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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3666 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
EPIGRAFE
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE nella composizione monocratica della dott.ssa
Miriam Iappelli
ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(a seguito di trattazione scritta)
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 51437 -2023 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 14 novembre 2024, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti
Parti
(1)
(FR66000051234) Parte_1
) Parte_2 C.F._1
(opponente)
con generalità, residenza, codice fiscale, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in Roma in Via Vincenzo Troya n. 27, presso lo studio dell'avv. PAROLETTI MANUEL, da cui sono rappresentati e difesi, giusta delega in atti.
(2)
CP_1
(opposto)
con generalità, residenza, codice fiscale , posta elettronica C.F._2
certificata, come da allegata certificazione di cancelleria.
CONTUMACE
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 14.11.24 da intendersi interamente riportato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione spedito a mezzo PEC il 13.11.23 la società e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto a loro notificato il 27.10.23 sulla
[...]
scorta del Decreto Ingiuntivo n. 10034-23 emesso dal Tribunale di Roma deducendo di aver proposto opposizione al medesimo ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e che esso era stato concesso senza provvisoria esecutività; la nullità del precetto per mancata previa notifica del titolo esecutivo e mancata sottoscrizione digitale del precetto, della procura alle liti e della relata di notifica.
Pur regolarmente citato non si è costituito . CP_1
La causa è stata istruita con prova documentale e trattenuta in decisione all'udienza del
14.11.24 previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
******************************************************
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di che, pur correttamente CP_1
evocato in giudizio, non si è costituito.
L'opposizione è inammissibile poiché e non hanno Parte_1 Parte_2
prodotto in atti il titolo esecutivo di cui è stata minacciata l'esecuzione forzata con il precetto opposto.
La contumacia di parte opposta giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
• Compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Roma il 10/03/2025
Il Giudice
Miriam Iappelli