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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 10/11/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 105/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 105/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. DAL TOE' MARIA GRAZIA ed elettivamente domiciliati in Via
Losanna 11100 Aosta presso lo studio dell'avv. DAL TOE' MARIA GRAZIA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo,
- fissare udienza di comparizione dei coniugi per gli adempimenti previsti dall'art. 473 bis 51 c.p.c.; con espressa richiesta di sostituzione di detta udienza mediante deposito di note scritte;
- che l'Ill.mo Tribunale in composizione Collegiale, in accoglimento dell' istanza contestuale e congiunta di cessazione degli effetti pagina 1 di 4 civili del matrimonio, previa remissione della causa sul ruolo e fissazione di una successiva udienza da tenersi avanti al
Giudice relatore, decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ferma la richiesta di sostituzione della fissanda udienza di comparizione personale dei coniugi con deposito di note scritte, voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra Pt_1
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]
[...]
(AO) via Festaz 52 - codice fiscale == e C.F._1 Pt_2
, nata ad [...] il [...] e residente in [...]
[...]
(AO) località La Ruinette 1 – codice fiscale = il C.F._2
giorno 26 agosto 2018 in Alassio (SV) - matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Alassio al numero 13, parte
II, serie A, anno 2018.
Con conferma delle condizioni di cui alla intervenuta separazione. condizioni:
1) i coniugi vivranno separati senza interferire l'uno nella vita dell'altro. Gli stessi si autorizzano, ove necessario e sin d'ora,
reciprocamente al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
2) La sig.ra ha già lasciato la casa familiare ed Parte_3
individuato altra soluzione abitativa nonché prelevato i suoi beni ed effetti personali.
3) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno avendo ciascuno propria autonomia reddituale.
4) Le spese legali vengono poste a carico per l'intero del sig. Pt_1
.
[...]
Ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Alassio di procedere alla annotazione/ trascrizione della emananda sentenza.
pagina 2 di 4 I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dall'11 marzo 2025, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Alassio il 26 agosto 2018
Tra
pagina 3 di 4 nato ad [...] il [...] codice fiscale Parte_1
C.F._1
e
, nata ad [...] il [...] Parte_2
codice fiscale C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Alassio al n°13, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALASSIO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 6/11/2025
Il Presidente Vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 105/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. DAL TOE' MARIA GRAZIA ed elettivamente domiciliati in Via
Losanna 11100 Aosta presso lo studio dell'avv. DAL TOE' MARIA GRAZIA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo,
- fissare udienza di comparizione dei coniugi per gli adempimenti previsti dall'art. 473 bis 51 c.p.c.; con espressa richiesta di sostituzione di detta udienza mediante deposito di note scritte;
- che l'Ill.mo Tribunale in composizione Collegiale, in accoglimento dell' istanza contestuale e congiunta di cessazione degli effetti pagina 1 di 4 civili del matrimonio, previa remissione della causa sul ruolo e fissazione di una successiva udienza da tenersi avanti al
Giudice relatore, decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ferma la richiesta di sostituzione della fissanda udienza di comparizione personale dei coniugi con deposito di note scritte, voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra Pt_1
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]
[...]
(AO) via Festaz 52 - codice fiscale == e C.F._1 Pt_2
, nata ad [...] il [...] e residente in [...]
[...]
(AO) località La Ruinette 1 – codice fiscale = il C.F._2
giorno 26 agosto 2018 in Alassio (SV) - matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Alassio al numero 13, parte
II, serie A, anno 2018.
Con conferma delle condizioni di cui alla intervenuta separazione. condizioni:
1) i coniugi vivranno separati senza interferire l'uno nella vita dell'altro. Gli stessi si autorizzano, ove necessario e sin d'ora,
reciprocamente al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
2) La sig.ra ha già lasciato la casa familiare ed Parte_3
individuato altra soluzione abitativa nonché prelevato i suoi beni ed effetti personali.
3) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno avendo ciascuno propria autonomia reddituale.
4) Le spese legali vengono poste a carico per l'intero del sig. Pt_1
.
[...]
Ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Alassio di procedere alla annotazione/ trascrizione della emananda sentenza.
pagina 2 di 4 I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dall'11 marzo 2025, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Alassio il 26 agosto 2018
Tra
pagina 3 di 4 nato ad [...] il [...] codice fiscale Parte_1
C.F._1
e
, nata ad [...] il [...] Parte_2
codice fiscale C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Alassio al n°13, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALASSIO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 6/11/2025
Il Presidente Vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4