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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11805 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9820/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa EN TT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 9820/2019, avente ad oggetto: Comunione e condominio, impugnativa delibera condominiale e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentati e difesi dall''avv. , presso il cui studio elettivamente Parte_2
domiciliano in Napoli alla Via Consalvo nr.99 Parco San Luigi Is.G;
ATTORI
E
in Pozzuoli alla Via VI 40 Controparte_1
(C.F , in persona dell'Amministratore p.t.,dr. , P.IVA_1 Controparte_2
rappresentato e difeso, dall'Avv. Massimo Amalfi nel cui studio elettivamente domicilia in Arco Felice (NA), alla via R. Annecchino 194;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dagli attori in data 6.11.25 e dal convenuto in data 27.10.25
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe indicati, convenivano in giudizio il , in persona Controparte_3
dell'amministratore p.t., proponendo opposizione alla delibera condominiale del
21.02.2019 richiedendo la sospensione della esecutività della stessa e la condanna del condominio alla rifusione delle spese e competenze di causa .
Si costituiva il convenuto che deduceva l'infondatezza della domanda e CP_1
ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 25.05.21 il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini del fabbricato , incidendo la domanda di proprietà esclusiva delle ringhiere perimetrali , quale azione di accertamento di un diritto reale, sull'interesse di tutti i condomini.
Veniva integrato il contraddittorio e all'esito, rigettata la domanda di nomina del ctu.
Indi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e introitata a sentenza con i termini ex art.190 c.p.c. In seguito, veniva rimessa sul ruolo per la nomina del ctu. Espletata la ctu veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 7.11.25 trattenuta in decisione.
La domanda è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
Invero, riguardo al primo motivo di impugnativa della delibera relativa alla dedotta nullità della stessa per difetto di convocazione , il convenuto ha CP_1
depositato in atti la distinta dei condomini che hanno ricevuto l'invito a partecipare alla riunione dell'assemblea condominiale tenutasi in data 21.02.2019.
In merito all'attore , la convocazione dello stesso è stata effettuata a Parte_1
mezzo raccomandata A.R. n.149746994861 del 9.09.19 , dallo stesso CP_4
regolarmente ricevuta a mani proprie in data 13.02.2019 come risulta dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento (cfr. doc. all alla comparsa di costituzione) .
2 In merito al condomino deve , invece, rilevarsi che il ha Parte_1 CP_1
allegato in atti esclusivamente le copie della compiuta giacenza relativa alla raccomandata a/r nr.100102098 del 14.02.2019 contenente l'invito a partecipare alla assemblea condominiale del 21.02.2019 (cfr.all.in atti).
Orbene, la suddetta raccomandata del 14.02.2019 è stata spedita da un servizio di posta privata “TRIOPOST” sicché non è possibile avere certezza della consegna dalla relativa tracciabilità come per il servizio di Controparte_5
Invero, nel caso di servizio di posta privato, le attestazioni dell'incaricato non fanno fede fino a querela di falso come per l'incaricato del servizio pubblico .
A tal proposito, a nulla rileva l'eccezione del condominio secondo cui gli enti impositori si avvalgono del servizio di poste private per la notifica , posto che nel caso in esame il non è un soggetto di natura pubblica. CP_1
Sul punto, la Cassazione ha così affermato : “ L'incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell'agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso . Ne consegue che, anche nei casi in cui la legge consente la notificazione direttamente a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della data di consegna del plico non è idonea a far decorrere il termine iniziale per proporre impugnazione “ (cfr. Cass.civ. 30.01.2014 nr. 2035).
Nel caso in esame, peraltro, dalla documentazione depositata dal non si CP_1
evince alcuna consegna al . Parte_1
La delibera , pertanto, va annullata avuto riguardo alla posizione dell'attore
[...]
. Pt_1
Il motivo di opposizione relativo alla nullità della delibera perché con essa il condominio avrebbe pronunciato su materia su cui non sarebbe competente, essendo le ringhiere poste sui muretti perimetrali, di proprietà di essi opponenti, è invece infondato.
3 Sul punto, si osserva che il CTU nominato Ing. , la cui relazione Persona_1
appare improntata a corretti canoni logico giuridici e si ritiene di far propria, ha affermato (cfr. chiarimenti alla ctu depositati il 17.07.25) : “ per quanto sopra riportato nell'atto di compravendita per Notar del Persona_2
29.10.1997 con il quale ha acquistato l'immobile de quo, nella Parte_1
vendita è incluso lo spazio antistante ma non è indicato , nell'acquisto, né il muretto perimetrale , né la ringhiera posta al di sopra di esso……per quanto sopra riportato
l'immobile di e' pervenuto allo stesso con atto di compravendita per Parte_1
Notar stipulato il 6.11.1992 . Persona_3
A pag.3 ( da rigo 2 a rigo 7) è riportata la seguente precisazione : “ si precisa che è compresa nella presente vendita la quota proporzionale di comproprietà della striscia di rispetto del fabbricato a confine con la Via VI , di proprietà esclusiva dei quattro terranei locali , già delimitata da inferriata e cancelletto dal quale si accede al locale in parola….. per quanto sopra riportato l'atto di compravendita per
Notar stabilisce che la striscia di proprietà esclusiva dei quattro locali Per_3
terranei è delimitata da inferriata e cancelletto. L'inferriata e cancelletto hanno la funzione di delimitare il confine tra la striscia di rispetto del fabbricato con Via
VI ( cioè hanno la funzione di segnare il limite , i confini). Nell'atto di compravendita non è scritto in maniera esplicita che l'inferriata e il cancelletto sono di proprietà esclusiva (o degli altri terranei confinanti) .Questo a Parte_1
conferma ulteriore che l'inferriata e il cancelletto è una messa in opera del fabbricato per delimitare i confini dello stesso dalla strada comunale CP_6
via VI, come meglio riportato nella relazione definitiva di ctu”.
Peraltro, dalla lettura del regolamento condominiale risulta chiaramente che i muretti condominiali sono espressamente indicati quali parti comuni dell'edificio.
Inoltre, anche ex art.1117 c.c. i muretti perimetrali dell'edificio vanno certamente annoverati tra le parti comuni dell'edificio stesso (cfr. Cass.civ. n.11288 del
10.05.2018 secondo cui “i muri perimetrali dell'edificio in condominio, pur non avendo funzione di muri portanti, vanno intesi come muri maestri al fine della
4 presunzione di comunione di cui all'art.1117 c.c. poiché determinano la consistenza volumetrica dell'edificio unitariamente considerato , proteggendolo dagli agenti atmosferici , delimitano la superficie coperta e delineano la sagoma architettonica dell'edificio stesso. Pertanto, nell'ambito dei muri comuni rientrano anche quelli collocati in corrispondenza dei piani di proprietà singola e esclusiva e in posizione avanzata o arretrata rispetto alle principali linee verticali dell'immobile” .
Infine, va osservato che la delibera impugnata che , secondo l'assunto degli attori, avrebbe deciso in merito alla tinteggiatura delle ringhiere poste sui muretti perimetrali che delimitano la proprietà di essi opponenti, non pronunciava in ordine alla tinteggiatura delle ringhiere ma si limita a stabilire un'indagine di mercato , con l'aiuto di tutti i condomini, onde risalire al prezzo più conveniente per effettuare tae lavoro. Pertanto, risulta anche un difetto di interesse ad agire degli attori atteso che dalla delibera predetta non deriva loro alcun nocumento.
La domanda, sul punto, va, quindi, rigettata.
Le spese di lite stante la soccombenza parziale vengono compensate per metà e per la restante parte vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, valore indeterminabile, complessità bassa, in applicazione dei parametri previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal Decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022 n.
147,applicando i parametri minimi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV^ sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
5 - accoglie in parte la domanda e revoca la delibera assembleare del 21.02.2019 nei confronti di per difetto di convocazione alla assemblea;
Parte_1
- rigetta per il resto la domanda di e;
Parte_1 Parte_3
- compensa per metà le spese di lite e condanna gli attori e Parte_1
, in solido fra loro, al pagamento delle restanti del presente Parte_1
giudizio in favore del sito in Controparte_7
Pozzuoli alla Via VI n.44, in persona del suo legale amm.re p.t., che liquida in euro 1905,00 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre Iva e Cpa come per legge.
Napoli, 15.12.25 Il G.I.
Dott.ssa EN TT
6
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa EN TT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 9820/2019, avente ad oggetto: Comunione e condominio, impugnativa delibera condominiale e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentati e difesi dall''avv. , presso il cui studio elettivamente Parte_2
domiciliano in Napoli alla Via Consalvo nr.99 Parco San Luigi Is.G;
ATTORI
E
in Pozzuoli alla Via VI 40 Controparte_1
(C.F , in persona dell'Amministratore p.t.,dr. , P.IVA_1 Controparte_2
rappresentato e difeso, dall'Avv. Massimo Amalfi nel cui studio elettivamente domicilia in Arco Felice (NA), alla via R. Annecchino 194;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dagli attori in data 6.11.25 e dal convenuto in data 27.10.25
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe indicati, convenivano in giudizio il , in persona Controparte_3
dell'amministratore p.t., proponendo opposizione alla delibera condominiale del
21.02.2019 richiedendo la sospensione della esecutività della stessa e la condanna del condominio alla rifusione delle spese e competenze di causa .
Si costituiva il convenuto che deduceva l'infondatezza della domanda e CP_1
ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 25.05.21 il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini del fabbricato , incidendo la domanda di proprietà esclusiva delle ringhiere perimetrali , quale azione di accertamento di un diritto reale, sull'interesse di tutti i condomini.
Veniva integrato il contraddittorio e all'esito, rigettata la domanda di nomina del ctu.
Indi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e introitata a sentenza con i termini ex art.190 c.p.c. In seguito, veniva rimessa sul ruolo per la nomina del ctu. Espletata la ctu veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 7.11.25 trattenuta in decisione.
La domanda è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
Invero, riguardo al primo motivo di impugnativa della delibera relativa alla dedotta nullità della stessa per difetto di convocazione , il convenuto ha CP_1
depositato in atti la distinta dei condomini che hanno ricevuto l'invito a partecipare alla riunione dell'assemblea condominiale tenutasi in data 21.02.2019.
In merito all'attore , la convocazione dello stesso è stata effettuata a Parte_1
mezzo raccomandata A.R. n.149746994861 del 9.09.19 , dallo stesso CP_4
regolarmente ricevuta a mani proprie in data 13.02.2019 come risulta dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento (cfr. doc. all alla comparsa di costituzione) .
2 In merito al condomino deve , invece, rilevarsi che il ha Parte_1 CP_1
allegato in atti esclusivamente le copie della compiuta giacenza relativa alla raccomandata a/r nr.100102098 del 14.02.2019 contenente l'invito a partecipare alla assemblea condominiale del 21.02.2019 (cfr.all.in atti).
Orbene, la suddetta raccomandata del 14.02.2019 è stata spedita da un servizio di posta privata “TRIOPOST” sicché non è possibile avere certezza della consegna dalla relativa tracciabilità come per il servizio di Controparte_5
Invero, nel caso di servizio di posta privato, le attestazioni dell'incaricato non fanno fede fino a querela di falso come per l'incaricato del servizio pubblico .
A tal proposito, a nulla rileva l'eccezione del condominio secondo cui gli enti impositori si avvalgono del servizio di poste private per la notifica , posto che nel caso in esame il non è un soggetto di natura pubblica. CP_1
Sul punto, la Cassazione ha così affermato : “ L'incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell'agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso . Ne consegue che, anche nei casi in cui la legge consente la notificazione direttamente a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della data di consegna del plico non è idonea a far decorrere il termine iniziale per proporre impugnazione “ (cfr. Cass.civ. 30.01.2014 nr. 2035).
Nel caso in esame, peraltro, dalla documentazione depositata dal non si CP_1
evince alcuna consegna al . Parte_1
La delibera , pertanto, va annullata avuto riguardo alla posizione dell'attore
[...]
. Pt_1
Il motivo di opposizione relativo alla nullità della delibera perché con essa il condominio avrebbe pronunciato su materia su cui non sarebbe competente, essendo le ringhiere poste sui muretti perimetrali, di proprietà di essi opponenti, è invece infondato.
3 Sul punto, si osserva che il CTU nominato Ing. , la cui relazione Persona_1
appare improntata a corretti canoni logico giuridici e si ritiene di far propria, ha affermato (cfr. chiarimenti alla ctu depositati il 17.07.25) : “ per quanto sopra riportato nell'atto di compravendita per Notar del Persona_2
29.10.1997 con il quale ha acquistato l'immobile de quo, nella Parte_1
vendita è incluso lo spazio antistante ma non è indicato , nell'acquisto, né il muretto perimetrale , né la ringhiera posta al di sopra di esso……per quanto sopra riportato
l'immobile di e' pervenuto allo stesso con atto di compravendita per Parte_1
Notar stipulato il 6.11.1992 . Persona_3
A pag.3 ( da rigo 2 a rigo 7) è riportata la seguente precisazione : “ si precisa che è compresa nella presente vendita la quota proporzionale di comproprietà della striscia di rispetto del fabbricato a confine con la Via VI , di proprietà esclusiva dei quattro terranei locali , già delimitata da inferriata e cancelletto dal quale si accede al locale in parola….. per quanto sopra riportato l'atto di compravendita per
Notar stabilisce che la striscia di proprietà esclusiva dei quattro locali Per_3
terranei è delimitata da inferriata e cancelletto. L'inferriata e cancelletto hanno la funzione di delimitare il confine tra la striscia di rispetto del fabbricato con Via
VI ( cioè hanno la funzione di segnare il limite , i confini). Nell'atto di compravendita non è scritto in maniera esplicita che l'inferriata e il cancelletto sono di proprietà esclusiva (o degli altri terranei confinanti) .Questo a Parte_1
conferma ulteriore che l'inferriata e il cancelletto è una messa in opera del fabbricato per delimitare i confini dello stesso dalla strada comunale CP_6
via VI, come meglio riportato nella relazione definitiva di ctu”.
Peraltro, dalla lettura del regolamento condominiale risulta chiaramente che i muretti condominiali sono espressamente indicati quali parti comuni dell'edificio.
Inoltre, anche ex art.1117 c.c. i muretti perimetrali dell'edificio vanno certamente annoverati tra le parti comuni dell'edificio stesso (cfr. Cass.civ. n.11288 del
10.05.2018 secondo cui “i muri perimetrali dell'edificio in condominio, pur non avendo funzione di muri portanti, vanno intesi come muri maestri al fine della
4 presunzione di comunione di cui all'art.1117 c.c. poiché determinano la consistenza volumetrica dell'edificio unitariamente considerato , proteggendolo dagli agenti atmosferici , delimitano la superficie coperta e delineano la sagoma architettonica dell'edificio stesso. Pertanto, nell'ambito dei muri comuni rientrano anche quelli collocati in corrispondenza dei piani di proprietà singola e esclusiva e in posizione avanzata o arretrata rispetto alle principali linee verticali dell'immobile” .
Infine, va osservato che la delibera impugnata che , secondo l'assunto degli attori, avrebbe deciso in merito alla tinteggiatura delle ringhiere poste sui muretti perimetrali che delimitano la proprietà di essi opponenti, non pronunciava in ordine alla tinteggiatura delle ringhiere ma si limita a stabilire un'indagine di mercato , con l'aiuto di tutti i condomini, onde risalire al prezzo più conveniente per effettuare tae lavoro. Pertanto, risulta anche un difetto di interesse ad agire degli attori atteso che dalla delibera predetta non deriva loro alcun nocumento.
La domanda, sul punto, va, quindi, rigettata.
Le spese di lite stante la soccombenza parziale vengono compensate per metà e per la restante parte vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, valore indeterminabile, complessità bassa, in applicazione dei parametri previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal Decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022 n.
147,applicando i parametri minimi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV^ sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
5 - accoglie in parte la domanda e revoca la delibera assembleare del 21.02.2019 nei confronti di per difetto di convocazione alla assemblea;
Parte_1
- rigetta per il resto la domanda di e;
Parte_1 Parte_3
- compensa per metà le spese di lite e condanna gli attori e Parte_1
, in solido fra loro, al pagamento delle restanti del presente Parte_1
giudizio in favore del sito in Controparte_7
Pozzuoli alla Via VI n.44, in persona del suo legale amm.re p.t., che liquida in euro 1905,00 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre Iva e Cpa come per legge.
Napoli, 15.12.25 Il G.I.
Dott.ssa EN TT
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