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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 5010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5010 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 19/11/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 6296/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Vincenzo INGLIMA per parte ricorrente e l'Avv. Delia
CERNIGLIARO per l' CP_1
È altresì presente il Dott. per la pratica forense. Persona_1
L'Avv. Inglima insiste nel ricorso e chiede che la causa venga posta in decisione.
L'Avv. Cernigliaro ribadisce il contenuto della memoria e si associa alla richiesta avversaria.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 13.15 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
6296 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in Vincenzo INGLIMA, giusta procura in atti, ed elettivamente forma esecutiva all'Avv.
______________________ domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Via Nicolò
______________________ per ___________________ Turrisi 13;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: ASSEGNO DI INCLUSIONE.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 19/11/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara il diritto di al pagamento dei ratei dell'assegno Parte_1 di inclusione, per i mesi da Gennaio a Giugno 2024, nella misura calcolata secondo
i criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 4/05/2023 n° 48, conv. in L. 3/07/2023 n° 85 e e successive modifiche;
Condanna l' al pagamento dei ratei dovuti per il suddetto periodo, oltre gli CP_1 accessori come per legge;
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.500,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, iva e C.P.A.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/04/2024, , adì questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, per ottenere la condanna dell' convenuto in giudizio, al pagamento dell'assegno di inclusione, giusta CP_1
domanda del 19/12/2023, allegando di possedere tutti i requisiti socio-economici e di residenza previsti dalla legge.
In corso di causa rilevò che, nonostante diversi solleciti tramiti i canali istituzionali,
l' non aveva provveduto al pagamento, lasciando la pratica in stato “sospesa” per CP_2
accertamenti istruttori;
precisò, altresì che, a riprova della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, l'assegno era stato corrisposto in seguito alla presentazione di una nuova domanda a Giugno 2024 e chiese, pertanto, il riconoscimento del proprio diritto all'assegno di inclusione per i mesi da Gennaio 2024 a Giugno 2024 e la condanna dell' alla relativa CP_1
corresponsione.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, insistendo per il CP_1
rigetto del ricorso, per mancanza di prova dei requisiti richiesti, precisando che la domanda era <stata respinta con la seguente motivazione “Accertata discordanza tra il nucleo dichiarato nella
DSU di riferimento con le risultanze di ANPR”.
Ed infatti, stante la data di presentazione della domanda, l' , in sede di istruttoria, CP_2
prendeva come riferimento per l'individuazione del nucleo familiare, la dsu del 10/01/2023, nella
quale venivano indicati i seguenti componenti:
- , , 02/01/1953 Persona_2 C.F._1
- , 28/06/1947 Parte_1 C.F._2
- , , 25/11/1977. Persona_3 C.F._3
Dagli accertamenti eseguiti d'ufficio è però risultato che non faceva Persona_3
parte del nucleo familiare del bensì era residente in [...]n. 8 Pt_1
(PALERMO). Il Sig. infatti, risulta residente insieme al ricorrente ed alla di lui Persona_3
moglie solamente dal 18/05/2023, come si evince dall'estratto di anpr allegato e Per_2
pertanto la domanda INPS-ADI-2023-120126 risulta correttamente respinta>>, chiedeva pertanto il
rigetto del ricorso, con la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi del
giudizio.
All'udienza del 19/11/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il c.d. “Decreto Lavoro”, introdotto con il D.L. n. 48/2023, successivamente convertito in Legge 3 luglio 2023, n. 85, ha introdotto, tra le misure di sostegno alla povertà, anche l'Assegno di inclusione (ADI), da riconoscere “a garanzia delle necessità di inclusione dei
componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni
o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in
programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica
amministrazione”.
Il D.M. 154 del 13 dicembre 2023 ne ha, invece, specificato le modalità attuative e di accesso, individuando i particolari requisiti per il riconoscimento del beneficio.
Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio è necessario, innanzitutto, che sussistano i requisiti di cittadinanza, permesso e soggiorno di cui all'art. 2, co. 2 lett. a) del D.L. n. 48/2023, e i requisiti economici di cui all'art. 2, co. 2 lett. b) il quale elabora, ai fini della determinazione del beneficio, una scala di equivalenza meglio specificata al co. 4 del medesimo articolo, con le modificazioni di cui all'art. 3, co. 4 del D.M. 154 del 13 dicembre 2023, oltre ai requisiti relativi agli indicatori del tenore di vita e ai requisiti personali di cui all'art. 2, co. 2 lett. d) del D.L. in esame.
Ai sensi dell'art. 3, co. 1 del D.M. 154 del 13 dicembre 2023, l'Assegno di inclusione è
riconosciuto “a richiesta di uno dei componenti il nucleo familiare, in presenza di almeno un
componente in una delle seguenti condizioni:
a. con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159;
b. minorenne;
c. con almeno 60 anni di età;
d. in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi
sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione”.
Nel caso di specie, risulta pacifico che l' abbia accolto la nuova domanda CP_1
presentata dal ricorrente in data 12 giugno 2024, pur in presenza del medesimo nucleo familiare e delle stesse condizioni già indicate nella precedente istanza del 19 dicembre 2023.
Tale circostanza consente di inferire che l' abbia accertato la sussistenza di tutti i CP_2
requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione, la cui prova era stata oggetto di contestazione, e segnatamente: cittadinanza, residenza, requisiti economici, assenza di misure cautelari o di prevenzione, assenza di sentenze definitive di condanna, non essere disoccupato per dimissioni volontarie, non essere residente in strutture, nonché
l'adempimento degli obblighi di istruzione.
Va, altresì, rilevato che il ricorrente ha depositato copia dell'attestazione DSU,
tempestivamente presentata in data 16 gennaio 2024, dalla quale emerge la medesima composizione del nucleo familiare dichiarata e verificata dall'Istituto mediante la piattaforma ANPR, come confermato dal certificato storico di residenza allegato.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che la nuova DSU era già stata elaborata in data 16 gennaio 2024; nondimeno, nonostante tale aggiornamento, la domanda risultava in istruttoria sino al 6 marzo 2024, per poi essere respinta, costringendo il ricorrente a presentare una nuova istanza il 12 giugno 2024, accolta con decorrenza successiva rispetto alla domanda originaria.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che tutti i requisiti previsti dalla normativa fossero presenti sin dal mese di Gennaio 2024. Ne consegue che il ricorrente ha diritto all'assegno di inclusione per il periodo compreso tra Gennaio e Giugno 2024, nella misura calcolata secondo i criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 e successive modifiche.
L' va, pertanto, condannato al pagamento dei relativi ratei, con gli accessori CP_1
di legge.
Per tali motivi, la domanda proposta da parte ricorrente va accolta, dichiarando che
ha diritto all'assegno di inclusione sin dalla prima domanda Parte_1
presentata a dicembre 2023, nella misura e con la decorrenza previsti dalla legge e
condanna l' a corrispondere i relativi ratei oltre accessori come per legge. CP_1
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali, da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 19/11/2025
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 19/11/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 6296/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Vincenzo INGLIMA per parte ricorrente e l'Avv. Delia
CERNIGLIARO per l' CP_1
È altresì presente il Dott. per la pratica forense. Persona_1
L'Avv. Inglima insiste nel ricorso e chiede che la causa venga posta in decisione.
L'Avv. Cernigliaro ribadisce il contenuto della memoria e si associa alla richiesta avversaria.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 13.15 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
6296 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in Vincenzo INGLIMA, giusta procura in atti, ed elettivamente forma esecutiva all'Avv.
______________________ domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Via Nicolò
______________________ per ___________________ Turrisi 13;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: ASSEGNO DI INCLUSIONE.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 19/11/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara il diritto di al pagamento dei ratei dell'assegno Parte_1 di inclusione, per i mesi da Gennaio a Giugno 2024, nella misura calcolata secondo
i criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 4/05/2023 n° 48, conv. in L. 3/07/2023 n° 85 e e successive modifiche;
Condanna l' al pagamento dei ratei dovuti per il suddetto periodo, oltre gli CP_1 accessori come per legge;
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.500,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, iva e C.P.A.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/04/2024, , adì questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, per ottenere la condanna dell' convenuto in giudizio, al pagamento dell'assegno di inclusione, giusta CP_1
domanda del 19/12/2023, allegando di possedere tutti i requisiti socio-economici e di residenza previsti dalla legge.
In corso di causa rilevò che, nonostante diversi solleciti tramiti i canali istituzionali,
l' non aveva provveduto al pagamento, lasciando la pratica in stato “sospesa” per CP_2
accertamenti istruttori;
precisò, altresì che, a riprova della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, l'assegno era stato corrisposto in seguito alla presentazione di una nuova domanda a Giugno 2024 e chiese, pertanto, il riconoscimento del proprio diritto all'assegno di inclusione per i mesi da Gennaio 2024 a Giugno 2024 e la condanna dell' alla relativa CP_1
corresponsione.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, insistendo per il CP_1
rigetto del ricorso, per mancanza di prova dei requisiti richiesti, precisando che la domanda era <stata respinta con la seguente motivazione “Accertata discordanza tra il nucleo dichiarato nella
DSU di riferimento con le risultanze di ANPR”.
Ed infatti, stante la data di presentazione della domanda, l' , in sede di istruttoria, CP_2
prendeva come riferimento per l'individuazione del nucleo familiare, la dsu del 10/01/2023, nella
quale venivano indicati i seguenti componenti:
- , , 02/01/1953 Persona_2 C.F._1
- , 28/06/1947 Parte_1 C.F._2
- , , 25/11/1977. Persona_3 C.F._3
Dagli accertamenti eseguiti d'ufficio è però risultato che non faceva Persona_3
parte del nucleo familiare del bensì era residente in [...]n. 8 Pt_1
(PALERMO). Il Sig. infatti, risulta residente insieme al ricorrente ed alla di lui Persona_3
moglie solamente dal 18/05/2023, come si evince dall'estratto di anpr allegato e Per_2
pertanto la domanda INPS-ADI-2023-120126 risulta correttamente respinta>>, chiedeva pertanto il
rigetto del ricorso, con la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi del
giudizio.
All'udienza del 19/11/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il c.d. “Decreto Lavoro”, introdotto con il D.L. n. 48/2023, successivamente convertito in Legge 3 luglio 2023, n. 85, ha introdotto, tra le misure di sostegno alla povertà, anche l'Assegno di inclusione (ADI), da riconoscere “a garanzia delle necessità di inclusione dei
componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni
o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in
programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica
amministrazione”.
Il D.M. 154 del 13 dicembre 2023 ne ha, invece, specificato le modalità attuative e di accesso, individuando i particolari requisiti per il riconoscimento del beneficio.
Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio è necessario, innanzitutto, che sussistano i requisiti di cittadinanza, permesso e soggiorno di cui all'art. 2, co. 2 lett. a) del D.L. n. 48/2023, e i requisiti economici di cui all'art. 2, co. 2 lett. b) il quale elabora, ai fini della determinazione del beneficio, una scala di equivalenza meglio specificata al co. 4 del medesimo articolo, con le modificazioni di cui all'art. 3, co. 4 del D.M. 154 del 13 dicembre 2023, oltre ai requisiti relativi agli indicatori del tenore di vita e ai requisiti personali di cui all'art. 2, co. 2 lett. d) del D.L. in esame.
Ai sensi dell'art. 3, co. 1 del D.M. 154 del 13 dicembre 2023, l'Assegno di inclusione è
riconosciuto “a richiesta di uno dei componenti il nucleo familiare, in presenza di almeno un
componente in una delle seguenti condizioni:
a. con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159;
b. minorenne;
c. con almeno 60 anni di età;
d. in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi
sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione”.
Nel caso di specie, risulta pacifico che l' abbia accolto la nuova domanda CP_1
presentata dal ricorrente in data 12 giugno 2024, pur in presenza del medesimo nucleo familiare e delle stesse condizioni già indicate nella precedente istanza del 19 dicembre 2023.
Tale circostanza consente di inferire che l' abbia accertato la sussistenza di tutti i CP_2
requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione, la cui prova era stata oggetto di contestazione, e segnatamente: cittadinanza, residenza, requisiti economici, assenza di misure cautelari o di prevenzione, assenza di sentenze definitive di condanna, non essere disoccupato per dimissioni volontarie, non essere residente in strutture, nonché
l'adempimento degli obblighi di istruzione.
Va, altresì, rilevato che il ricorrente ha depositato copia dell'attestazione DSU,
tempestivamente presentata in data 16 gennaio 2024, dalla quale emerge la medesima composizione del nucleo familiare dichiarata e verificata dall'Istituto mediante la piattaforma ANPR, come confermato dal certificato storico di residenza allegato.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che la nuova DSU era già stata elaborata in data 16 gennaio 2024; nondimeno, nonostante tale aggiornamento, la domanda risultava in istruttoria sino al 6 marzo 2024, per poi essere respinta, costringendo il ricorrente a presentare una nuova istanza il 12 giugno 2024, accolta con decorrenza successiva rispetto alla domanda originaria.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che tutti i requisiti previsti dalla normativa fossero presenti sin dal mese di Gennaio 2024. Ne consegue che il ricorrente ha diritto all'assegno di inclusione per il periodo compreso tra Gennaio e Giugno 2024, nella misura calcolata secondo i criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 e successive modifiche.
L' va, pertanto, condannato al pagamento dei relativi ratei, con gli accessori CP_1
di legge.
Per tali motivi, la domanda proposta da parte ricorrente va accolta, dichiarando che
ha diritto all'assegno di inclusione sin dalla prima domanda Parte_1
presentata a dicembre 2023, nella misura e con la decorrenza previsti dalla legge e
condanna l' a corrispondere i relativi ratei oltre accessori come per legge. CP_1
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali, da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 19/11/2025
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)