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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1169/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2169/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2840/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
2 e pubblicata il 06/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20.1T-002803-000-P001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di liquidazione n. 20/1T/002803/000/P001, notificato il 03.03.2021, l'Agenzia delle Entrate richiedeva al contribuente il pagamento di € 31.009,50 a titolo d'imposta di registro, in relazione alla compravendita di un fabbricato in corso di costruzione e di un terreno, stipulata con atto notarile del
20.02.2020.
Il contribuente impugnava l'atto, sostenendo che il terreno oggetto del trasferimento fosse non edificabile, poiché privo di indice edificatorio, e che le parti avessero successivamente stipulato un atto integrativo
(22.02.2021) volto a distinguere i valori tra fabbricato (€ 308.000) e terreno (€ 42.000), con applicazione dell'imposta agevolata ex art. 7 D.L. 34/2019 al solo fabbricato.
La Corte di primo grado accoglieva il ricorso, annullando l'avviso.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello chiedendo la riforma integrale della sentenza.
L'appellato resisteva, chiedendo la conferma della decisione impugnata.
MOTIVI DELL'APPELLO
L'Agenzia delle Entrate sostiene in sintesi :
1. Erroneità della sentenza per travisamento dei fatti: il recupero non deriva da rettifica di valore, bensì dal fatto che l'agevolazione ex art. 7 D.L. 34/2019 può applicarsi solo ai fabbricati, non anche ai terreni.
2. In assenza di valori distinti nell'atto principale, trova applicazione l'art. 23 DPR 131/1986, che impone l'aliquota più elevata quando vi è un unico corrispettivo pattuito.
3. L'atto integrativo è tardivo, essendo stato registrato un anno dopo e solo dopo il preavviso telematico, e non può incidere retroattivamente sulla tassazione.
4. La sentenza è errata anche nella parte relativa alle spese di giudizio, che dovrebbero gravare sull'appellato.
DIFESA DELL'APPELLATO
L'appellato deduce:
1. Inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 57 D.Lgs. 546/1992, sostenendo che l'Ufficio introduce nuove censure non sollevate nel primo grado.
2. Infondatezza dell'appello, perché:
2.1 l'atto integrativo costituisce negozio collegato ammissibile anche successivamente al rogito;
2.2. il terreno è non edificabile e quindi deve essere tassato come terreno agricolo;
la distinzione dei valori (€ 308.000 per il fabbricato, € 42.000 per il terreno) impedisce l'applicazione dell'art. 23 DPR 131/1986;
2.3 l'Agenzia ha erroneamente applicato il 9% sull'intero corrispettivo di € 350.000.
Chiede pertanto la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, per le seguenti ragioni.
1. Sulla dedotta inammissibilità dell'appello La censura non merita accoglimento: la doglianza dell'Agenzia è riconducibile al perimetro delle contestazioni già dedotte nel primo grado, riguardando sempre la corretta applicazione dell'art. 7 D.L. 34/2019 e dell'art. 23 DPR 131/1986. Non si ravvisa quindi violazione dell'art. 57 D.Lgs. 546/1992.
2. Sulla natura dell'atto integrativo
L'atto integrativo è stato stipulato un anno dopo l'atto principale e dopo il preavviso telematico e il procedimento di riliquidazione. Ne deriva che esso non può retroagire al momento della stipula originaria né incidere sulla base imponibile già determinata in applicazione della normativa vigente. La sua finalità appare chiaramente correttiva rispetto alla riliquidazione già notificata dall'Ufficio e non costituisce una sorta di ravvedimento operoso.
3. Sulla corretta applicazione dell'art. 7 D.L. 34/2019
L'agevolazione riguarda esclusivamente i fabbricati oggetto di demolizione e ricostruzione e non può estendersi ai terreni, come confermato anche da prassi richiamata dall'Ufficio. Ne consegue che, poiché nell'atto originario non vi erano valori distinti, e poiché veniva trasferito congiuntamente terreno e fabbricato, legittimamente l'Ufficio ha applicato l'aliquota più elevata ex art. 23 DPR 131/1986.
4. Sulla distinzione dei corrispettivi
La distinzione, operata solo in un momento successivo, non rileva ai fini dell'imposta principale, né può elidere il presupposto impositivo già consolidatosi. La sentenza di primo grado, che aveva annullato l'avviso, risulta fondata su erronea interpretazione e deve essere riformata.
5. Spese.
Considerata la complessità della normativa agevolativa, sussistono giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio. Palermo,13.1.26 IL PRESIDENTE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2169/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2840/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
2 e pubblicata il 06/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20.1T-002803-000-P001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di liquidazione n. 20/1T/002803/000/P001, notificato il 03.03.2021, l'Agenzia delle Entrate richiedeva al contribuente il pagamento di € 31.009,50 a titolo d'imposta di registro, in relazione alla compravendita di un fabbricato in corso di costruzione e di un terreno, stipulata con atto notarile del
20.02.2020.
Il contribuente impugnava l'atto, sostenendo che il terreno oggetto del trasferimento fosse non edificabile, poiché privo di indice edificatorio, e che le parti avessero successivamente stipulato un atto integrativo
(22.02.2021) volto a distinguere i valori tra fabbricato (€ 308.000) e terreno (€ 42.000), con applicazione dell'imposta agevolata ex art. 7 D.L. 34/2019 al solo fabbricato.
La Corte di primo grado accoglieva il ricorso, annullando l'avviso.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello chiedendo la riforma integrale della sentenza.
L'appellato resisteva, chiedendo la conferma della decisione impugnata.
MOTIVI DELL'APPELLO
L'Agenzia delle Entrate sostiene in sintesi :
1. Erroneità della sentenza per travisamento dei fatti: il recupero non deriva da rettifica di valore, bensì dal fatto che l'agevolazione ex art. 7 D.L. 34/2019 può applicarsi solo ai fabbricati, non anche ai terreni.
2. In assenza di valori distinti nell'atto principale, trova applicazione l'art. 23 DPR 131/1986, che impone l'aliquota più elevata quando vi è un unico corrispettivo pattuito.
3. L'atto integrativo è tardivo, essendo stato registrato un anno dopo e solo dopo il preavviso telematico, e non può incidere retroattivamente sulla tassazione.
4. La sentenza è errata anche nella parte relativa alle spese di giudizio, che dovrebbero gravare sull'appellato.
DIFESA DELL'APPELLATO
L'appellato deduce:
1. Inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 57 D.Lgs. 546/1992, sostenendo che l'Ufficio introduce nuove censure non sollevate nel primo grado.
2. Infondatezza dell'appello, perché:
2.1 l'atto integrativo costituisce negozio collegato ammissibile anche successivamente al rogito;
2.2. il terreno è non edificabile e quindi deve essere tassato come terreno agricolo;
la distinzione dei valori (€ 308.000 per il fabbricato, € 42.000 per il terreno) impedisce l'applicazione dell'art. 23 DPR 131/1986;
2.3 l'Agenzia ha erroneamente applicato il 9% sull'intero corrispettivo di € 350.000.
Chiede pertanto la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, per le seguenti ragioni.
1. Sulla dedotta inammissibilità dell'appello La censura non merita accoglimento: la doglianza dell'Agenzia è riconducibile al perimetro delle contestazioni già dedotte nel primo grado, riguardando sempre la corretta applicazione dell'art. 7 D.L. 34/2019 e dell'art. 23 DPR 131/1986. Non si ravvisa quindi violazione dell'art. 57 D.Lgs. 546/1992.
2. Sulla natura dell'atto integrativo
L'atto integrativo è stato stipulato un anno dopo l'atto principale e dopo il preavviso telematico e il procedimento di riliquidazione. Ne deriva che esso non può retroagire al momento della stipula originaria né incidere sulla base imponibile già determinata in applicazione della normativa vigente. La sua finalità appare chiaramente correttiva rispetto alla riliquidazione già notificata dall'Ufficio e non costituisce una sorta di ravvedimento operoso.
3. Sulla corretta applicazione dell'art. 7 D.L. 34/2019
L'agevolazione riguarda esclusivamente i fabbricati oggetto di demolizione e ricostruzione e non può estendersi ai terreni, come confermato anche da prassi richiamata dall'Ufficio. Ne consegue che, poiché nell'atto originario non vi erano valori distinti, e poiché veniva trasferito congiuntamente terreno e fabbricato, legittimamente l'Ufficio ha applicato l'aliquota più elevata ex art. 23 DPR 131/1986.
4. Sulla distinzione dei corrispettivi
La distinzione, operata solo in un momento successivo, non rileva ai fini dell'imposta principale, né può elidere il presupposto impositivo già consolidatosi. La sentenza di primo grado, che aveva annullato l'avviso, risulta fondata su erronea interpretazione e deve essere riformata.
5. Spese.
Considerata la complessità della normativa agevolativa, sussistono giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio. Palermo,13.1.26 IL PRESIDENTE