Parere definitivo 30 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/03/2026, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01947/2026REG.PROV.COLL.
N. 00072/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 72 del 2024, proposto dal signor LA PP, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Maria Di Leva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo n. 156
contro
Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianvincenzo Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione sesta) n. 2781/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa Lubrense;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il consigliere LI DD e udito per l’appellante l’avvocato Antonio Maria Di Leva;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è l’ordinanza del Comune di Massa Lubrense n. 85 del 2 gennaio 2019, prot. n. 18609-9/2019, con cui è stata ingiunta alla signora CC VI, in qualità di proprietaria, e al signor PP LA, in qualità di committente, la demolizione delle seguenti opere abusive:
« a) cambio di destinazione d’uso del locale destinato a cabina elettrica, da superficie non residenziale a superficie utile residenziale, previa realizzazione di tramezzature divisorie interne, ultimato esternamente ed internamente, nelle finiture, nella pavimentazione, impianto elettrico e sanitari, arredato ed in uso;
b) il manufatto rilevato non corrisponde nella sua attuale consistenza pian-volumetrica con quello di progetto (…);
c) modifica del vano porta d’accesso, in vano porta/finestra questa sopra a un muretto che presenta le seguenti dimensioni, larghezza m. 0,55 circa, d’altezza m. 1,55 circa, porta/finestra protetta da una pensilina, su struttura in ferro bullonata alla facciata esterna del manufatto, avente dimensioni m. (1,10 x 2.10) circa; chiusura del vano di aerazione e apertura nel muro perimetrale lato valle di un vano finestra che è a servizio della camera da letto (…) ».
2. Con ricorso di primo grado il signor PP chiedeva l’annullamento del provvedimento, deducendo che le opere avrebbero dovuto essere qualificate come restauro o risanamento conservativo, realizzabili senza titolo edilizio ai sensi dell’art. 6- bis d.P.R. 380/2001, oppure, in subordine, come ristrutturazione edilizia, realizzabili con SCIA ai sensi dell’art. 22 del citato d.P.R.; che la motivazione sarebbe viziata da contraddittorietà, stante l’avvenuto richiamo, congiuntamente, agli artt. 31 del d.P.R. 380/2001 ( Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali ) e 33 ( Interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità )
3. Il T.a.r. per la Campania, con sentenza 8 maggio 2023 n. 2781, respingeva il ricorso condannando il ricorrente alle spese di lite.
4. Il signor PP ha interposto appello, articolando tre motivi di gravame, accomunati dalla medesima rubrica ( Errores in iudicando violazione dell’art. 97 della Costituzione. violazione e falsa applicazione di legge (l. 07.08.1990 n. 241 art. 3; d.p.r. 06.06.2001 n. 380 artt 3, 31, 33). Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria. difetto di motivazione. Erroneita’ dei presupposti di fatto. ingiustizia manifesta ) con cui deduce:
I. Contrariamente a quanto sostenuto dal T.a.r., l’intervento realizzato rientrerebbe nella categoria di restauro e risanamento conservativo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) d.P.R. 380/2001 che, nella nuova formulazione introdotta dall’art. 65 bis , comma 1, d.l. 24 aprile 2017 n. 50, comprende anche gli interventi diretti al mutamento di destinazione d’uso purché la nuova destinazione sia compatibile con gli elementi tipologici, formali e strutturali del fabbricato.
II. Il T.a.r. avrebbe omesso di considerare che l’intervento era realizzabile anche mediante segnalazione certificata di inizio di attività, ai sensi dell’art. 22 d.P.R. 380/2001, non avendo determinato un incremento di volumetria e superficie né modifica dei prospetti o della sagoma, con conseguente illegittima applicazione dell’art. 31 luogo dell’art. 33 d.P.R. 380/2001. Sarebbe stato, inoltre, erroneamente disatteso l’ulteriore motivo di illegittimità del provvedimento demolitorio relativo alla contraddittorietà della motivazione, considerato il contemporaneo richiamo agli artt. 31 ( Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali ) e 33 ( Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità ) del d.P.R. 380/2001.
III. Il T.a.r., anziché disporre il rigetto del ricorso, avrebbe dovuto tener conto della pendenza della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ed urbanistica ed applicare il principio secondo cui “ La proposizione di istanza di permesso a costruire in sanatoria in relazione ad opere abusive oggetto di ordinanza di demolizione fa venire meno l'interesse alla decisione del gravame proposto avverso al predetto provvedimento ”. Sarebbe, inoltre, illegittima anche l’ulteriore parte della motivazione ove si richiama l’orientamento secondo cui “ Ai sensi dell'art. 27, co. 2, del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 167, co. 1, del D.Lgs. 42/2004, gli interventi edilizi effettuati in assenza o in difformità dalla D.I.A. (o s.c.i.a.), qualora siano stati eseguiti in zone paesaggisticamente vincolate, non sfuggono alla misura demolitorio-ripristinatoria ” poiché si tratta di una valutazione relativa alla domanda di sanatoria che è rimessa all’esclusiva competenza dell’amministrazione.
5. Si è costituito in resistenza il Comune di Massa Lubrense.
6. In vista dell’udienza di trattazione l’appellante ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del gravame.
7. All’udienza di smaltimento dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato.
9. Secondo la giurisprudenza, la trasformazione di locali accessori in locali residenziali comporta un incremento delle volumetrie e delle superfici utili, con aggravio del carico urbanistico. Tale modifica richiede il permesso di costruire ed è soggetta a sanzione demolitoria in caso di mancanza del titolo edilizio (Cons. Stato, sez. VII, 8 ottobre 2025, n. 7884; sez. II, 3 febbraio 2025, n. 845, sez. VII, 31 gennaio 2024, n. 954).
10. Nel caso di specie l’intervento contestato consiste, come evidenziato nella relazione di sopralluogo prot. 18609 del 13 agosto 2018, nel cambio di destinazione d’uso di un locale destinato a cabina elettrica in locale residenziale, previa realizzazione di tramezzature divisorie interne, finiture interne ed esterne, pavimentazione, impianto elettrico e sanitari.
11. Le opere hanno una indubbia incidenza sul carico insediativo e necessitano, pertanto, del titolo edilizio, a nulla rilevando, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la riduzione- rilevata nella citata relazione di sopralluogo- della superficie accessoria rispetto al progetto assentito.
12. Ne discende che l’intervento non può essere qualificato come restauro e risanamento conservativo, come invece sostiene l’appellante, avendo determinato una rilevante trasformazione dell’edificio originario, variandone la superficie residenziale e accessoria, la suddivisione interna, oltre che il prospetto con la modifica del vano porta d’accesso in vano porta/finestra protetta da una pensilina, la chiusura del vano di aerazione e l’apertura nel muro perimetrale lato valle di un vano finestra che è a servizio della camera da letto.
13. Tali circostanze ostano all’asserita finalità conservativa dell’intervento ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) d.P.R. 380/2001, come modificato dall’art. 65 bis, comma 1, d.l. 24 aprile 2017 n. 50.
14. Necessitando di permesso di costruire, lo stesso non è assentibile nemmeno mediante SCIA ai sensi dell’art. 22 d.P.R. 380/2001.
15. Quanto alla censura di contraddittorietà della motivazione per il contestuale richiamato, nelle premesse dell’ordinanza di demolizione (nella parte relativa al “VISTO”) sia dell’art. 31 che dell’art. 33 del d.P.R. 380/2001, è sufficiente osservare che l’ordinanza: a) chiarisce, nelle prime righe della motivazione (primo “VISTO”), che si tratta di opere realizzate in assenza del permesso di costruire, necessario ai sensi dell’art. 20 d.P.R. 380/2001; b) ingiunge, nella parte dispositiva, la demolizione delle opere abusive richiamando i commi 3 e 4 dell’art. 31 del citato decreto.
16. Il rilievo ha, quindi, natura meramente formale, non essendovi alcun dubbio sulla natura del potere esercitato.
17. Quanto alla censura relativa all’erroneità della sentenza che non ha assegnato rilievo alla presentazione dell’istanza di sanatoria, si osserva, in primo luogo, che non vi è tra gli atti di causa alcuna richiesta di sanatoria, ma solo un’istanza di compatibilità paesaggistica prot. 9757 del 15 aprile 2019 (non è sufficiente, a tal fine, la mera menzione, nella relazione paesaggistica allegata all’istanza, dell’art. 37 d.P.R 380/2001), a cui ha fatto seguito un’istanza di integrazione documentale dell’amministrazione del 18 giugno 2018 di cui l’appellante non ha comunicato l’esito.
18. In ogni caso, la presentazione della domanda di sanatoria non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione ma ne sospende solo temporaneamente l'efficacia,
19. Come chiarito dalla giurisprudenza, la presentazione di una istanza di accertamento di conformità non rende definitivamente inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso e, quindi, non determina l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, dell’impugnazione proposta avverso l’ordinanza di demolizione, ma comporta un arresto temporaneo dell’efficacia della misura repressiva che viene meno nel caso di rigetto (anche tacito) della domanda di sanatoria (Cons. Stato, sez. VII, 2 novembre 2023 n. 9408; id. 29 settembre 2023 n. 8595)
20. Va, infine, confermata la statuizione del T.a.r. relativa alla legittimità dell’ingiunzione di demolizione adottata con riguardo agli interventi effettuati in assenza o in difformità dalla D.I.A. (o S.C.I.A.) in area paesaggisticamente vincolata, trattandosi di profilo che non attiene-come opina l’appellante- all’accoglibilità della domanda di sanatoria (e, quindi, ad un potere non ancora esercitato), ma alla legittimità dell’ordinanza di demolizione, oggetto di impugnazione.
21. Alla luce delle sopra esposte considerazioni l’appello deve essere respinto.
22. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione, a favore del Comune di Massa Lubrense, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
LA SA, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
LI DD, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI DD | LA SA |
IL SEGRETARIO