Provvedimento: È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 della legge n. 392 del 1978 - in forza del quale ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore di tale legge continuano ad applicarsi le Disposizioni precedenti - in quanto non è irragionevole, in tema di successio legum e con riferimento ai giudizi in corso, discriminare la disciplina di vicende eguali in relazione al fattore temporale, considerando che il regime pregresso è normalmente quello nel quale sono state assunte le posizioni confliggenti delle parti, nell'aspettativa che ad esso si sarebbe conformata la regola del giudizio.*
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