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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 198/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4726/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249011893350000 IRPEF
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W700263/2020 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TX7M00 0509 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TX7M001237 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3095/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620249011893350000, deducendo la mancata notifica degli atti presupposti, plurimi vizi dell'intimazione ai sensi dell'art. 7 L.
212/2000, la carenza di documentazione probatoria da parte dell'Agente della Riscossione, nonché
l'inesistenza o nullità delle notifiche postali e PEC, con ulteriori eccezioni su difetti di conformità documentale e richiesta di esibizione degli originali.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, costituitasi per gli atti di propria competenza, ha dedotto la regolare notifica e la definitività degli avvisi di accertamento esecutivi degli anni 2014–2016, la legittimità dell'intimazione e l'infondatezza delle doglianze di parte ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare.
Con ordinanza interlocutoria del 18/07/2025, questa Corte ha ordinato alla parte ricorrente il deposito, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, del messaggio PEC relativo alla notificazione del ricorso ad
Agenzia delle Entrate – Riscossione, nel suo formato digitale nativo (eml o equipollente), rilevante ai fini della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.
La parte ricorrente nonottemperava all'ordinanza.
La causa veniva a posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'inottemperanza all'ordine istruttorio – concernente un adempimento necessario alla verifica della rituale costituzione del rapporto processuale – comporta l'impossibilità di accertare la regolare notifica del ricorso, con conseguente mancato perfezionamento del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle
Entrate – Riscossione.
Si rileva, inoltre, che Agenzia delle Entrate – Riscossione non risulta costituita in giudizio.
In applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento della regolare instaurazione del contraddittorio, nonché dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Considerata la natura della decisione e la mancata costituzione di una delle parti resistenti, si ritiene di compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese Palermo,12.12.25 IL PRESIDENTE
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4726/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249011893350000 IRPEF
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W700263/2020 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TX7M00 0509 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TX7M001237 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3095/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620249011893350000, deducendo la mancata notifica degli atti presupposti, plurimi vizi dell'intimazione ai sensi dell'art. 7 L.
212/2000, la carenza di documentazione probatoria da parte dell'Agente della Riscossione, nonché
l'inesistenza o nullità delle notifiche postali e PEC, con ulteriori eccezioni su difetti di conformità documentale e richiesta di esibizione degli originali.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, costituitasi per gli atti di propria competenza, ha dedotto la regolare notifica e la definitività degli avvisi di accertamento esecutivi degli anni 2014–2016, la legittimità dell'intimazione e l'infondatezza delle doglianze di parte ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare.
Con ordinanza interlocutoria del 18/07/2025, questa Corte ha ordinato alla parte ricorrente il deposito, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, del messaggio PEC relativo alla notificazione del ricorso ad
Agenzia delle Entrate – Riscossione, nel suo formato digitale nativo (eml o equipollente), rilevante ai fini della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.
La parte ricorrente nonottemperava all'ordinanza.
La causa veniva a posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'inottemperanza all'ordine istruttorio – concernente un adempimento necessario alla verifica della rituale costituzione del rapporto processuale – comporta l'impossibilità di accertare la regolare notifica del ricorso, con conseguente mancato perfezionamento del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle
Entrate – Riscossione.
Si rileva, inoltre, che Agenzia delle Entrate – Riscossione non risulta costituita in giudizio.
In applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento della regolare instaurazione del contraddittorio, nonché dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Considerata la natura della decisione e la mancata costituzione di una delle parti resistenti, si ritiene di compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese Palermo,12.12.25 IL PRESIDENTE