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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/11/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - scioglimento del matrimonio iscritta al RG. n. 5933/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a TR (TV), il Parte_1 C.F._1 21/04/1972,
e
(c.f. ), nato/a a TR Parte_2 C.F._2 (TV), il 19/07/1965,
entrambi con l'avv. STEFANO CANER
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TR
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 08/10/2025, i coniugi e Parte_1
, hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento Parte_2 del loro matrimonio – contratto il 19/09/2015 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MASERADA SUL PIAVE dell'anno 2015, al n. 10, Parte I.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 5/11/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale tra i coniugi;
sent. n. 856/2024 pubbl. il 06/11/2024, RG. 5419/2024);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi alla prima udienza nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 19/09/2015 tra e Parte_1 [...]
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_2 MASERADA SUL PIAVE dell'anno 2015, al n. 10, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Prende atto, infine, il Collegio che il thema decidendum verte esclusivamente sullo status, avendo dichiarato le parti di essere entrambe economicamente autosufficienti.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 19/09/2015 da nato/a a TR (TV), il 21/04/1972 Parte_1
e
, nato/a a TR (TV), il 19/07/1965, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MASERADA SUL PIAVE (TV) dell'anno 2015 al n. 10, Parte I, alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 punto 2 lett. b L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 19.09.2015 nel Comune di Maserada sul Piave (TV) dell'anno 2015, Parte I, Serie: Atto N. 10 ed ordinare al Comune di Maserada Sul Piave (TV) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento o altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti e avendo definito precedentemente ogni questione patrimoniale tra gli stessi, rinunciando fin d'ora a qualsiasi altra pretesa futura;
3) I coniugi dichiarano sin d'ora di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio alla quale prestano sin d'ora acquiescenza.”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 12 novembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
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Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - scioglimento del matrimonio iscritta al RG. n. 5933/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a TR (TV), il Parte_1 C.F._1 21/04/1972,
e
(c.f. ), nato/a a TR Parte_2 C.F._2 (TV), il 19/07/1965,
entrambi con l'avv. STEFANO CANER
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TR
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 08/10/2025, i coniugi e Parte_1
, hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento Parte_2 del loro matrimonio – contratto il 19/09/2015 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MASERADA SUL PIAVE dell'anno 2015, al n. 10, Parte I.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 5/11/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale tra i coniugi;
sent. n. 856/2024 pubbl. il 06/11/2024, RG. 5419/2024);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi alla prima udienza nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 19/09/2015 tra e Parte_1 [...]
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_2 MASERADA SUL PIAVE dell'anno 2015, al n. 10, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Prende atto, infine, il Collegio che il thema decidendum verte esclusivamente sullo status, avendo dichiarato le parti di essere entrambe economicamente autosufficienti.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 19/09/2015 da nato/a a TR (TV), il 21/04/1972 Parte_1
e
, nato/a a TR (TV), il 19/07/1965, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MASERADA SUL PIAVE (TV) dell'anno 2015 al n. 10, Parte I, alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 punto 2 lett. b L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 19.09.2015 nel Comune di Maserada sul Piave (TV) dell'anno 2015, Parte I, Serie: Atto N. 10 ed ordinare al Comune di Maserada Sul Piave (TV) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento o altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti e avendo definito precedentemente ogni questione patrimoniale tra gli stessi, rinunciando fin d'ora a qualsiasi altra pretesa futura;
3) I coniugi dichiarano sin d'ora di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio alla quale prestano sin d'ora acquiescenza.”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 12 novembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
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