Articolo 82 della Legge 27 luglio 1978, n. 392
Articolo 81Articolo 83
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30 luglio 1978
Art. 82. (Giudizi in corso)

Ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi precedenti.
Entrata in vigore il 30 luglio 1978
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