Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/12/2025, n. 8405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8405 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08405/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04770/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4770 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Santino Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - I.N.P.S. - Filiale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Tellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S., Direzione provinciale di Benevento, Atto Rif. Prot. -OMISSIS-nella parte in cui non attribuisce al ricorrente i sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. 387/1987 e art. 21 della legge n. 232/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per l'accertamento
del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa EN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha prestato servizio nella Polizia Penitenziaria sino al pensionamento a domanda, intervenuto il 3 settembre 2018, allorché egli aveva compiuto 55 anni di età e maturato a fini pensionistici 36 anni di servizio utile.
Espone quindi di essere stato in possesso, alla data del collocamento in quiescenza, dei requisiti previsti dall’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 e dall’art. 21 della L. n. 232/1990 ai fini del computo dei sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio nel calcolo dell’indennità di buona uscita. La direzione provinciale INPS non ha però computato tale beneficio in sede di liquidazione del trattamento di fine servizio. Appurata tale circostanza dall’analisi del prospetto di liquidazione del TFS, egli ha formulato istanza di riesame al competente ufficio dell’Ente previdenziale, non ricevendo riscontro.
Con ricorso notificato in data 12 ottobre 2022 e depositato in data 15 ottobre 2022 il ricorrente deduce l’illegittimità del mancato riconoscimento del beneficio menzionato per “ violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 come convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 - violazione e falsa applicazione dall’articolo 21 della l. n.232/1990 - eccesso di potere per difetto di istruttoria travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti - violazione dell'art. 36 della Costituzione ” e chiede l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento del suo diritto e la conseguente condanna dell’amministrazione al versamento di quanto dovuto.
Si è costituito in giudizio l’Ente previdenziale intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.
L’Amministrazione ha in via preliminare eccepito la decadenza del beneficio per mancata presentazione della domanda di pensionamento entro e non oltre la data del 30 giugno dell’anno di compimento dei 55 anni di età e 35 di servizio ex art. 6 bis comma 2 del D.L. 387/1987. Nel merito ha dedotto l’infondatezza del ricorso, sostenendo che il beneficio deve essere riconosciuto solo in favore del personale cessato dal servizio per età, perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, e non spetta per le ipotesi di collocamento a domanda; che la disciplina invocata si applica solo alla Polizia di Stato e non può essere estesa alla Polizia penitenziaria; che ove diversamente interpretato il menzionato art. 6 bis sarebbe incostituzionale per violazione degli articoli 3 e 81 della Costituzione.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 5 dicembre 2025.
L’articolo 6 bis del DL 21 settembre 1987, n. 387, la cui applicazione è invocata dal ricorrente, recita:
“ 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 .”.
Sull’interpretazione di tale previsione si è formato un univoco orientamento interpretativo, sulla scorta del quale vanno respinte tutte le argomentazioni allegate dall’INPS.
In primo luogo l’articolo 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 deve trovare applicazione, oltre che nei confronti del personale della Polizia di Stato, anche nei confronti del personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare, quale certamente è l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia Penitenziaria e la Guardia di Finanza. (Consiglio di Stato, Sez. II Sez., 15 maggio 2023, n. 4844; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III Sez., 13 maggio 2024, n. 1050).
Inoltre, come stabilito anche da recente precedente di questo TAR “ Il comma 2 dell’art. 6 bis del sopra menzionato decreto legge n. 387 del 1997 espressamente dispone che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile”. Anche la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che il predetto comma 2° prevede una fattispecie aggiuntiva e concorrente rispetto a quanto dispone il comma 1 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; T.A.R. Veneto, Sez. I, 4 gennaio 2022, n. 6; T.A.R. Veneto – Sez. Prima n. 1681/2022).
La maggiorazione spetta, quindi, anche in caso di dimissioni volontarie al ricorrere dei requisiti di anzianità anagrafica e di servizio richiesti dalla norma, entrambi sussistenti nelle fattispecie scrutinate. ” (TAR Campania, Napoli, Sez. III, 27 marzo 2025, n. 2589; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 29 luglio 2025, n. 5728).
Né può essere accolta l’eccezione di decadenza per mancata presentazione della domanda di pensionamento entro il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità. Il rispetto del termine indicato dall’art. 6 bis è infatti funzionale solo a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda. Tale termine non è quindi decadenziale, ma rappresenta un onere per l’interessato che incide soltanto sulla tempistica di soddisfazione della sua aspettativa di collocamento a riposo.
Come precisato dal Consiglio di Stato “ Con riferimento dunque alle conseguenze della inosservanza del termine del 30 giugno, di cui al citato art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387 del 1987, la Sezione ha già escluso possa configurarsi un qualche profilo decadenziale (ex multis, v. Cons. Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2979 e n. 2982). La ragione di tale ricostruzione è stata individuata non solo nella mancata previsione espressa di tale conseguenza, ma anche in considerazioni di natura sistematica, avuto riguardo in particolare al disposto del successivo comma 3 della medesima norma. Con esso si dispone che: «I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda». Ne deriva che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo. Esso, cioè, rappresenta un onere per l’interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo. Infine, la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno non può incidere sull’attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che ne conseguirebbe, riservando il beneficio solo a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro tale termine e negandolo a chi si attivi nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio). Pertanto, anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità «non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis comma 2 del d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti» (v. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231). ” (Cons. Stato, Sez. II, 17 aprile 2024, n. 3492).
Vanno infine esclusi i dubbi di costituzionalità della normativa invocata, ove intesa nel senso auspicato dalla parte ricorrente.
Infatti l’estensione dei sei scatti stipendiali non avviene “ in assenza di una specifica norma, bensì in applicazione di un coacervo di disposizioni, soggette a svariate modificazioni nel tempo, sicché è del tutto inconferente il richiamo all’art. 81 della Costituzione, che invero detta principi al legislatore in tema di bilancio, i quali in ogni caso non possono reputarsi violati da una specifica e limitata normativa recante benefici economici a ex dipendenti delle forze dell’ordine.
Non vi è infine alcun contrasto con l’art. 3 della Costituzione, giacché la normativa accomuna soltanto a certi fini situazioni differenti, che nella loro globalità sono tuttavia trattate in modo distinto, sicché non si riscontra alcuna manifesta irragionevole disparità di trattamento idonea a poter prospettare un dubbio di costituzionalità sul corretto esercizio dell’amplissima discrezionalità riservata al legislatore .” (Cons. Stato, Sez. II, 18 aprile 2023, n. 3914).
In conclusione, per le considerazioni esposte, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente al godimento dei benefici economici contemplati dall’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, e conseguente obbligo dell’INPS di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali. Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art.22, comma 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
Le spese di giudizio vanno poste a carico di INPS e sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, al difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, e il conseguente obbligo dell’Inps di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita allo stesso dovuta mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, con relativi interessi legali e al versamento di quanto dovuto al ricorrente.
Condanna l’INPS a rifondere le spese di lite, che liquida in 1.500,00 (millecinquecento/00) euro, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA VE, Presidente
Viviana Lenzi, Consigliere
EN AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AR | PA VE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.