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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1627/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DAVID, Presidente e Relatore COSTA GAETANO, Giudice MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6454/2021 depositato il 27/10/2021
proposto da
Ag.entrate - IO - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 Dott. -
Dott. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 938/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 10/03/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190007184526000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 811/6/2020 del 24.11.2020, depositata il 10.3.2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti di Resistente_1
all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2016, nello specifico ritenendo, in mancanza di costituzione dell'Agenzia delle Entrate, regolarmente chiamata in causa dall'agente della riscossione, che non fosse stata fornita prova della notificazione, al predetto contribuente, della comunicazione di irregolarità pur richiamata nella cartella impugnata. Con la stessa sentenza, IO IA veniva condannata al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal Resistente_1, liquidate in 2.000,00 €.
Avverso tale sentenza ha proposto appello IO IA ed appello incidentale l'Agenzia delle Entrate e si è costituito, controdeducendo e devolvendo al giudizio della Corte i motivi di ricorso non vagliati dal primo giudice, Resistente_1 Resistente_1.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Costituendosi soltanto nel presente grado di giudizio all'atto di proporre appello incidentale, l'Agenzia delle Entrate ha prodotto la notificazione della comunicazione di irregolarità, codice atto n. 01439751718, che ha preceduto la cartella di pagamento per cui è processo, consegnata con raccomandata a.r. - a mani del destinatario Resistente_1 Resistente_1 - in data 22.5.2018. E' evidente, pertanto, come la sentenza impugnata debba essere riformata.
Peraltro, anche nell'ipotesi in cui la predetta comunicazione di irregolarità non fosse stata mai notificata al Resistente_1, la cartella non avrebbe potuto comunque essere annullata, pacifico essendo, nella giurisprudenza di legittimità, che: “L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, vigente ratione temporis, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo, in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, vigente ratione temporis” (in tal senso, tra le più recenti, cass. civ., sezione V, ordinanza n. 18163 del 3.7.2025) ed altrettanto pacifico risultando che nella specie il controllo automatizzato della dichiarazione IVA/2017 ha fatto emergere il mancato versamento, da parte del Resistente_1, degli importi che proprio il predetto contribuente aveva dichiarato di dover versare, sicché, non essendovi alcuna incertezza sulla dichiarazione dallo stesso presentata, non si imponeva la preventiva comunicazione di irregolarità.
Venendo ai motivi dell'originario ricorso che il Resistente_1 ha devoluto al giudizio di questa Corte giacché non vagliati dal primo giudice in quanto assorbiti nelle ragioni della decisione assunta, deve evidenziarsi che:
per quanto attiene ai vizi della procedura notificatoria della cartella, gli stessi giammai potrebbero assurgere alla dedotta inesistenza – ravvisabile soltanto nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione – ma, al più, alla categoria della nullità, con la conseguenza che, essendo stata la cartella regolarmente impugnata dal Resistente_1 ed avendolo fatto pure tempestivamente, l'attività notificatoria in ipotesi nulla risulterebbe sanata dall'avere l'atto comunque raggiunto lo scopo;
con riferimento al dedotto deficit motivazionale della cartella, valga evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è ormai assestata da un ventennio sul principio di diritto per il quale: “La cartella di pagamento emessa all'esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l'Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione” (in tal senso, cass. pen., sezione V, sentenza n. 15564 del 27.7.2016);
con riferimento alla dedotta mancanza di sottoscrizione del ruolo dando estrinsecazione al quale è stata emessa la cartella per cui è processo, la Corte ritiene di doversi uniformare al principio di diritto per il quale: “In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990” (in tal senso, cass. civ., sezione V, sentenza n. 27561 del 30.10.2018 e, ancor più recentemente, sezione V, sentenza n. 19405 dell'8.7.2021); in ultimo, in ordine alla mancata esposizione, nella cartella impugnata, del calcolo degli interessi, con l'arresto delle Sezioni Unite civili n. 22281 del 14.7.2022, la Suprema Corte ha affermato che, allorché
“la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo”; ebbene, nella specie risulta indicato l'importo monetario richiesto a titolo di interessi sia con riferimento all'IVA dovuta che alle sanzioni irrogate per l'omesso versamento periodico della stessa, sicché la base normativa di tali interessi può essere agevolmente desunta dal tipo di tributo e dalle correlate sanzioni cui gli interessi medesimi accedono e la decorrenza dalle scadenze in cui i versamenti IVA avrebbero dovuto essere fatti nel corso dell'anno 2016, periodicamente ed a saldo, certamente conosciuti o comunque agevolmente conoscibili dal contribuente.
Pertanto, in accoglimento del gravame dell'Agenzia delle Entrate ed in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto da Resistente_1 Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 298 2019 00071845 26 000 deve essere rigettato.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese, se quelle del primo grado di giudizio possono trovare compensazione tra le parti - essendo stata la decisione àncorata ad un documento che l'Agenzia delle Entrate ha prodotto decidendo di costituirsi soltanto in sede di gravame ancorché avrebbe potuto farlo costituendosi nel primo grado di giudizio, al quale era stata ritualmente chiamata a fare parte dall'agente della riscossione -, quelle della fase di gravame non possono che fare seguito alla soccombenza. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado della IA - Sezione staccata di Caltanissetta, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate ed in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
rigetta il ricorso proposto da Resistente_1 Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 298 2019 00071845 26 000;
compensa, tra le parti, le spese del primo grado di giudizio;
condanna Resistente_1 Resistente_1 alla refusione delle spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate e da IO IA nel presente grado di giudizio, liquidate, in favore di ciascuna di esse, in complessivi
€ 1.500,00, oltre ad IVA e cassa professionale, se dovute, nella misura di legge.
Caltanissetta, 26.1.2026
Il Presidente estensore DA SALVUCCI
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DAVID, Presidente e Relatore COSTA GAETANO, Giudice MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6454/2021 depositato il 27/10/2021
proposto da
Ag.entrate - IO - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 Dott. -
Dott. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 938/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 10/03/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190007184526000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 811/6/2020 del 24.11.2020, depositata il 10.3.2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti di Resistente_1
all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2016, nello specifico ritenendo, in mancanza di costituzione dell'Agenzia delle Entrate, regolarmente chiamata in causa dall'agente della riscossione, che non fosse stata fornita prova della notificazione, al predetto contribuente, della comunicazione di irregolarità pur richiamata nella cartella impugnata. Con la stessa sentenza, IO IA veniva condannata al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal Resistente_1, liquidate in 2.000,00 €.
Avverso tale sentenza ha proposto appello IO IA ed appello incidentale l'Agenzia delle Entrate e si è costituito, controdeducendo e devolvendo al giudizio della Corte i motivi di ricorso non vagliati dal primo giudice, Resistente_1 Resistente_1.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Costituendosi soltanto nel presente grado di giudizio all'atto di proporre appello incidentale, l'Agenzia delle Entrate ha prodotto la notificazione della comunicazione di irregolarità, codice atto n. 01439751718, che ha preceduto la cartella di pagamento per cui è processo, consegnata con raccomandata a.r. - a mani del destinatario Resistente_1 Resistente_1 - in data 22.5.2018. E' evidente, pertanto, come la sentenza impugnata debba essere riformata.
Peraltro, anche nell'ipotesi in cui la predetta comunicazione di irregolarità non fosse stata mai notificata al Resistente_1, la cartella non avrebbe potuto comunque essere annullata, pacifico essendo, nella giurisprudenza di legittimità, che: “L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, vigente ratione temporis, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo, in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, vigente ratione temporis” (in tal senso, tra le più recenti, cass. civ., sezione V, ordinanza n. 18163 del 3.7.2025) ed altrettanto pacifico risultando che nella specie il controllo automatizzato della dichiarazione IVA/2017 ha fatto emergere il mancato versamento, da parte del Resistente_1, degli importi che proprio il predetto contribuente aveva dichiarato di dover versare, sicché, non essendovi alcuna incertezza sulla dichiarazione dallo stesso presentata, non si imponeva la preventiva comunicazione di irregolarità.
Venendo ai motivi dell'originario ricorso che il Resistente_1 ha devoluto al giudizio di questa Corte giacché non vagliati dal primo giudice in quanto assorbiti nelle ragioni della decisione assunta, deve evidenziarsi che:
per quanto attiene ai vizi della procedura notificatoria della cartella, gli stessi giammai potrebbero assurgere alla dedotta inesistenza – ravvisabile soltanto nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione – ma, al più, alla categoria della nullità, con la conseguenza che, essendo stata la cartella regolarmente impugnata dal Resistente_1 ed avendolo fatto pure tempestivamente, l'attività notificatoria in ipotesi nulla risulterebbe sanata dall'avere l'atto comunque raggiunto lo scopo;
con riferimento al dedotto deficit motivazionale della cartella, valga evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è ormai assestata da un ventennio sul principio di diritto per il quale: “La cartella di pagamento emessa all'esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l'Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione” (in tal senso, cass. pen., sezione V, sentenza n. 15564 del 27.7.2016);
con riferimento alla dedotta mancanza di sottoscrizione del ruolo dando estrinsecazione al quale è stata emessa la cartella per cui è processo, la Corte ritiene di doversi uniformare al principio di diritto per il quale: “In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990” (in tal senso, cass. civ., sezione V, sentenza n. 27561 del 30.10.2018 e, ancor più recentemente, sezione V, sentenza n. 19405 dell'8.7.2021); in ultimo, in ordine alla mancata esposizione, nella cartella impugnata, del calcolo degli interessi, con l'arresto delle Sezioni Unite civili n. 22281 del 14.7.2022, la Suprema Corte ha affermato che, allorché
“la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo”; ebbene, nella specie risulta indicato l'importo monetario richiesto a titolo di interessi sia con riferimento all'IVA dovuta che alle sanzioni irrogate per l'omesso versamento periodico della stessa, sicché la base normativa di tali interessi può essere agevolmente desunta dal tipo di tributo e dalle correlate sanzioni cui gli interessi medesimi accedono e la decorrenza dalle scadenze in cui i versamenti IVA avrebbero dovuto essere fatti nel corso dell'anno 2016, periodicamente ed a saldo, certamente conosciuti o comunque agevolmente conoscibili dal contribuente.
Pertanto, in accoglimento del gravame dell'Agenzia delle Entrate ed in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto da Resistente_1 Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 298 2019 00071845 26 000 deve essere rigettato.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese, se quelle del primo grado di giudizio possono trovare compensazione tra le parti - essendo stata la decisione àncorata ad un documento che l'Agenzia delle Entrate ha prodotto decidendo di costituirsi soltanto in sede di gravame ancorché avrebbe potuto farlo costituendosi nel primo grado di giudizio, al quale era stata ritualmente chiamata a fare parte dall'agente della riscossione -, quelle della fase di gravame non possono che fare seguito alla soccombenza. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado della IA - Sezione staccata di Caltanissetta, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate ed in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
rigetta il ricorso proposto da Resistente_1 Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 298 2019 00071845 26 000;
compensa, tra le parti, le spese del primo grado di giudizio;
condanna Resistente_1 Resistente_1 alla refusione delle spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate e da IO IA nel presente grado di giudizio, liquidate, in favore di ciascuna di esse, in complessivi
€ 1.500,00, oltre ad IVA e cassa professionale, se dovute, nella misura di legge.
Caltanissetta, 26.1.2026
Il Presidente estensore DA SALVUCCI