Decreto cautelare 25 giugno 2025
Decreto cautelare 26 settembre 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00236/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01769/2025 REG.RIC.
N. 02688/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1769 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della società -OMISSIS-S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Arezzo e Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
sul ricorso numero di registro generale 2688 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della società -OMISSIS-S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Arezzo e Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
quanto al ricorso n. 1769 del 2025:
del provvedimento (prot. n. -OMISSIS-) a firma del Questore di Arezzo, notificato il -OMISSIS-, mediante il quale si dispone la sospensione per quindici giorni dell'attività di raccolta di scommesse e con apparecchi videoterminali esercitate presso i locali posti nel Comune di Arezzo, via -OMISSIS-;
di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito;
quanto al ricorso n. 2688 del 2025:
del provvedimento (prot. n. -OMISSIS-) a firma del Questore di Arezzo, notificato il -OMISSIS-, mediante il quale si dispone la sospensione per quindici giorni dell'attività di raccolta di scommesse e con apparecchi videoterminali esercitate presso i locali posti nel Comune di Arezzo, via -OMISSIS- e di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. GI TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il proponimento del ricorso RG 1769/20205 il Sig. -OMISSIS-, in proprio ed in qualità di rappresentante pro tempore della società -OMISSIS-s.r.l., ha impugnato il provvedimento (prot. n. -OMISSIS-) e notificato il -OMISSIS-, con il quale il Questore di Arezzo ha disposto la sospensione per quindici giorni dell’attività di raccolta di scommesse e con apparecchi videoterminali esercitate presso l’esercizio commerciale di proprietà con l’insegna -OMISSIS- situato nel Comune di Arezzo.
In particolare la Questura di Arezzo, con la nota (prot. -OMISSIS-) del -OMISSIS-, ha comunicato al ricorrente l’avvio di un procedimento finalizzato all’adozione della misura di cui all’art. 100 T.U.L.P.S., facendo riferimento ad alcuni controlli di P.S. (effettuati il -OMISSIS-, il -OMISSIS-, il 1-OMISSIS-, il -OMISSIS-, il -OMISSIS-, il -OMISSIS-, il -OMISSIS- ed il -OMISSIS-), dai quali era emersa la presenza, presso l’esercizio commerciale di cui si tratta, di persone gravate da pregiudizi di polizia e precedenti penali e, ciò, oltre a due episodi (e precisamente il -OMISSIS- ed il -OMISSIS-) nel corso dei quali si era svolta una rissa presso gli stessi locali.
A seguito di detta comunicazione la Questura, senza disporre la richiesta audizione e dando soltanto per “valutate” le suddette memorie difensive, con provvedimento in epigrafe, ha ordinato la sospensione per quindici giorni dell’autorizzazione a svolgere l’attività di scommesse sportive e di gioco di cui il Sig. -OMISSIS- è in possesso.
Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione degli artt. 3 e 97 cost. dei princìpi emergenti dall’art. 21-bis, comma 3, D.L. n. 113/2018, conv. L. n. 132/2018, così come implementati dal punto 4) delle Linee guida di cui al D.M. 21 gennaio 2025, nella parte in cui dette disposizioni prevedono la necessità che le valutazioni prodromiche all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 100 del T.U.L.P.S. siano svolte in ossequio al principio di proporzionalità;
2. la violazione dell’art. 100 t.u.l.p.s., della circolare ministero dell’interno del -OMISSIS- (prot. n.-OMISSIS-), oltre l’eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti, in quanto l’Amministrazione non avrebbe riconosciuto nessun rilievo agli sforzi compiuti dal ricorrente per rendere più sicuro il locale.
Si è costituito il Ministero dell’Interno contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto la situazione istruttoria delineata aveva fornito un quadro fattuale completo, idoneo a supportare l’adozione della misura cautelare della sospensione.
Con il ricorso RG 2688/2025 il ricorrente ha impugnato, altresì, il provvedimento del Questore di Arezzo del -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-) con il quale è stata disposta una nuova e successiva sospensione per quindici giorni dell’attività svolta dal pubblico esercizio di cui si tratta.
Nello stesso ricorso, con tre differenti censure, si sostiene che detto provvedimento non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 Legge 241/1990 e, ancora, che l’Amministrazione non avrebbe assolto all’obbligo di motivazione rafforzato, essendosi limitata a richiamare i controlli di P.S. da cui sarebbe emersa la presenza di non meglio precisate persone con precedenti penali e di polizia.
In questo caso (come nel precedente) l’Autorità di P.S. non avrebbe considerato, le misure individuate dal consulente designato che, con un’articolata relazione, aveva attestato la compatibilità del pubblico esercizio con le Linee guida di cui al D.M. 21 gennaio 2025.
Anche in detto ricorso si è costituito il Ministero dell’Interno, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con un’ultima memoria depositata in entrambi i ricorsi il 10 dicembre 2025, il ricorrente ha confermato il proprio interesse alla decisione, in applicazione dell’art. 34, comma 3, c.p.a. e, ciò, malgrado fossero state già scontate le misure sospensive di cui ai provvedimenti impugnati ed emanati dalla Questura di Arezzo.
All’udienza del 13 gennaio 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo è necessario precisare come sia il ricorso RG 1769/20205 che il ricorso RG 2688/2025 possano essere riuniti, essendosi in presenza di una connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, stante l’avvenuta impugnazione di provvedimenti sostanzialmente analoghi.
1.1 Entrambi i ricorsi sono infondati e vanno respinti.
1.2 Con riferimento al ricorso RG 1769/20205 sono da respingere entrambe le censure proposte con le quali si sostiene che l’Amministrazione si sarebbe limitata a dare atto delle osservazioni presentate, senza applicare il principio di proporzionalità anche nella determinazione del periodo di sospensione.
L’Amministrazione, inoltre, non avrebbe consentito all’audizione del ricorrente al fine di concordare “ .. le ulteriori misure necessarie al raggiungimento di livelli ancor più elevati di sicurezza ”.
1.3 Sul punto è dirimente constatare che, a seguito dell’invio da parte dell’Amministrazione della comunicazione di avvio del procedimento, il ricorrente ha depositato alcune osservazioni nelle quali si era limitato ad evidenziare di aver conferito incarico ad un consulente, al fine di procedere alla compiuta verifica delle misure di sorveglianza e di sicurezza dei locali di esercizio, indicandone le eventuali necessità di implementazione.
1.4 Si consideri che, anche a seguito del proponimento del presente giudizio, sono rimaste incontestate le circostanze alla base del provvedimento di sospensione, non risultando contestati gli esiti delle verifiche dell’Autorità di PS che, a sua volta, aveva accertato e in plurime occasioni, la frequentazione dell’esercizio commerciale da parte di soggetti con precedenti penali e il verificarsi di ben due risse nello stesso locale.
1.5 L’Amministrazione ha inoltre evidenziato di non essere tenuta a valorizzare l’asserita adozione di misure virtuose da parte del gestore, perché nel caso di specie non vi era uno specifico accordo sottoscritto dal Prefetto e dalle organizzazioni rappresentative degli esercenti, così come richiesto dalla circolare del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 17.7.2019, concernente gli indirizzi applicativi relativi al potere di sospensione e revoca delle autorizzazioni di cui all’art. 100 TULPS.
1.6 Di fronte ad una situazione di pericolosità così delineata a seguito dei molteplici controlli effettuati, risulta condivisibile la valutazione dell’Amministrazione di non ritenere necessaria l’audizione del ricorrente, stante il venire in essere di un quadro fattuale completo per supportare l’adozione della misura cautelare.
1.7 Sempre l’Amministrazione ha evidenziato, senza risultare smentita, che presso la sala -OMISSIS- non era impiegato personale iscritto nel decreto prefettizio di cui al Decreto Ministeriale 6 ottobre 2009 e, ciò, considerando l’assenza della preventiva comunicazione al Prefetto ed al Questore prevista dalle stesse disposizioni.
1.8 Nemmeno sussiste la violazione dell’art. 100 TULPS in applicazione dei principi fatti propri da un costante orientamento giurisprudenziale che ha affermato che “.. l’art. 100, r.d. n. 773 del 1931 attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza e, in particolare, al Questore il potere di sospendere la licenza commerciale relativa ad un esercizio pubblico che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini ” (Cons. St., sez. III, 29 novembre 2018, n. 6791; Consiglio di Stato, III Sez., 15 aprile 2024, n. 3422).
1.9 Sul punto si è formato un orientamento pressoché consolidato che ha inquadrato la misura della sospensione dell'esercizio nell'ambito dei provvedimenti di prevenzione, che può essere adottato in applicazione di una valutazione ampiamente discrezionale e sulla base di un giudizio probabilistico in situazioni di pericolo per l'ordine pubblico (T.A.R. Campania, Sez. I, 15.05.2020 n. 503; T.A.R. Friuli, Sez. I, 21.07.2020, n. 270; T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 03/07/2023, n. 484).
2. La misura della sospensione non ha natura sanzionatoria, inscrivendosi invece nel quadro delle misure di prevenzione (Consiglio di Stato, Sez. III, 27 settembre 2018, n. 4529), essendo volta ad impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale.
2.1 Si è affermato, infatti, come sia sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al Questore l’adozione della misura cautelare, nell’esercizio di poteri discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza, in quanto “ la finalità perseguita dall’art. 100 T.U.L.P.S. non è solo quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza nel proprio locale di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico, ma anche quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all’obiettiva esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell’esercente. Ai fini della legittimità della misura, pertanto, è sufficiente che la motivazione dia conto della sussistenza dei presupposti che, a giudizio dell’organo preposto alla tutela dell’ordine pubblico, configurino la situazione di pericolo da prevenire ” (Consiglio di Stato II, 17/05/22 n° 3880).
2.2 Nemmeno risulta pertinente il richiamo all’art. 187 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. nella parte in cui prevede che gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, essendosi in presenza di una disposizione riferita agli esercizi di ristorazione, mentre il locale di cui si tratta è prevalentemente adibito all’attività di gioco e scommesse.
2.3 Non solo i controlli effettuati ed i fatti occorsi dimostrano il venire in essere di una situazione obiettivamente pericolosa per la sicurezza pubblica e prevedibilmente suscettibile di ulteriore aggravamento, anche la durata della sospensione deve ritenersi commisurata alla pluralità e alla gravità degli episodi verificatisi.
2.4 La presenza costante di soggetti con precedenti di polizia e di reati, accertati in un numero considerevole di episodi, non poteva che obbligare l’Amministrazione nell’adottare una misura che, anche temporaneamente, fosse idonea ad interrompere una situazione oggettivamente idonea a generare allarme sociale.
2.5 Altrettanto infondato è il ricorso RG 2688/2025 con il quale si è impugnato il provvedimento del Questore di Arezzo del -OMISSIS- con il quale è stata disposta una nuova e successiva sospensione per quindici giorni dell’attività svolta dal pubblico esercizio condotto dal ricorrente.
2.6 Anche detto provvedimento risulta motivato in conseguenza dell’avvenuto svolgimento di un numero considerevole di controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine, che hanno accertato come detto esercizio pubblico fosse ancora un ritrovo abituale di persone pregiudicate e pericolose.
In particolare i controlli erano stati eseguiti il -OMISSIS-.
2.7 Analogamente ai controlli già eseguiti nel periodo dal gennaio 2024 al maggio 2025 (di cui al precedente provvedimento di sospensione) il Personale di Polizia aveva accertato, in cinque differenti episodi e nell’arco di soli due mesi, il persistere della frequentazione del locale da parte di soggetti gravati da precedenti di polizia e penali per vari reati.
2.8 Le circostanze sopracitate confermano che, malgrado un precedente e analogo provvedimento emesso solo tre mesi prima, la situazione erano rimasta immutata e che, peraltro, non poteva che essere ritenuta pericolosa per la sicurezza pubblica e prevedibilmente suscettibile di ulteriore aggravamento.
2.9 In questo contesto non risulta dirimente la violazione dell’art. 7 della L. n. 241/90, argomentazione quest’ultima con la quale il ricorrente evidenzia che l’Amministrazione avrebbe omesso la comunicazione di avvio del procedimento.
3. Da quanto sopra argomentato e dalla contiguità degli eventi accertati, è possibile evincere come sussistessero quelle ragioni di cui urgenza che hanno legittimato un intervento tempestivo e immediato dell’Amministrazione e, ciò, al fine di impedire che l’esercizio continuasse ad essere di riferimento di persone dedite a traffici illeciti.
3.1 Sul punto va ricordato come costituisca orientamento altrettanto consolidato (Cons. Stato Sez. VI, 07-02-2007, n. 505) quello in base al quale “ la comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa, a condizione che vengano rappresentate nel provvedimento le particolari esigenze di celerità che giustificano detta omissione. Si ravvisa un tal tipo di urgenza nel caso in cui il provvedimento di immediata sospensione di una licenza commerciale sia stato determinato da una congerie di fatti quali: la circostanza che il locale pubblico ove si svolge la detta attività sia "abituale ritrovo di persone pregiudicate e pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica"; …. tali circostanze evidenziando fonte di concreto pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, hanno reso necessaria l'adozione immediata della sospensione della licenza commerciale in questione. In tal caso, quindi, l'urgenza è qualificata dal pericolo della compromissione dell'ordine pubblico che caratterizza la misura preventiva con la quale il Questore, ai sensi dell' art. 100, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, T.U.L.P.S., ha disposto la sospensione della licenza per l'esercizio dell'attività suddetta; dette ragioni integrano quindi quelle particolari esigenze di celerità del procedimento amministrativo in presenza delle quali la P.A. è sollevata dall'obbligo della comunicazione ex art. 7, L. n. 241 del 1990 ”.
3.2 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere, previa riunione, entrambi i ricorsi.
La particolarità della fattispecie esaminata permette di compensare le spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti e previa riunione degli stessi, li respinge.
Compensa le spese in entrambi i ricorsi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR GI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
GI TO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI TO | AR GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.