Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 22/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 22/01/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al
n. 149/2024;
TRA
rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Luca Parte_1
Grossi;
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliato in Chieti alla Controparte_1
via Spezioli n. 12, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per notaio del Per_1
23/01/2023, dagli avv.ti Roberta Del Sordo, Cristina Grappone e Armando Gambino;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14/02/2024 la società ricorrente proponeva opposizione al verbale di accertamento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara n.
2023006638/DDL del 16/10/2023, con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 153.917,99, di cui € 91.186,88 a titolo di contributi dovuti per il periodo da novembre 2017 a maggio 2019 e € 62.731,11 a titolo di sanzioni ed interessi di mora.
A fondamento dell'opposizione la società ricorrente deduceva la legittimità del contratto di appalto di servizi stipulato con il e, quindi, Controparte_2
l'insussistenza dell'obbligo di corrispondere la contribuzione per i lavoratori dipendenti delle
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non essere tenuta al pagamento della contribuzione, in quanto già versata dalle società cooperative di cui erano dipendenti i lavoratori oggetto dell'accertamento ispettivo ed invocava il proprio legittimo affidamento nella regolarità contributiva della società appaltatrice, ingenerato dal rilascio del Durc da parte dell' . CP_1
1.1. L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto.
1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. In via preliminare deve dichiararsi cessata la materia del contendere in merito alla richiesta di pagamento dei contributi riferiti alla posizione del lavoratore , avendo l' CP_3 CP_1
riconosciuto di aver inserito per errore il nominativo del suddetto lavoratore nel verbale di accertamento impugnato.
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3. Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Con il verbale di accertamento in questa sede impugnato l' ha ritenuto illecito il CP_1
contratto di appalto di servizi stipulato dalla con le società cooperative Parte_1
Cargo Travel, Nuova Trasporti srls e il Nibbio, richiedendo alla società ricorrente il pagamento dei contributi per i lavoratori dipendenti della Cargo Travel ed addetti al servizio di trasporto merci appaltato dalla società ricorrente. Secondo gli accertamenti dell' , il contratto di CP_1 appalto nasconderebbe un'intermediazione illecita di manodopera, in quanto le società appaltatrici non avrebbero organizzato, gestito e diretto il servizio di carico, scarico e trasporto merci ma si sarebbero limitate ad una mera fornitura di manodopera, senza assunzione di alcun rischio di impresa. Secondo le risultanze degli accertamenti ispettivi, i lavoratori impiegati nell'appalto avrebbero ricevuto direttive solo dai responsabili della ed Parte_1
avrebbero utilizzato solo attrezzature, mezzi e strumenti di lavoro forniti dalla committente.
L'esame del materiale istruttorio acquisito in forma orale e documentale porta ad affermare la fondatezza delle pretese creditorie dell' , attesa l'evidente illeceità del Controparte_4
contratto di appalto di servizi stipulato tra la società ricorrente ed il Controparte_2
[...]
2 3.2. L'art. 29 del d.lgs. n. 276/03 prevede al comma 1: “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
La nozione di appalto lecito, pur ancorata alla disciplina generale del contratto prevista dall'art. 1655 c.c., viene valorizzata in una prospettiva giuslavoristica e ruota tutta intorno all'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore.
L'effettività dell'organizzazione in capo all'appaltatore, nella previsione della norma, potrà anche risultare dalla combinazione di due elementi. Il primo è rappresentato dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, tratto eminente di distinzione rispetto alla somministrazione di lavoro, dove il potere direttivo e di controllo è in capo all'utilizzatore. Il secondo è costituito dalla assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa. Sempre tenendo in debito conto le esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, con un chiaro riferimento alla possibilità che l'opera o il servizio appaltati non richiedano rilevanti risorse strutturali o impiantistiche e possano essere realizzati da una genuina impresa “leggera” o “dematerializzata”. Centrale, dunque, la verifica dell'effettività dell'autonomia imprenditoriale, quale criterio di misura dell'appalto genuino. L'effettività può innanzi tutto risultare dall'esercizio dei poteri organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. L'organizzazione del lavoro rappresenta ancora un requisito immancabile dell'appalto lecito e l'eventuale ingerenza da parte dell'appaltante nell'esercizio dei poteri direttivi del personale, un sintomo evidente di interposizione fittizia. Inoltre, la circostanza che l'organizzazione dei mezzi necessari debba essere parametrata alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, conclama la legittimità degli appalti labour intensive, dove l'appalto è prevalentemente assorbito dall'organizzazione del lavoro, consistendo in attività di ridotto contenuto professionale, che non richiedono particolari materie prime, attrezzature e macchinari.
Tuttavia, l'esercizio di poteri di governo delle risorse umane – men che meno la loro gestione meramente amministrativa – può non essere sufficiente in quanto esso può surrettiziamente
3 delegarsi a uomini dell'appaltatore, creando ad hoc figure di responsabili di mera facciata.
Ecco perché la disposizione in commento postula necessariamente l'assunzione, da parte dell'appaltatore, del rischio di impresa. Solo quando l'organizzazione del lavoro si accompagni all'assunzione del rischio di impresa, evitandosi correlazioni tra il corrispettivo dell'appalto ed il costo dei lavoratori in esso impiegati, potrà ragionevolmente escludersi di essere all'interno del perimetro vietato dell'interposizione illecita.
In definitiva, i criteri distintivi per configurare il legittimo appalto sono l'organizzazione dei mezzi produttivi da parte dell'appaltatore ed il rischio d'impresa in capo a quest'ultimo.
3.3. Dall'analisi risulta evidente come il testo di legge offra la forza del diritto positivo ai pregressi approdi giurisprudenziali e consenta di utilizzare ancora oggi gran parte dei principi affermati dalla Corte di Cassazione in materia di divieto di intermediazione di manodopera.
Ebbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (previsto dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, "ratione temporis" applicabile), in riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 7820/2013; Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 27213/2018; Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 12551/2020).
3.4. Nel caso di specie, deve in primo luogo rilevarsi come la società ricorrente, pur avendo dedotto di aver stipulato con il un contratto di appalto, Controparte_2
avente ad oggetto il servizio di trasporto, carico, scarico e movimentazione merci, non ha prodotto il contratto sicché non è possibile neppure verificare come fosse effettivamente regolamentato l'appalto del servizio.
Inoltre, l'esame delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva e sostanzialmente confermate dai lavoratori sentiti come testimoni, portano ad escludere che le società appaltatrici abbiano realmente organizzato l'attività del personale addetto al servizio appaltato in vista del
4 perseguimento di un risultato produttivo autonomo con assunzione del relativo rischio di impresa.
I testimoni Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
, e di Tizio, hanno riferito di aver effettuato i
[...] Testimone_6 Testimone_7 colloqui per l'assunzione con il legale rappresentante della società ricorrente, di non essersi mai recati presso la sede della Cargo Travel, di aver sempre prelevato i camion utilizzati per le consegne presso il piazzale di Chieti Scalo, posto in prossimità degli uffici amministrativi della società ricorrente, di essersi rivolti per ferie, permessi e per ogni questione relativa ai loro rapporti di lavoro esclusivamente al legale rappresentante della società ricorrente. Per contro, la testimone ha smentito quanto dedotto dalla società ricorrente, ossia di aver Testimone_8 dato direttive ai lavoratori impiegati nell'appalto della La testimone ha Parte_1
infatti dichiarato di aver lavorato alle dipendenze della Nuova Trasporti, ossia di una società diversa da quella con la quale la ricorrente ha stipulato il contratto di appalto, Peraltro, come risulta anche dall'estratto contributivo prodotto dall' , la predetta testimone ha lavorato CP_1
alle dipendenze della Nuova Trasporti solo fino al 30.09.2018 mentre negli anni 2019 e 2020 è stata titolare di una propria impresa commerciale. La testimone, comunque, ha riferito che la
Nuova Trasporti “si occupava della gestione amministrativa dei rapporti di lavoro dei dipendenti della e in particolare curava la predisposizione delle buste paga e il Parte_2 pagamento degli stipendi”, confermando così che la società ricorrente ha delegato all'appaltatrice la mera gestione amministrativa dei rapporti.
3.5. Le considerazioni che precedono portano ad affermare che le società a cui la ricorrente ha appaltato il servizio di trasporto merci si siano limitate ad una mera fornitura di manodopera, vietata ed illegittima, senza alcuna concreta ed autonoma organizzazione del servizio e senza assunzione del rischio di impresa. L'appaltatrice non ha, infatti, avuto alcuna ingerenza nell'organizzazione del servizio appaltato e nella gestione dei dipendenti, in quanto si è limitata alla sola redazione delle buste paga e al pagamento degli stipendi.
Alla luce di quanto precede, deve affermarsi la piena legittimità della richiesta di pagamento dei contributi per tutti i lavoratori dipendenti della Cargo Travel ed addetti all'appalto di servizi presso la ed individuati nel verbale di accertamento impugnato. Parte_1
***
5 4. La società ricorrente ha dedotto la violazione da parte dell' dell'art. 38, comma 3, del CP_1
d.lgs. n. 81/2015 ma l'assunto non può ritenersi fondato.
Il comma 3 bis dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 prevede, in caso di appalto non genuino,
l'applicazione dell'art. 27, comma 2, del medesimo decreto. Il contenuto di tale disposizione, abrogata dall'art. 55 del d.lgs. n. 81/2015, è stato integralmente trasfuso nel comma 3 dell'art. 38 del d.lgs. n. 81/2015, a norma del quale, “nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata”. Sul punto la Corte di Cassazione ha, inoltre, affermato il seguente condivisibile principio: “i pagamenti a titolo contributivo effettuati dall'appaltatore valgono a liberare il committente fino a concorrenza delle somme versate, così come dispone l'art. 29, comma 3 bis, che rinvia all'art. 27, comma 2, D. Lgs.
276/2003. Tale principio costituisce un'applicazione della regola generale di cui all'art 1180 cc che impone la verifica in concreto dell'avvenuto o meno integrale soddisfazione delle pretese contributive formulate dagli enti previdenziali” (Cass. civ., sez. lavoro, ord. n.
18278/2019).
Nel caso di specie, la società Cargo Travel non ha effettuato alcun pagamento dei contributi per il periodo considerato dal verbale di accertamento, come si evince dall'emissione da parte dell' degli avvisi di addebito che hanno ad oggetto proprio i periodi contributivi di cui al CP_1
verbale di accertamento. Deve, quindi, ritenersi che la ricorrente sia tenuta al pagamento integrale della contribuzione.
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5. La società ricorrente ha invocato il principio del legittimo affidamento, che sarebbe stato ingenerato dal comportamento dell' , che avrebbe sempre attestato la Controparte_4
regolarità della posizione contributiva dei dipendenti della società appaltatrice, inducendo la società a proseguire nei rapporti contrattuali con l'appaltatore. La tesi è priva di fondamento.
5.1. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il Durc non è un atto dispositivo di posizioni giuridiche soggettive, poiché rientra nella categoria degli atti amministrativi cc.dd. di scienza o certificativi (Cass. Sez. Un. n.3169/2011; Cass. civ. ord. n.
30273/2024). Ne consegue che le relative attestazioni non hanno valore confessorio circa l'avvenuto pagamento dei contributi da parte del soggetto a carico del quale viene fatta
6 l'interrogazione informativa. Inoltre, il rilascio del Durc non impedisce all' di eseguire in CP_1
futuro accertamenti ispettivi dai quali possa emergere una irregolarità contribuiva, atteso che il
DURC è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e/o per consentirne la partecipazione a procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia. Il rilascio del Durc consegue, inoltre, ad una verifica meramente formale in merito al puntuale versamento alle scadenze dei contributi, sicché le società committenti non possono fare legittimo affidamento soltanto sull'esistenza di un Durc regolare ma devono verificare l'effettiva e concreta situazione debitoria dell'appaltatrice ed acquisire garanzie sulla solidità economica delle imprese a cui appaltano specifici servizi e ciò proprio in ragione del meccanismo di responsabilità solidale introdotto dall'art. 29 d.lgs. n.276/2003.
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6. Le considerazioni che precedono portano al rigetto del ricorso e alla declaratoria dell'obbligo della società ricorrente di pagare all' le somme di cui al verbale di CP_1
accertamento impugnato, ad eccezione di quelle relative alla posizione di . CP_3
6.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della società ricorrente nella misura liquidata in dispositivo (D.M. n. 55/14, cause di previdenza di valore compreso tra euro
52.000,01 e € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara l'obbligo della società ricorrente di pagare all' le CP_1
somme di cui al verbale di accertamento impugnato, ad eccezione di quelle relative alla posizione di;
CP_3 condanna la società ricorrente al rimborso in favore dell' delle spese di lite, liquidate in € CP_1
12.756,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa se dovuti come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 22/01/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
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