TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 03/11/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa n. 1061/2025 R.G.V.G., promossa congiuntamente da
Parte_1
(Cod. Fisc. , nato a [...], il [...], residente in C.F._1
Carrara (MS), Via Grotta n. 82, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Soggia e dall'Avv. Vittorio Caleo, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo procuratore, in Carrara (MS), Viale XX Settembre n. 295
e da
Parte_2
(Cod. Fisc. ), nata a [...], il [...], ivi residente, in Via del C.F._2
Parmignola n. 91, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Zampolini e dall'Avv. Nicola
Antoni, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo procuratore, in Massa, Piazza Aranci n. 22
ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: Separazione personale e cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti: come da rispettive note scritte ex art. 473 bis 51 comma 2 c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 09.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 29.04.2025, e Parte_2 Parte_1
, generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Tribunale, esponendo:
[...] di aver contratto tra loro matrimonio con rito concordatario in Massa, il giorno
25.08.2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno
2018 al n. 30, Parte II, serie A;
Per che dalla loro unione coniugale è nato, il 12.11.2017, il figlio minore;
2 che il rapporto coniugale si è da tempo deteriorato a causa di contrasti personali, tali da rendere intollerabile la convivenza, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, con la conseguente volontà di entrambi i coniugi addivenire alla separazione personale e, successivamente, al divorzio.
I ricorrenti hanno quindi chiesto concordemente pronunciarsi, ex art. 473 bis 49 c.p.c., la separazione personale tra di loro e, nel contesto dello stesso procedimento, a seguito del decorso del termine previsto ex lege, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
Il P.M., notiziato del procedimento, non è intervenuto, limitandosi ad apporre il proprio visto.
Con le note ex art. 473 bis 51, comma 2, ultimo inciso c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 09.102.2025, i ricorrenti hanno revocato entrambi il proprio consenso a definire il procedimento alle condizioni originariamente concordate e trascritte in atto introduttivo.
La causa è quindi pervenuta in decisione in camera di consiglio collegiale.
§§§§§§§§§§§§§§
Avendo entrambe le parti revocato il consenso a definire il procedimento mediante ricezione delle condizioni di separazione in origine dalle stesse concordate e trascritte nel ricorso congiunto, con la conseguente improcedibilità delle stesse, il giudizio non può proseguire, sic et simpliciter, nelle forme del rito contenzioso, che prevede una sequenza di atti difensivi e di scadenze procedurali diverse da quelle proprie del procedimento consensuale, previsto dall'art. 473 bis 51 c.p.c., ed adottato dai ricorrenti;
non essendo prevista dal codice la conversione del rito in casi quali quello in questione, per l'appunto in ragione delle peculiari modalità di estrinsecazione delle garanzie difensive stabilite per il procedimento contenzioso (implicante, in particolare, il deposito di memorie anteriormente all'udienza di comparizione delle parti).
Il procedimento non può che essere definito, pertanto, con una pronuncia di estinzione dello stesso, per sopravvenuta carenza del presupposto sul quale è stato introdotto, rappresentato dalla formulazione congiunta delle condizioni di separazione e di divorzio.
3 Costituirà onere delle parti, di conseguenza, promuovere giudizio contenzioso, al fine di conseguire le relative statuizioni.
In questa sede, occorre soltanto emettere provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole, in riferimento all'affidamento, alla collocazione residenziale prevalente della Per stessa, al regime di visita del medesimo figlio minore da parte del genitore non collocatario ed alla contribuzione al suo mantenimento da parte di quest'ultimo; potendosi recepire, a tal fine, la disciplina trasfusa nelle condizioni in origine concordate dai coniugi nel ricorso introduttivo, in quanto aderenti al principio di bigenitorialità, in riferimento all'affidamento congiunto del predetto minore, rispettose dell'habitat domestico e delle abitudini di vita dello stesso, con riguardo alla collocazione residenziale prevalente ed al regime di visita, e rispondenti al principio di proporzionalità previsto ex art. 316 bis comma 1 c.c., in rapporto alle rispettive capacità patrimoniali, quali desumibili dalla documentazione prodotta, per quanto concerne la contribuzione al mantenimento della prole da parte del genitore non collocatario.
La peculiarità della vicenda processuale e l'esito del giudizio giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere nel presente giudizio, così come introdotto, in ordine alle domande di separazione personale e di scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, attesa la sopravvenuta improcedibilità delle stesse, in ragione della revoca del consenso delle parti alla pronuncia delle relative statuizioni alle condizioni trascritte in ricorso.
In via provvisoria ed urgente, a tutela della prole, provvede come segue.
Autorizza i ricorrenti a vivere separati tra loro, salvo l'obbligo di darsi reciproca comunicazione di eventuali variazioni di residenza o di domicilio. Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione residenziale prevalente del Persona_2 medesimo presso l'abitazione materna. Per Dispone che il padre possa tenere con sè il figlio nei giorni di lunedì e giovedì, prelevandolo dall'abitazione materna entro le ore 16,00, con pernottamento presso la propria abitazione, riaccompagnandolo a scuola il giorno seguente;
il sabato,
4 prelevandolo dall'abitazione materna entro le ore 13,00, con pernottamento presso la propria abitazione, riaccompagnandolo presso l'abitazione della madre entro le ore
10,00 della domenica;
in tutto nell'assoluto rispetto degli impegni scolastici e delle condizioni di salute del minore. Nel periodo estivo il padre, sempre nei giorni di lunedì, giovedì e sabato preleverà il minore presso l'abitazione materna entro le ore 13:00 per riaccompagnarvelo il giorno seguente entro il medesimo orario.
Una volta al mese, previo accordo con la madre, il padre potrà tenere il minore dalla mattina del sabato fino alla domenica sera e dovrà riaccompagnare il minore presso l'abitazione materna entro le ore 22,00.
Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, il minore trascorrerà il giorno della vigilia di Natale e di Santo Stefano con il padre, il giorno di Natale con la madre, mentre i giorni delle festività corrispondenti al 31/12 e del 01/01, della SS. Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, di anno in anno, alternativamente con l'uno o con l'altro genitore.
Durante i mesi estivi, ogni genitore potrà godere di un periodo di vacanza con il figlio Per
di una settimana, giorni che verranno reciprocamente comunicati entro il giorno 30 del mese di maggio di ogni anno, con impegno dei genitori di fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove verrà portato il figlio, esibendo prova documentale dell'avvenuta prenotazione e, dunque, indicando le date di partenza e di ritorno ed assumendosene l'intero costo. Per le altre festività religiose e civili, le parti seguiranno il criterio dell'alternanza, fatto salvo, anche in questo caso, ogni diverso e pacifico accordo tra le parti.
Pone a carico del Sig. l'obbligo di pagamento della somma Parte_1 mensile di € 250,00 – da rivalutare annualmente in basse agli indici ISTAT e da versare il giorno 1 di ogni mese con bonifico sul c/c presso Banca BNL con Iban IT56I
0100524501000000001829 intestato alla Sig.ra a titolo di contributo al Pt_2
Per mantenimento ordinario del figlio , con decorrenza dal deposito del ricorso, nonché la compartecipazione, nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche e scolastiche relative allo stesso figlio minore, secondo le prescrizioni contenute nelle
Linee Guida del C.N.F. in materia, recepite dal Tribunale adito e da intendersi riportate nel presente provvedimento. L'assegno Unico Universale sarà percepito da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo legge.
Dichiara estinto il presente procedimento e compensate tra le parti le spese processuali.
5 Massa, 30.10.2025
Il Presidente estensore
dott. Domenico Provenzano
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa n. 1061/2025 R.G.V.G., promossa congiuntamente da
Parte_1
(Cod. Fisc. , nato a [...], il [...], residente in C.F._1
Carrara (MS), Via Grotta n. 82, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Soggia e dall'Avv. Vittorio Caleo, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo procuratore, in Carrara (MS), Viale XX Settembre n. 295
e da
Parte_2
(Cod. Fisc. ), nata a [...], il [...], ivi residente, in Via del C.F._2
Parmignola n. 91, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Zampolini e dall'Avv. Nicola
Antoni, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo procuratore, in Massa, Piazza Aranci n. 22
ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: Separazione personale e cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti: come da rispettive note scritte ex art. 473 bis 51 comma 2 c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 09.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 29.04.2025, e Parte_2 Parte_1
, generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Tribunale, esponendo:
[...] di aver contratto tra loro matrimonio con rito concordatario in Massa, il giorno
25.08.2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno
2018 al n. 30, Parte II, serie A;
Per che dalla loro unione coniugale è nato, il 12.11.2017, il figlio minore;
2 che il rapporto coniugale si è da tempo deteriorato a causa di contrasti personali, tali da rendere intollerabile la convivenza, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, con la conseguente volontà di entrambi i coniugi addivenire alla separazione personale e, successivamente, al divorzio.
I ricorrenti hanno quindi chiesto concordemente pronunciarsi, ex art. 473 bis 49 c.p.c., la separazione personale tra di loro e, nel contesto dello stesso procedimento, a seguito del decorso del termine previsto ex lege, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
Il P.M., notiziato del procedimento, non è intervenuto, limitandosi ad apporre il proprio visto.
Con le note ex art. 473 bis 51, comma 2, ultimo inciso c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 09.102.2025, i ricorrenti hanno revocato entrambi il proprio consenso a definire il procedimento alle condizioni originariamente concordate e trascritte in atto introduttivo.
La causa è quindi pervenuta in decisione in camera di consiglio collegiale.
§§§§§§§§§§§§§§
Avendo entrambe le parti revocato il consenso a definire il procedimento mediante ricezione delle condizioni di separazione in origine dalle stesse concordate e trascritte nel ricorso congiunto, con la conseguente improcedibilità delle stesse, il giudizio non può proseguire, sic et simpliciter, nelle forme del rito contenzioso, che prevede una sequenza di atti difensivi e di scadenze procedurali diverse da quelle proprie del procedimento consensuale, previsto dall'art. 473 bis 51 c.p.c., ed adottato dai ricorrenti;
non essendo prevista dal codice la conversione del rito in casi quali quello in questione, per l'appunto in ragione delle peculiari modalità di estrinsecazione delle garanzie difensive stabilite per il procedimento contenzioso (implicante, in particolare, il deposito di memorie anteriormente all'udienza di comparizione delle parti).
Il procedimento non può che essere definito, pertanto, con una pronuncia di estinzione dello stesso, per sopravvenuta carenza del presupposto sul quale è stato introdotto, rappresentato dalla formulazione congiunta delle condizioni di separazione e di divorzio.
3 Costituirà onere delle parti, di conseguenza, promuovere giudizio contenzioso, al fine di conseguire le relative statuizioni.
In questa sede, occorre soltanto emettere provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole, in riferimento all'affidamento, alla collocazione residenziale prevalente della Per stessa, al regime di visita del medesimo figlio minore da parte del genitore non collocatario ed alla contribuzione al suo mantenimento da parte di quest'ultimo; potendosi recepire, a tal fine, la disciplina trasfusa nelle condizioni in origine concordate dai coniugi nel ricorso introduttivo, in quanto aderenti al principio di bigenitorialità, in riferimento all'affidamento congiunto del predetto minore, rispettose dell'habitat domestico e delle abitudini di vita dello stesso, con riguardo alla collocazione residenziale prevalente ed al regime di visita, e rispondenti al principio di proporzionalità previsto ex art. 316 bis comma 1 c.c., in rapporto alle rispettive capacità patrimoniali, quali desumibili dalla documentazione prodotta, per quanto concerne la contribuzione al mantenimento della prole da parte del genitore non collocatario.
La peculiarità della vicenda processuale e l'esito del giudizio giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere nel presente giudizio, così come introdotto, in ordine alle domande di separazione personale e di scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, attesa la sopravvenuta improcedibilità delle stesse, in ragione della revoca del consenso delle parti alla pronuncia delle relative statuizioni alle condizioni trascritte in ricorso.
In via provvisoria ed urgente, a tutela della prole, provvede come segue.
Autorizza i ricorrenti a vivere separati tra loro, salvo l'obbligo di darsi reciproca comunicazione di eventuali variazioni di residenza o di domicilio. Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione residenziale prevalente del Persona_2 medesimo presso l'abitazione materna. Per Dispone che il padre possa tenere con sè il figlio nei giorni di lunedì e giovedì, prelevandolo dall'abitazione materna entro le ore 16,00, con pernottamento presso la propria abitazione, riaccompagnandolo a scuola il giorno seguente;
il sabato,
4 prelevandolo dall'abitazione materna entro le ore 13,00, con pernottamento presso la propria abitazione, riaccompagnandolo presso l'abitazione della madre entro le ore
10,00 della domenica;
in tutto nell'assoluto rispetto degli impegni scolastici e delle condizioni di salute del minore. Nel periodo estivo il padre, sempre nei giorni di lunedì, giovedì e sabato preleverà il minore presso l'abitazione materna entro le ore 13:00 per riaccompagnarvelo il giorno seguente entro il medesimo orario.
Una volta al mese, previo accordo con la madre, il padre potrà tenere il minore dalla mattina del sabato fino alla domenica sera e dovrà riaccompagnare il minore presso l'abitazione materna entro le ore 22,00.
Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, il minore trascorrerà il giorno della vigilia di Natale e di Santo Stefano con il padre, il giorno di Natale con la madre, mentre i giorni delle festività corrispondenti al 31/12 e del 01/01, della SS. Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, di anno in anno, alternativamente con l'uno o con l'altro genitore.
Durante i mesi estivi, ogni genitore potrà godere di un periodo di vacanza con il figlio Per
di una settimana, giorni che verranno reciprocamente comunicati entro il giorno 30 del mese di maggio di ogni anno, con impegno dei genitori di fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove verrà portato il figlio, esibendo prova documentale dell'avvenuta prenotazione e, dunque, indicando le date di partenza e di ritorno ed assumendosene l'intero costo. Per le altre festività religiose e civili, le parti seguiranno il criterio dell'alternanza, fatto salvo, anche in questo caso, ogni diverso e pacifico accordo tra le parti.
Pone a carico del Sig. l'obbligo di pagamento della somma Parte_1 mensile di € 250,00 – da rivalutare annualmente in basse agli indici ISTAT e da versare il giorno 1 di ogni mese con bonifico sul c/c presso Banca BNL con Iban IT56I
0100524501000000001829 intestato alla Sig.ra a titolo di contributo al Pt_2
Per mantenimento ordinario del figlio , con decorrenza dal deposito del ricorso, nonché la compartecipazione, nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche e scolastiche relative allo stesso figlio minore, secondo le prescrizioni contenute nelle
Linee Guida del C.N.F. in materia, recepite dal Tribunale adito e da intendersi riportate nel presente provvedimento. L'assegno Unico Universale sarà percepito da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo legge.
Dichiara estinto il presente procedimento e compensate tra le parti le spese processuali.
5 Massa, 30.10.2025
Il Presidente estensore
dott. Domenico Provenzano
6