Art. 2.
Il contributo di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 724 , e' stabilito a decorrere dal 10 gennaio 1951, nelle misure indicate all'annessa tabella A.
Con la stessa decorrenza viene elevato a lire 2500 mensili il contributo previsto dal secondo comma del predetto articolo.
Il contributo di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 724 , e' stabilito a decorrere dal 10 gennaio 1951, nelle misure indicate all'annessa tabella A.
Con la stessa decorrenza viene elevato a lire 2500 mensili il contributo previsto dal secondo comma del predetto articolo.