Art. 2.
Con apposito regolamento saranno stabilite le norme relative alla composizione e foggia dell'uniforme, ai distintivi di gruppo e di grado, alla durata dei singoli capi di vestiario ed alla loro rinnovazione, nonche' le altre norme di esecuzione della presente legge.
Con apposito regolamento saranno stabilite le norme relative alla composizione e foggia dell'uniforme, ai distintivi di gruppo e di grado, alla durata dei singoli capi di vestiario ed alla loro rinnovazione, nonche' le altre norme di esecuzione della presente legge.