TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2025, n. 8402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8402 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 17662/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Dott.ssa Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 17662/2025 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. ), in persona del L.R. pro-tempore, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Antonio D'INVERNO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in via Laurentina nr. 203 a Roma;
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._1 Alessandro Volta nr. 38 a Como, in qualità di titolare della impresa individuale denominata CP_1
(P.I. , avente sede in via San Mamete nr. 15 a Milano;
[...] P.IVA_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: occupazione senza titolo.
CONCLUSIONI: come da p.v. della udienza in data 25.9.2025, da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisti i processi verbali delle udienze in data 11 e 25.9.2025, osserva:
pagina 1 di 3 - la parte ricorrente ha agito per ottenere il rilascio dell'immobile e per il risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione senza titolo, da parte della resistente, dell' immobile sito in Milano via
San Mamete nr. 15, in particolare del negozio sito al piano terreno, composto da un locale con retro e bagno, con annesso vano cantina, sito al piano interrato - beni immobili contrassegnati al C.F. del ridetto comune dai seguenti dati: foglio nr. 112, particella nr. 86, subalterno nr. 5, via San Mamete nr.
15, paino S1-T, Zona Censuaria nr. 3, Categoria C71, classe 9, metri quadrati 44 -, occupazione protrattasi dal 9 Giugno 2023 - data nella quale la parte ricorrente è diventata proprietaria del bene immobile (cfr. atto di compravendita prodotto in atti) - sino all' attualità;
- la parte resistente è rimasta contumace;
ritenuto in diritto che:
- l'istruzione documentale ha confermato le circostanze poste a fondamento della domanda, non essendo emersa l'esistenza di alcun titolo che giustifichi l'occupazione attuale del bene immobile da parte della resistente, la quale non è di esso proprietaria, né usufruttuaria, ne lo ha ottenuto in comodato ed, inoltre, si è sempre rifiutata di sottoscrivere le proposte di locazione del bene immobile formulate dalla parte ricorrente (cfr. documentazione prodotta in atti), nonostante le formali diffide dei legali della medesima (cfr. diffide prodotte in atti);
- la documentazione prodotta da parte ricorrente (estratti OMI sino al secondo semestre 2024) nel corso della udienza della discussione finale comprova l'entità dei canoni di locazione normalmente praticati per negozi siti nella zona in cui il bene immobile oggetto del contendere è sito, ragione per cui, tenuto conto dei valori locativi medi al metro quadrato e della entità del bene immobile (mq 44), si stima equo determinare l' indennità mensile dovuta nella misura di Euro 520,00 mensili, a partire dal mese di giugno 2023, sino alla data dell'effettivo rilascio;
dovranno essere inoltre corrisposti gli interessi legali, dal dovuto al saldo;
- in relazione al periodo per cui si è protratta l'occupazione il risarcimento va liquidato nell'importo di
€ 15.080,00 (importo calcolato dal mese di giugno 2023 sino alla data della decisione del presente ricorso, moltiplicando l'importo di Euro 520,00 mensili per nr. 29 mesi); la parte resistente dovrà inoltre corrispondere alla parte ricorrente l'importo di Euro 520,00 mensili, per ogni eventuale ulteriore mese di occupazione del bene immobile, a partire dal mese di novembre 2025 sino alla data dell'effettivo rilascio, oltre interessi legali, dal dovuto al saldo;
pagina 2 di 3 - le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e della complessità della attività svolta, secondo al vigente tariffa professionale (D.M. nr.
147/2022) –- spese da distrarsi in favore del Procuratore della Parte ricorrente che si è dichiarato antistatario -.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contumacia della parte resistente, così decide:
-condanna la parte resistente (C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._1
29.7.1976, residente in [...] a Como, in qualità di titolare della impresa individuale denominata (P.I. , avente sede in via San Mamete nr. 15 a CP_1 P.IVA_2
Milano, a rilasciare immediatamente l' immobile sito in Milano via San Mamete nr. 15, in particolare il negozio sito al piano terreno, composto da un locale con retro e bagno, nonché l'annesso vano cantina, sito al piano interrato - beni immobili contrassegnati al C.F. del ridetto comune dai seguenti dati: foglio nr. 112, particella nr. 86, subalterno nr. 5, via San Mamete nr. 15, paino S1-T, Zona
Censuaria nr. 3, Categoria C71, classe 9, metri quadrati 44 -, liberi da persone, da animali e da cose, in favore della parte ricorrente;
- condanna la medesima parte resistente a pagare alla parte ricorrente l'importo di € 15.080,00
(importo calcolato dal mese di giugno 2023 sino alla data della decisione del presente ricorso), oltre all'importo di Euro 520,00 mensili, per ogni eventuale ulteriore mese di occupazione del bene immobile, a partire dal mese di novembre 2025, sino alla data dell'effettivo rilascio, oltre interessi legali, dal dovuto al saldo;
- condanna, inoltre, la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate in
€ 118,50 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge;
spese da distrarsi in favore del Procuratore della parte ricorrente che si
è dichiarato antistatario.
Milano, così deciso in data 31.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Dott.ssa Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 17662/2025 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. ), in persona del L.R. pro-tempore, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Antonio D'INVERNO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in via Laurentina nr. 203 a Roma;
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._1 Alessandro Volta nr. 38 a Como, in qualità di titolare della impresa individuale denominata CP_1
(P.I. , avente sede in via San Mamete nr. 15 a Milano;
[...] P.IVA_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: occupazione senza titolo.
CONCLUSIONI: come da p.v. della udienza in data 25.9.2025, da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisti i processi verbali delle udienze in data 11 e 25.9.2025, osserva:
pagina 1 di 3 - la parte ricorrente ha agito per ottenere il rilascio dell'immobile e per il risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione senza titolo, da parte della resistente, dell' immobile sito in Milano via
San Mamete nr. 15, in particolare del negozio sito al piano terreno, composto da un locale con retro e bagno, con annesso vano cantina, sito al piano interrato - beni immobili contrassegnati al C.F. del ridetto comune dai seguenti dati: foglio nr. 112, particella nr. 86, subalterno nr. 5, via San Mamete nr.
15, paino S1-T, Zona Censuaria nr. 3, Categoria C71, classe 9, metri quadrati 44 -, occupazione protrattasi dal 9 Giugno 2023 - data nella quale la parte ricorrente è diventata proprietaria del bene immobile (cfr. atto di compravendita prodotto in atti) - sino all' attualità;
- la parte resistente è rimasta contumace;
ritenuto in diritto che:
- l'istruzione documentale ha confermato le circostanze poste a fondamento della domanda, non essendo emersa l'esistenza di alcun titolo che giustifichi l'occupazione attuale del bene immobile da parte della resistente, la quale non è di esso proprietaria, né usufruttuaria, ne lo ha ottenuto in comodato ed, inoltre, si è sempre rifiutata di sottoscrivere le proposte di locazione del bene immobile formulate dalla parte ricorrente (cfr. documentazione prodotta in atti), nonostante le formali diffide dei legali della medesima (cfr. diffide prodotte in atti);
- la documentazione prodotta da parte ricorrente (estratti OMI sino al secondo semestre 2024) nel corso della udienza della discussione finale comprova l'entità dei canoni di locazione normalmente praticati per negozi siti nella zona in cui il bene immobile oggetto del contendere è sito, ragione per cui, tenuto conto dei valori locativi medi al metro quadrato e della entità del bene immobile (mq 44), si stima equo determinare l' indennità mensile dovuta nella misura di Euro 520,00 mensili, a partire dal mese di giugno 2023, sino alla data dell'effettivo rilascio;
dovranno essere inoltre corrisposti gli interessi legali, dal dovuto al saldo;
- in relazione al periodo per cui si è protratta l'occupazione il risarcimento va liquidato nell'importo di
€ 15.080,00 (importo calcolato dal mese di giugno 2023 sino alla data della decisione del presente ricorso, moltiplicando l'importo di Euro 520,00 mensili per nr. 29 mesi); la parte resistente dovrà inoltre corrispondere alla parte ricorrente l'importo di Euro 520,00 mensili, per ogni eventuale ulteriore mese di occupazione del bene immobile, a partire dal mese di novembre 2025 sino alla data dell'effettivo rilascio, oltre interessi legali, dal dovuto al saldo;
pagina 2 di 3 - le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e della complessità della attività svolta, secondo al vigente tariffa professionale (D.M. nr.
147/2022) –- spese da distrarsi in favore del Procuratore della Parte ricorrente che si è dichiarato antistatario -.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contumacia della parte resistente, così decide:
-condanna la parte resistente (C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._1
29.7.1976, residente in [...] a Como, in qualità di titolare della impresa individuale denominata (P.I. , avente sede in via San Mamete nr. 15 a CP_1 P.IVA_2
Milano, a rilasciare immediatamente l' immobile sito in Milano via San Mamete nr. 15, in particolare il negozio sito al piano terreno, composto da un locale con retro e bagno, nonché l'annesso vano cantina, sito al piano interrato - beni immobili contrassegnati al C.F. del ridetto comune dai seguenti dati: foglio nr. 112, particella nr. 86, subalterno nr. 5, via San Mamete nr. 15, paino S1-T, Zona
Censuaria nr. 3, Categoria C71, classe 9, metri quadrati 44 -, liberi da persone, da animali e da cose, in favore della parte ricorrente;
- condanna la medesima parte resistente a pagare alla parte ricorrente l'importo di € 15.080,00
(importo calcolato dal mese di giugno 2023 sino alla data della decisione del presente ricorso), oltre all'importo di Euro 520,00 mensili, per ogni eventuale ulteriore mese di occupazione del bene immobile, a partire dal mese di novembre 2025, sino alla data dell'effettivo rilascio, oltre interessi legali, dal dovuto al saldo;
- condanna, inoltre, la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate in
€ 118,50 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge;
spese da distrarsi in favore del Procuratore della parte ricorrente che si
è dichiarato antistatario.
Milano, così deciso in data 31.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
pagina 3 di 3