Sentenza 3 marzo 2026
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Spese di giustizia: la parte soccombente deve sempre rifondere il contributo unificato CGA Regione Siciliana, 3 marzo 2026, n. 140 Processo tributario: il raddoppio del contributo unificato si applica solo ai giudizi di cassazione, e non anche a quelli davanti alle Corti di giustizia tributaria di secondo grado Corte di cassazione, sezione tributaria, 17 ottobre 2024, n. 26995 Spese di giustizia: la parte soccombente deve sempre rimborsare a quella vittoriosa l'importo del contributo unificato Consiglio di Stato, sezione V, 19 luglio 2024, n. 6550 Appalti pubblici: il mancato pagamento delle sanzioni irrogate per omesso o ritardato versamento del contributo unificato integra la causa di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00140/2026REG.PROV.COLL.
N. 01119/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1119 del 2025, proposto da Mida S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Puntarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo - Area dello Sviluppo Economico-Servizio Suap e Corpo della Polizia Municipale del Comune di Palermo, non costituiti in giudizio;
Regione Siciliana - AR (Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Palermo) - Dipartimento stato dell'Ambiente ed Ecosistemi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana – Sezione giurisdizionale n. 838 del 2024, resa tra le parti, limitatamente alla rifusione delle spese processuali liquidate in favore di MIDA s.r.l.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - AR (Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Palermo) - Dipartimento stato dell'Ambiente ed Ecosistemi;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. IA Di TT e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., iscritto al n.g.r. indicato in epigrafe, la società MIDA s.r.l. ha chiesto che sia assicurata l’ottemperanza della sentenza di questo Consiglio n. 838/2024, resa all’esito del procedimento n. R.G. 264/2024, pubblicata in data 30 ottobre 2024 e notificata al Comune di Palermo in data 23 maggio 2025.
2. La sentenza n. 838/2024, nel riformare la sentenza breve del T.A.R. Sicilia – Palermo n. 3871/2023 e nel disporre la rimessione della causa al primo giudice, ha, per quanto qui rileva, condannato il Comune di Palermo alla rifusione delle spese processuali del grado di appello in favore di MIDA s.r.l., liquidandole in euro 2.000,00 oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendo, invece, la compensazione delle spese nei rapporti tra MIDA e ARPA.
La ricorrente deduce che, nonostante la rituale notifica del titolo, il Comune non avrebbe provveduto al pagamento di quanto dovuto in forza del giudicato e chiede, altresì, che sia accertato l’obbligo dell’Amministrazione di rimborsare il contributo unificato, assumendone la debenza in ragione della soccombenza del Comune nel grado di appello.
Si è costituito in giudizio ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - Dipartimento stato dell'Ambiente ed Ecosistemi.
Ciò posto, il ricorso è fondato.
Il titolo azionato contiene un comando chiaro e immediatamente eseguibile; ne consegue che, in difetto di elementi idonei a comprovare l’integrale e spontanea esecuzione, deve essere ordinata l’ottemperanza al giudicato, con l’adozione delle misure necessarie a renderne effettiva l’attuazione.
Quanto al contributo unificato, va richiamato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis (e, per quanto qui rileva, comma 6-bis.1), del d.P.R. n. 115/2002, l’onere relativo al pagamento del contributo unificato grava in ogni caso sulla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio, con la conseguenza che il relativo rimborso segue la soccombenza senza necessità di una specifica statuizione nel provvedimento giurisdizionale, trattandosi di obbligazione ex lege azionabile in sede esecutiva (cfr. C.G.A. Sicilia, 21 luglio 2023, n. 449; Id. 18 settembre 2023, n. 607; Cons. Stato, Sez. VII, 14 ottobre 2024, n. 8213). Ne consegue che il Comune, quale parte soccombente nel grado di appello, è tenuto al rimborso del contributo unificato nei limiti dell’importo effettivamente versato e documentalmente comprovato.
In ordine alle modalità attuative, appare congruo assegnare al Comune un termine di giorni 180 per provvedere al pagamento delle somme dovute. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, va sin d'ora nominato un Commissario ad acta - che si individua nel Prefetto di Palermo, con facoltà di delega in favore di un funzionario del medesimo Ufficio - il quale, entro l'ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell'eventuale inottemperanza e previo riscontro di essa, darà corso all'adempimento, compiendo tutti gli atti necessari, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente.
Il compenso per l'eventuale attività commissariale - sin d'ora liquidato in acconto e, salvo sopravvenienze imprevedibili, a saldo - sarà di complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), dovuti solo nel caso che, in difetto di spontanea esecuzione comunale nell'indicato termine di 180 giorni, si renda effettivamente necessaria l'attività dell'ausiliario commissariale. Il compenso, come sopra determinato, è posto a carico eventuale dell'inadempiente amministrazione comunale che, persistendo nell'inerzia, renda necessario l'effettivo insediamento e l'intervento del Commissario ad acta .
Il Collegio ritiene, infine, che non ricorrano i presupposti per la condanna del Comune di Palermo al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., considerata anche la contestuale nomina commissariale.
Le spese del presente giudizio di ottemperanza, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico dell'inadempiente Comune di Palermo e sono liquidate in dispositivo.
Nei rapporti con ARPA, avuto riguardo alla sua estraneità all’obbligo principale di pagamento recato dal titolo azionato, sussistono ragioni per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza iscritto al n.g.r. 1119 del 2025, lo accoglie, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Palermo a pagare le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre spese generali, accessori di legge e c.u. se versato.
Compensa le spese del presente giudizio nei rapporti con ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - Dipartimento stato dell'Ambiente ed Ecosistemi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN de RA, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
IA Di TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA Di TT | AN de RA |
IL SEGRETARIO