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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/05/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
RG 3647/2023
TRIBUNALE DI MODENA
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 20.05.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data 19.05.2025;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente in data 14.05.2025
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 3647/2023 R.G., promossa da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. L. Beneventi e l'Avv. D. Panisi -
contro
, in persona del Controparte_1
Direttore pro tempore
- resistente, con i Funzionari Avv. A. Del Torto, Dott.ssa A. Riefolo e Dott.ssa A. Davide -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2023/CONT/51/23 del giorno 05.05.2023 – prot. n. 10168, notificata in data 13.05.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 12.06.2023, la ricorrente, quale titolare dell'impresa individuale SA di SE IT, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2023/CONT/51/23 del giorno 05.05.2023 – prot. n. 10168,
notificata in data 13.05.2023 con la quale l' di Controparte_1
contestava la non effettuazione delle prescritte registrazioni sul Libro Unico CP_1
2 del Lavoro per il dipendente SI. , per il periodo settembre 2016 – Persona_1
agosto 2019.
Detto avviso scaturisce dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
MO0000/2022-531-01 del 24.10.2022 con il quale, congiuntamente, Funzionari in servizio presso l' di presso la sede Controparte_1 CP_1 CP_2
e presso la sede concludendo gli accertamenti ispettivi iniziati nei confronti CP_3
della ditta SA di , contestavano, a far tempo dal settembre 2016 fino Parte_1
all'agosto 2019, la trasformazione del rapporto di lavoro intercorso con il lavoratore
SI. da tempo parziale a tempo pieno. Persona_1
La ricorrente contestava l'ordinanza ingiunzione impugnata perché fondata su una erronea considerazione della realtà, oltre che su verbale illegittimo e/o irregolare e/o annullabile per carenza motivazionale e probatoria e la violazione dell'art. 13,
comma 4, lett. a), D. Lgs. n. 124/2004; chiedeva, inoltre, sospendersi l'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta.
Letto il ricorso ed iscritto al n° 3647/2023 R.G., ritenuta la tempestività del medesimo, il sottoscritto Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo fissava udienza per il giorno 05.12.2023, sospendendo l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
In data 20.11.2023 si costituiva parte resistente Controparte_1
di insistendo per il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto ed in
[...] CP_1
diritto.
La causa, istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di prove testimoniali, veniva trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato che il sindacato del Giudice dell'opposizione sull'ordinanza ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e
3 all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (ex
multis, Cassazione – Sezioni Unite, n. 1786/2010).
Dovendosi, dunque, accertare non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì
l'effettiva sussistenza dell'illecito, va altresì rammentato che è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'Amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente. Ne deriva necessariamente che “ove l'Amministrazione non adempia
all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito,
secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, della L. n. 689 del 1981, l'opposizione
deve essere accolta” (vedasi, Cassazione, 26.05.1999, n. 5095). In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il citato art. 23, infatti, a norma del quale il
Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità
della parte opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'Autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato (ex plurimis, Cassazione,
15.04.1999, n. 3741).
Del resto, l'art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che il Giudice
accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità
dell'opponente. Occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, l'odierna opposta abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della responsabilità dell'ingiunta.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che l'Amministrazione non abbia procurato di provare la responsabilità della ricorrente per la violazione in oggetto.
4 2. Per quanto attiene, inoltre, alla valenza probatoria dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori, codesto Giudicante ritiene accoglibile l'orientamento, peraltro predominante, assunto dalla Suprema Corte di Cassazione
Civile – Sezione Lavoro che statuisce che “I verbali ispettivi, non avendo il valore
probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla
presenza del Pubblico Ufficiale, non possono esimere il Giudice dalla valutazione
complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in
contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (ex plurimis, Cassazione
Civile - Sezione Lavoro – n. 2275/2000).
Occorre vagliare, infatti, che i "verbali ispettivi", alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla Pubblica Amministrazione, hanno sì efficacia di prova fino a querela di falso della provenienza dell'atto dal Pubblico Funzionario e della veridicità
degli accertamenti compiuti, ma la fede privilegiata non si estende alla verità
sostanziale delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, dovendosi comunque sempre pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (ex
multis, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 25.11.1992, n. 12545 e Cassazione Civile,
Sezioni Unite, 26.10.2000, n. 1133).
Ebbene, nel giudizio a cognizione piena, come quello in esame, la tesi dominante distingue, nel contenuto dei verbali ispettivi, fra le componenti riconducibili all'art. 2700 c.c., che possono essere impugnate soltanto con la querela di falso, e gli altri risultati dell'indagine ispettiva, cui viene attribuita una valenza probatoria da misurare di volta in volta insieme con le altre risultanze processuali, sia collimanti, sia di segno contrario. In particolare, alla prima categoria di elementi di valutazione,
appartengono la provenienza del verbale dal sottoscrittore, le dichiarazioni a lui rese e gli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Con
5 riguardo agli elementi di valutazione riconducibili alla seconda categoria, come le circostanze apprese da terzi o mediante altre indagini, una tesi autorevole attribuisce a tali risultanze ispettive una particolare idoneità sotto il profilo probatorio, perché “i
verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità non infirmata se non
da una specifica prova contraria” (vedasi Cassazione – Sezioni Unite, 03.02.1996, n.
916), sicché la relazione ispettiva può risultare “prova sufficiente delle circostanze
riferite al pubblico ufficiale”, in tal caso divenendo “superfluo l'espletamento di
ulteriori mezzi istruttori” (in merito, Cassazione, 06.06.2008, n. 15073). Invero, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del Giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, offerte anche dai suddetti verbali e può valutare, nel suo libero e prudente apprezzamento, l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza delle stesse ai fini probatori (così, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 10.12.2002, n. 17555).
Si consideri, poi, che spetta in via esclusiva al Giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi dando così
prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla Legge.
3. Passando ora al merito della vertenza, deve essere rilevato che l'impugnata ordinanza ingiunzione trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
MO0000/2022-531-01 del 24.10.2022 con il quale, congiuntamente, Funzionari in servizio presso l' di presso la sede Controparte_1 CP_1 CP_2
e presso la sede concludendo gli accertamenti ispettivi iniziati in data CP_3
05.08.2025 nei confronti della ditta SA di SE IT, contestavano, a far tempo
6 dal settembre 2016 fino all'agosto 2019, la trasformazione del rapporto di lavoro intercorso con il lavoratore SI. da tempo parziale a tempo pieno. Persona_1
Detto verbale, a sua volta, scaturisce da una richiesta di intervento del lavoratore SI.
. Persona_1
Ebbene, quanto ivi riportato non ha trovato né conferme, né riprove univoche nel presente giudizio dove l'istruttoria compiuta in corso di causa, indiscutibilmente ed in maniera dirimente ha avvalorato la tesi propugnata da parte ricorrente, non potendosi certamente il supporto probatorio essere costituito solamente ed esclusivamente dalla richiesta di intervento del lavoratore e dalla successiva dichiarazione, che non sono state comprovate nè da documentazione, né da testimonianze in atti.
La teste SI.ra , amica di famiglia della ricorrente, escussa Testimone_1
all'udienza del giorno 03.06.2024, asserisce, infatti “Non conosco la marca dei furgoni,
né ricordo le targhe. Ricordo che non aveva né una bicicletta, né un Persona_1
motorino, né una macchina e, quindi, utilizzava sempre il furgone grande, di colore
scuro, della che una volta andai a casa della SE e vidi che non Persona_2
c'era né il furgone, né e, quindi, chiesi dove era e la SE mi rispose che Persona_1
lo aveva preso per andare a pesca con gli amici;
in seguito, vidi anche le Persona_1
foto… non aveva mezzi propri e quello che doveva fare, lo faceva Persona_1
utilizzando il furgone grande, scuro, della SE”. Ed ancora “Posso dire che quando
la figlia della ricorrente doveva andare, per motivi di salute, a Parma, la Persona_1
accompagnava ed utilizzava il furgone della SE”. Aggiunge anche, poi, “…ricordo di
una grande lite fra la SE e in merito ad un conto della benzina. Io ero Persona_1
in giardino con la figlia della SE, , e sentivo e IT SE che Per_3 Persona_1
litigavano e IT lamentava il fatto che benzina, assicurazione e rate del furgone e
tutto ciò che riguardava il furgone, lo pagava lei e lamentava che era arrivato un
conto della benzina molto alto. So che la carta carburante la aveva perché Persona_1
7 l'ho sentito dire da ricordo il periodo, né l'anno, solo che era prima Parte_2
del 2020”.
Anche la testimonianza del SI. , Consulente del Lavoro Testimone_2
della Ditta della SE fino al 2019 circa, ossia fino al momento in cui si è risolto il rapporto di lavoro con il SI. la cui testimonianza è stata acquisita nel Persona_1
presente fascicolo in quanto giudizio sempre fondato sul medesimo verbale unico di accertamento e notificazione che vede come controparte con indicati i CP_3
medesimi capitoli ed i medesimi testimoni, oltre a confermare che il SI. Persona_1
anche nel periodo in esame, utilizzava dei veicoli di proprietà della ricorrente,
puntualizza anche “Io facevo le buste paga e so che faceva un part-time Persona_1
ma non ricordo esattamente quante ore faceva. veniva a portarmi Persona_1
personalmente le presenze in ufficio e veniva anche a ritirare la sua busta paga di
competenza, una volta che il mio Studio l'aveva elaborata…Quando mi Persona_1
portava le sue presenze, mai ha detto che lui faceva orari diversi, né orari maggiori”.
Per quanto riguarda le dichiarazioni rilasciate dal SI. , poi, Persona_1
sentito liberamente all'udienza del giorno 03.06.2024, se è vero che lo stesso ha confermato la richiesta di intervento e la dichiarazione successivamente rilasciata, è
anche vero che ha pure dichiarato di non avere propri mezzi di trasporto ed aggiunge
“…potevo utilizzare i suoi - della ricorrente - mezzi e fare quello che volevo;
a volte
usavo anche il che la SE usava per le pulizie”. Per quanto attiene, inoltre, Tes_3
al fatto che lo stesso ha dichiarato che quando utilizzava i furgoni della ricorrente staccava il telepass e pagava lui la benzina, detta circostanza non solo non ha trovato conferme né riprove né nel corso dell'istruttoria, né nei documenti agli atti, ma pure detta circostanza è stata totalmente sconfessata dalla dichiarazione della teste SI.
, testimonianza che, ritiene codesto Giudicante, sia da considerarsi Testimone_1
dotata di maggiore grado di attendibilità in quanto persona estranea ai fatti.
8 Non solo, dai documenti agli atti emerge anche che, se è vero che la Ditta della ricorrente non aveva altri dipendenti oltre al SI. per l'attività di Persona_1
trasporto, è pure vero che dalla documentazione stessa si evince la circostanza che la
Ditta della SI.ra SE aveva collaboratori esterni che si occupavano dei trasporti conto terzi (vedasi le fatture a nome del SI. ). Testimone_4
La documentazione depositata da parte resistente, infine, certamente conferma la circostanza che dei trasporti venissero effettuati dalla Ditta per conto terzi ed anche al di fuori dell'Emilia-Romagna, ma non attesta se gli stessi siano stati effettuati sempre e soltanto dal SI. oppure da altri collaboratori esterni come il Persona_1
SI. , né riportano altri elementi utili per poter procedere ad una Testimone_4
idonea quantificazione. Ciò, pertanto, non rende possibile attestare se i trasporti effettuati dal SI. avvenissero con regolarità o sporadicamente e, Persona_1
pertanto, unicamente su tale supporto probatorio, certamente non può fondarsi quanto prospettato da parte resistente dovendo, come sopra già argomentato,
l' fornire al Giudice rigorosa prova della sussistenza delle violazioni che CP_1
affermano essere state compiute dalla ricorrente.
Ebbene, da tutto quanto sopra dedotto ed argomentato non può che inevitabilmente discendere che quanto affermato dal SI. non Persona_1
abbia trovato conferme né riprove univoche nel corso dell'istruttoria e neppure negli atti depositati ed essendo unicamente emerso quanto prospettato solo dalla sua dichiarazione, peraltro di dubbia e problematica attendibilità, non può certamente il supporto probatorio essere costituito solamente da tali affermazioni.
I testi escussi, infatti, senza che siano emersi elementi interni o esterni alle relative deposizioni idonee ad infirmarne l'attendibilità, hanno avvalorato le prospettazioni della ricorrente, a fronte della sola dichiarazione del lavoratore.
9 Pertanto, non può che concludersi che tali ultime dichiarazioni non siano di per sé
sufficienti a corroborare la tesi prospettata dall' resistente. CP_1
Da tutto quanto sopra esposto, quindi, ritiene codesto Giudicante che la difesa della ricorrente abbia fornito un quadro probatorio convincente e sufficiente a contrastare la documentazione acquisita dagli agenti verbalizzanti e versata in atti,
essendo state in tal senso pure dirimenti le testimonianze rese in corso di causa e,
pertanto, non può che ritenersi che gli elementi asseritamente addotti dall' , CP_1
sulla base delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva e della documentazione raccolta, certamente non abbiano trovato pieno e compiuto riscontro nell'istruttoria espletata nel giudizio e sopra riportata.
4. Un cenno merita, infine, la circostanza che analoga conclusione è stata altresì
ribadita da altra sentenza resa in diverso procedimento pendente sempre innanzi all'intestato Tribunale – Sezione Lavoro, sentenza n. 481/2025, che vede come parte resistente l' che, ex art. 118 disp. att. c.p.c., si richiama. Ebbene, sul punto CP_3
si rileva come se è vero che tali giudizi, tutti comunque scaturenti dal medesimo verbale unico di accertamento e notificazione n. MO0000/2022-531-01 del
24.10.2022, debbano considerarsi autonomi non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità, è altrettanto vero che la sentenza resa in altro procedimento “può
avere, anche rispetto ai terzi che non sono parti del giudizio, la diversa efficacia di
prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto
dell'accertamento giudiziale. Tale efficacia indiretta di prova documentale rispetto ai
terzi che non sono parti nel giudizio, pur se non vincolante per il Giudice, può essere
invocata da chi vi abbia interesse, spettando al Giudice di merito esaminare la
sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in
relazione ad altri elementi di giudizio presenti negli atti di causa” (ex plurimis,
10 Cassazione, n. 840/2015; Cassazione, n. 4241/2013; Cassazione, n. 23446/2009;
Cassazione, n. 11682/2003).
Sicché, per tutto quanto detto sopra, gli atti istruttori raccolti nell'altro giudizio e la stessa sentenza colà formata, una volta ritualmente riversati in atti, come è stato,
valgono come documenti che concorrono, con le restanti produzioni di causa a formare il materiale istruttorio che il Giudice può (o meno) ritenere sufficiente per il suo convincimento e possono certamente essere valutate da questo Giudicante per formare il suo libero convincimento (vedasi, Cassazione, 4 giugno 2001, n. 7518;
Cassazione – Sezione Lavoro, 11 febbraio 2011, n. 3377; Cassazione, 20 gennaio
2015, n. 840).
Concludendo, quindi, sulla scorta dei principi enucleati dalla pacifica
Giurisprudenza sopra richiamata, ritiene codesto Giudicante che in relazione al lavoratore de quo, non possa assolutamente ed incontrovertibilmente ritenersi provato l'asserito svolgimento da parte dello stesso di un orario di lavoro superiore rispetto a quello denunciato dalla ricorrente e, quindi, la controversia deve essere decisa come in calce.
5. L'accoglimento nel merito del ricorso, infine, rende superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate (carenza motivazionale e probatoria e violazione dell'art. 13, comma 4, lett. a), D. Lgs. n. 124 del 2004) in applicazione del principio processuale “della ragione più liquida”. Infatti la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole scrutinio - pur se logicamente subordinata -, senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(ex plurimis, Cassazione-Sezioni Unite, n. 29523/2008; Cassazione-Sezioni Unite, n.
24882/2008; Cassazione, n. 21266/2007; Cassazione, n. 11356/2006; Tribunale di
Belluno, 30.12.2013; Tribunale di Reggio Emilia, 29.11.2012; Tribunale di Piacenza,
22.11.2011, n. 885; Tribunale di Torino, 21.11.2010 n. 6709). Principio ribadito
11 recentemente dalle Sezioni Unite allorquando statuiscono che “In applicazione del
principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. -
deve ritenersi consentito al Giudice esaminare un motivo, suscettibile di assicurare la
definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”
(Cassazione-Sezioni Unite, sentenza n. 9936 del giorno 08.05.2014; Cassazione,
Sezione 6 - L, sentenza n. 12002 del 28.05.2014).
6. Per quanto attiene alle spese di lite, ritiene codesto Giudicante non si possa non addivenire ad una compensazione totale delle stesse e ciò sia sulla base della normativa vigente, sia dei recenti arresti giurisprudenziali secondo i quali non solo non può prescindersi, ma pure è dirimente il comportamento tenuto dalle parti.
Ebbene, certamente nel caso di specie non può che sicuramente ritenersi che parte resistente non abbia posto in essere comportamenti nè negligenti, nè imperiti e che,
quindi, non abbia dato causa alla presente lite. Stesse argomentazioni possono parimenti essere svolte nei confronti della ricorrente.
L' stesso, infatti, sulla base della comunicazione ricevuta di violazione, non CP_1
avrebbe potuto esimersi dal procedere alla irrogazione della presente ordinanza ingiunzione.
Quindi, per tutto quanto sopra dedotto ed argomentato, il caso in questione ricade palesemente in uno dei casi previsti che consentono di attuare la integrale compensazione delle spese di lite per non potersi considerare parte resistente, si ripete, senza alcun dubbio, come colei che abbia dato causa alla lite e ciò in quanto “Il
criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello
della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il
suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario
l'accertamento giudiziale“ (ex plurimis, Cassazione, ordinanza 24.03.2015, n. 5842).
12 In suddetti casi, infine, si ricorda, è rimessa alla valutazione del Giudice di merito la decisione di compensare interamente le spese.
Ad abundantiam, preme sottolineare che la Cassazione, in un arresto recentissimo afferma che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del
2018, la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, può essere disposta,
oltre che nel caso di soccombenza reciproca, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, ordinanza n.
17966/2024).
P.Q.M.
il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
● ACCOGLIE il ricorso proposto dalla ricorrente SI.ra , quale titolare Parte_1
dell'impresa individuale SA di SE IT, avverso l'ordinanza ingiunzione n.
2023/CONT/51/23 del giorno 05.05.2023 – prot. n. 10168, notificata in data
13.05.2023 che, per l'effetto, viene dichiarata nulla ed annullata integralmente.
● DICHIARA interamente compensate le spese di giudizio fra le parti, per le ragioni sopra evidenziate ed i motivi dedotti in narrativa.
Così deciso in Modena il giorno 19 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
13
TRIBUNALE DI MODENA
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 20.05.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data 19.05.2025;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente in data 14.05.2025
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 3647/2023 R.G., promossa da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. L. Beneventi e l'Avv. D. Panisi -
contro
, in persona del Controparte_1
Direttore pro tempore
- resistente, con i Funzionari Avv. A. Del Torto, Dott.ssa A. Riefolo e Dott.ssa A. Davide -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2023/CONT/51/23 del giorno 05.05.2023 – prot. n. 10168, notificata in data 13.05.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 12.06.2023, la ricorrente, quale titolare dell'impresa individuale SA di SE IT, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2023/CONT/51/23 del giorno 05.05.2023 – prot. n. 10168,
notificata in data 13.05.2023 con la quale l' di Controparte_1
contestava la non effettuazione delle prescritte registrazioni sul Libro Unico CP_1
2 del Lavoro per il dipendente SI. , per il periodo settembre 2016 – Persona_1
agosto 2019.
Detto avviso scaturisce dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
MO0000/2022-531-01 del 24.10.2022 con il quale, congiuntamente, Funzionari in servizio presso l' di presso la sede Controparte_1 CP_1 CP_2
e presso la sede concludendo gli accertamenti ispettivi iniziati nei confronti CP_3
della ditta SA di , contestavano, a far tempo dal settembre 2016 fino Parte_1
all'agosto 2019, la trasformazione del rapporto di lavoro intercorso con il lavoratore
SI. da tempo parziale a tempo pieno. Persona_1
La ricorrente contestava l'ordinanza ingiunzione impugnata perché fondata su una erronea considerazione della realtà, oltre che su verbale illegittimo e/o irregolare e/o annullabile per carenza motivazionale e probatoria e la violazione dell'art. 13,
comma 4, lett. a), D. Lgs. n. 124/2004; chiedeva, inoltre, sospendersi l'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta.
Letto il ricorso ed iscritto al n° 3647/2023 R.G., ritenuta la tempestività del medesimo, il sottoscritto Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo fissava udienza per il giorno 05.12.2023, sospendendo l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
In data 20.11.2023 si costituiva parte resistente Controparte_1
di insistendo per il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto ed in
[...] CP_1
diritto.
La causa, istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di prove testimoniali, veniva trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato che il sindacato del Giudice dell'opposizione sull'ordinanza ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e
3 all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (ex
multis, Cassazione – Sezioni Unite, n. 1786/2010).
Dovendosi, dunque, accertare non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì
l'effettiva sussistenza dell'illecito, va altresì rammentato che è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'Amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente. Ne deriva necessariamente che “ove l'Amministrazione non adempia
all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito,
secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, della L. n. 689 del 1981, l'opposizione
deve essere accolta” (vedasi, Cassazione, 26.05.1999, n. 5095). In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il citato art. 23, infatti, a norma del quale il
Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità
della parte opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'Autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato (ex plurimis, Cassazione,
15.04.1999, n. 3741).
Del resto, l'art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che il Giudice
accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità
dell'opponente. Occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, l'odierna opposta abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della responsabilità dell'ingiunta.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che l'Amministrazione non abbia procurato di provare la responsabilità della ricorrente per la violazione in oggetto.
4 2. Per quanto attiene, inoltre, alla valenza probatoria dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori, codesto Giudicante ritiene accoglibile l'orientamento, peraltro predominante, assunto dalla Suprema Corte di Cassazione
Civile – Sezione Lavoro che statuisce che “I verbali ispettivi, non avendo il valore
probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla
presenza del Pubblico Ufficiale, non possono esimere il Giudice dalla valutazione
complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in
contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (ex plurimis, Cassazione
Civile - Sezione Lavoro – n. 2275/2000).
Occorre vagliare, infatti, che i "verbali ispettivi", alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla Pubblica Amministrazione, hanno sì efficacia di prova fino a querela di falso della provenienza dell'atto dal Pubblico Funzionario e della veridicità
degli accertamenti compiuti, ma la fede privilegiata non si estende alla verità
sostanziale delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, dovendosi comunque sempre pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (ex
multis, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 25.11.1992, n. 12545 e Cassazione Civile,
Sezioni Unite, 26.10.2000, n. 1133).
Ebbene, nel giudizio a cognizione piena, come quello in esame, la tesi dominante distingue, nel contenuto dei verbali ispettivi, fra le componenti riconducibili all'art. 2700 c.c., che possono essere impugnate soltanto con la querela di falso, e gli altri risultati dell'indagine ispettiva, cui viene attribuita una valenza probatoria da misurare di volta in volta insieme con le altre risultanze processuali, sia collimanti, sia di segno contrario. In particolare, alla prima categoria di elementi di valutazione,
appartengono la provenienza del verbale dal sottoscrittore, le dichiarazioni a lui rese e gli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Con
5 riguardo agli elementi di valutazione riconducibili alla seconda categoria, come le circostanze apprese da terzi o mediante altre indagini, una tesi autorevole attribuisce a tali risultanze ispettive una particolare idoneità sotto il profilo probatorio, perché “i
verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità non infirmata se non
da una specifica prova contraria” (vedasi Cassazione – Sezioni Unite, 03.02.1996, n.
916), sicché la relazione ispettiva può risultare “prova sufficiente delle circostanze
riferite al pubblico ufficiale”, in tal caso divenendo “superfluo l'espletamento di
ulteriori mezzi istruttori” (in merito, Cassazione, 06.06.2008, n. 15073). Invero, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del Giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, offerte anche dai suddetti verbali e può valutare, nel suo libero e prudente apprezzamento, l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza delle stesse ai fini probatori (così, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 10.12.2002, n. 17555).
Si consideri, poi, che spetta in via esclusiva al Giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi dando così
prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla Legge.
3. Passando ora al merito della vertenza, deve essere rilevato che l'impugnata ordinanza ingiunzione trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
MO0000/2022-531-01 del 24.10.2022 con il quale, congiuntamente, Funzionari in servizio presso l' di presso la sede Controparte_1 CP_1 CP_2
e presso la sede concludendo gli accertamenti ispettivi iniziati in data CP_3
05.08.2025 nei confronti della ditta SA di SE IT, contestavano, a far tempo
6 dal settembre 2016 fino all'agosto 2019, la trasformazione del rapporto di lavoro intercorso con il lavoratore SI. da tempo parziale a tempo pieno. Persona_1
Detto verbale, a sua volta, scaturisce da una richiesta di intervento del lavoratore SI.
. Persona_1
Ebbene, quanto ivi riportato non ha trovato né conferme, né riprove univoche nel presente giudizio dove l'istruttoria compiuta in corso di causa, indiscutibilmente ed in maniera dirimente ha avvalorato la tesi propugnata da parte ricorrente, non potendosi certamente il supporto probatorio essere costituito solamente ed esclusivamente dalla richiesta di intervento del lavoratore e dalla successiva dichiarazione, che non sono state comprovate nè da documentazione, né da testimonianze in atti.
La teste SI.ra , amica di famiglia della ricorrente, escussa Testimone_1
all'udienza del giorno 03.06.2024, asserisce, infatti “Non conosco la marca dei furgoni,
né ricordo le targhe. Ricordo che non aveva né una bicicletta, né un Persona_1
motorino, né una macchina e, quindi, utilizzava sempre il furgone grande, di colore
scuro, della che una volta andai a casa della SE e vidi che non Persona_2
c'era né il furgone, né e, quindi, chiesi dove era e la SE mi rispose che Persona_1
lo aveva preso per andare a pesca con gli amici;
in seguito, vidi anche le Persona_1
foto… non aveva mezzi propri e quello che doveva fare, lo faceva Persona_1
utilizzando il furgone grande, scuro, della SE”. Ed ancora “Posso dire che quando
la figlia della ricorrente doveva andare, per motivi di salute, a Parma, la Persona_1
accompagnava ed utilizzava il furgone della SE”. Aggiunge anche, poi, “…ricordo di
una grande lite fra la SE e in merito ad un conto della benzina. Io ero Persona_1
in giardino con la figlia della SE, , e sentivo e IT SE che Per_3 Persona_1
litigavano e IT lamentava il fatto che benzina, assicurazione e rate del furgone e
tutto ciò che riguardava il furgone, lo pagava lei e lamentava che era arrivato un
conto della benzina molto alto. So che la carta carburante la aveva perché Persona_1
7 l'ho sentito dire da ricordo il periodo, né l'anno, solo che era prima Parte_2
del 2020”.
Anche la testimonianza del SI. , Consulente del Lavoro Testimone_2
della Ditta della SE fino al 2019 circa, ossia fino al momento in cui si è risolto il rapporto di lavoro con il SI. la cui testimonianza è stata acquisita nel Persona_1
presente fascicolo in quanto giudizio sempre fondato sul medesimo verbale unico di accertamento e notificazione che vede come controparte con indicati i CP_3
medesimi capitoli ed i medesimi testimoni, oltre a confermare che il SI. Persona_1
anche nel periodo in esame, utilizzava dei veicoli di proprietà della ricorrente,
puntualizza anche “Io facevo le buste paga e so che faceva un part-time Persona_1
ma non ricordo esattamente quante ore faceva. veniva a portarmi Persona_1
personalmente le presenze in ufficio e veniva anche a ritirare la sua busta paga di
competenza, una volta che il mio Studio l'aveva elaborata…Quando mi Persona_1
portava le sue presenze, mai ha detto che lui faceva orari diversi, né orari maggiori”.
Per quanto riguarda le dichiarazioni rilasciate dal SI. , poi, Persona_1
sentito liberamente all'udienza del giorno 03.06.2024, se è vero che lo stesso ha confermato la richiesta di intervento e la dichiarazione successivamente rilasciata, è
anche vero che ha pure dichiarato di non avere propri mezzi di trasporto ed aggiunge
“…potevo utilizzare i suoi - della ricorrente - mezzi e fare quello che volevo;
a volte
usavo anche il che la SE usava per le pulizie”. Per quanto attiene, inoltre, Tes_3
al fatto che lo stesso ha dichiarato che quando utilizzava i furgoni della ricorrente staccava il telepass e pagava lui la benzina, detta circostanza non solo non ha trovato conferme né riprove né nel corso dell'istruttoria, né nei documenti agli atti, ma pure detta circostanza è stata totalmente sconfessata dalla dichiarazione della teste SI.
, testimonianza che, ritiene codesto Giudicante, sia da considerarsi Testimone_1
dotata di maggiore grado di attendibilità in quanto persona estranea ai fatti.
8 Non solo, dai documenti agli atti emerge anche che, se è vero che la Ditta della ricorrente non aveva altri dipendenti oltre al SI. per l'attività di Persona_1
trasporto, è pure vero che dalla documentazione stessa si evince la circostanza che la
Ditta della SI.ra SE aveva collaboratori esterni che si occupavano dei trasporti conto terzi (vedasi le fatture a nome del SI. ). Testimone_4
La documentazione depositata da parte resistente, infine, certamente conferma la circostanza che dei trasporti venissero effettuati dalla Ditta per conto terzi ed anche al di fuori dell'Emilia-Romagna, ma non attesta se gli stessi siano stati effettuati sempre e soltanto dal SI. oppure da altri collaboratori esterni come il Persona_1
SI. , né riportano altri elementi utili per poter procedere ad una Testimone_4
idonea quantificazione. Ciò, pertanto, non rende possibile attestare se i trasporti effettuati dal SI. avvenissero con regolarità o sporadicamente e, Persona_1
pertanto, unicamente su tale supporto probatorio, certamente non può fondarsi quanto prospettato da parte resistente dovendo, come sopra già argomentato,
l' fornire al Giudice rigorosa prova della sussistenza delle violazioni che CP_1
affermano essere state compiute dalla ricorrente.
Ebbene, da tutto quanto sopra dedotto ed argomentato non può che inevitabilmente discendere che quanto affermato dal SI. non Persona_1
abbia trovato conferme né riprove univoche nel corso dell'istruttoria e neppure negli atti depositati ed essendo unicamente emerso quanto prospettato solo dalla sua dichiarazione, peraltro di dubbia e problematica attendibilità, non può certamente il supporto probatorio essere costituito solamente da tali affermazioni.
I testi escussi, infatti, senza che siano emersi elementi interni o esterni alle relative deposizioni idonee ad infirmarne l'attendibilità, hanno avvalorato le prospettazioni della ricorrente, a fronte della sola dichiarazione del lavoratore.
9 Pertanto, non può che concludersi che tali ultime dichiarazioni non siano di per sé
sufficienti a corroborare la tesi prospettata dall' resistente. CP_1
Da tutto quanto sopra esposto, quindi, ritiene codesto Giudicante che la difesa della ricorrente abbia fornito un quadro probatorio convincente e sufficiente a contrastare la documentazione acquisita dagli agenti verbalizzanti e versata in atti,
essendo state in tal senso pure dirimenti le testimonianze rese in corso di causa e,
pertanto, non può che ritenersi che gli elementi asseritamente addotti dall' , CP_1
sulla base delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva e della documentazione raccolta, certamente non abbiano trovato pieno e compiuto riscontro nell'istruttoria espletata nel giudizio e sopra riportata.
4. Un cenno merita, infine, la circostanza che analoga conclusione è stata altresì
ribadita da altra sentenza resa in diverso procedimento pendente sempre innanzi all'intestato Tribunale – Sezione Lavoro, sentenza n. 481/2025, che vede come parte resistente l' che, ex art. 118 disp. att. c.p.c., si richiama. Ebbene, sul punto CP_3
si rileva come se è vero che tali giudizi, tutti comunque scaturenti dal medesimo verbale unico di accertamento e notificazione n. MO0000/2022-531-01 del
24.10.2022, debbano considerarsi autonomi non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità, è altrettanto vero che la sentenza resa in altro procedimento “può
avere, anche rispetto ai terzi che non sono parti del giudizio, la diversa efficacia di
prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto
dell'accertamento giudiziale. Tale efficacia indiretta di prova documentale rispetto ai
terzi che non sono parti nel giudizio, pur se non vincolante per il Giudice, può essere
invocata da chi vi abbia interesse, spettando al Giudice di merito esaminare la
sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in
relazione ad altri elementi di giudizio presenti negli atti di causa” (ex plurimis,
10 Cassazione, n. 840/2015; Cassazione, n. 4241/2013; Cassazione, n. 23446/2009;
Cassazione, n. 11682/2003).
Sicché, per tutto quanto detto sopra, gli atti istruttori raccolti nell'altro giudizio e la stessa sentenza colà formata, una volta ritualmente riversati in atti, come è stato,
valgono come documenti che concorrono, con le restanti produzioni di causa a formare il materiale istruttorio che il Giudice può (o meno) ritenere sufficiente per il suo convincimento e possono certamente essere valutate da questo Giudicante per formare il suo libero convincimento (vedasi, Cassazione, 4 giugno 2001, n. 7518;
Cassazione – Sezione Lavoro, 11 febbraio 2011, n. 3377; Cassazione, 20 gennaio
2015, n. 840).
Concludendo, quindi, sulla scorta dei principi enucleati dalla pacifica
Giurisprudenza sopra richiamata, ritiene codesto Giudicante che in relazione al lavoratore de quo, non possa assolutamente ed incontrovertibilmente ritenersi provato l'asserito svolgimento da parte dello stesso di un orario di lavoro superiore rispetto a quello denunciato dalla ricorrente e, quindi, la controversia deve essere decisa come in calce.
5. L'accoglimento nel merito del ricorso, infine, rende superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate (carenza motivazionale e probatoria e violazione dell'art. 13, comma 4, lett. a), D. Lgs. n. 124 del 2004) in applicazione del principio processuale “della ragione più liquida”. Infatti la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole scrutinio - pur se logicamente subordinata -, senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(ex plurimis, Cassazione-Sezioni Unite, n. 29523/2008; Cassazione-Sezioni Unite, n.
24882/2008; Cassazione, n. 21266/2007; Cassazione, n. 11356/2006; Tribunale di
Belluno, 30.12.2013; Tribunale di Reggio Emilia, 29.11.2012; Tribunale di Piacenza,
22.11.2011, n. 885; Tribunale di Torino, 21.11.2010 n. 6709). Principio ribadito
11 recentemente dalle Sezioni Unite allorquando statuiscono che “In applicazione del
principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. -
deve ritenersi consentito al Giudice esaminare un motivo, suscettibile di assicurare la
definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”
(Cassazione-Sezioni Unite, sentenza n. 9936 del giorno 08.05.2014; Cassazione,
Sezione 6 - L, sentenza n. 12002 del 28.05.2014).
6. Per quanto attiene alle spese di lite, ritiene codesto Giudicante non si possa non addivenire ad una compensazione totale delle stesse e ciò sia sulla base della normativa vigente, sia dei recenti arresti giurisprudenziali secondo i quali non solo non può prescindersi, ma pure è dirimente il comportamento tenuto dalle parti.
Ebbene, certamente nel caso di specie non può che sicuramente ritenersi che parte resistente non abbia posto in essere comportamenti nè negligenti, nè imperiti e che,
quindi, non abbia dato causa alla presente lite. Stesse argomentazioni possono parimenti essere svolte nei confronti della ricorrente.
L' stesso, infatti, sulla base della comunicazione ricevuta di violazione, non CP_1
avrebbe potuto esimersi dal procedere alla irrogazione della presente ordinanza ingiunzione.
Quindi, per tutto quanto sopra dedotto ed argomentato, il caso in questione ricade palesemente in uno dei casi previsti che consentono di attuare la integrale compensazione delle spese di lite per non potersi considerare parte resistente, si ripete, senza alcun dubbio, come colei che abbia dato causa alla lite e ciò in quanto “Il
criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello
della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il
suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario
l'accertamento giudiziale“ (ex plurimis, Cassazione, ordinanza 24.03.2015, n. 5842).
12 In suddetti casi, infine, si ricorda, è rimessa alla valutazione del Giudice di merito la decisione di compensare interamente le spese.
Ad abundantiam, preme sottolineare che la Cassazione, in un arresto recentissimo afferma che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del
2018, la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, può essere disposta,
oltre che nel caso di soccombenza reciproca, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, ordinanza n.
17966/2024).
P.Q.M.
il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
● ACCOGLIE il ricorso proposto dalla ricorrente SI.ra , quale titolare Parte_1
dell'impresa individuale SA di SE IT, avverso l'ordinanza ingiunzione n.
2023/CONT/51/23 del giorno 05.05.2023 – prot. n. 10168, notificata in data
13.05.2023 che, per l'effetto, viene dichiarata nulla ed annullata integralmente.
● DICHIARA interamente compensate le spese di giudizio fra le parti, per le ragioni sopra evidenziate ed i motivi dedotti in narrativa.
Così deciso in Modena il giorno 19 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
13