mansioni svolte dalla parte ricorrente, i rumori a cui è stata esposta durante l'espletamento della propria attività.
In ordine agli aspetti medico-legali, il c.t.u. ha così concluso:
“1. Il Sig. è affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale sui toni acuti. Parte_1
2. La suddetta infermità è da ritenersi in diretta connessione causale con l'attività lavorativa specifica di operaio edile carpentiere in ferro espletata dal Sig. dal 1990 a Parte_1 tutt'oggi e pertanto è da considerarsi di origine professionale.
1. I postumi permanenti accertati in corso di CTU, visto il D. L.vo 38/2000 e tenuto conto che lo stesso è affetto da ipertensione arteriosa, sono valutabili in misura pari al 7% (sette per cento) con decorrenza Novembre 2023 [21.11.2023], epoca dell'ultimo esame audiometrico eseguito – codice
312.” CP_1
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché
CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari al 7% (trattandosi di fattispecie tutte pacificamente successive al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D. Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. Cass. Lav. 5 maggio 2005 n° 9353 e Cass. Lav. 8 ottobre 2007 n° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 7% dal 21 novembre 2023, di talché l' deve CP_1
essere condannato al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91.
Le spese di lite, in considerazione della decorrenza successiva al deposito del ricorso giudiziale, sono compensate.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto di parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 7 per cento dal
21.11.2023, condanna l' al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e CP_1
interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. spese compensate;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 6 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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