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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 24/02/2026, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1186/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6743/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is. 137 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033583704000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033583704000 TARSU/TIA 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037407906000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037407906000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037407906000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037407906000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037407906000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 922/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Nominativo_1: 1). Dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia delle cartelle impugnate;
2). Annullare e/o caducare con qualsiasi statuizione la cartella e comunque dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di tarsu 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012; 3). In via subordinata, limitare la pretesa azionata dall'ATO ME 1 S.P.A. nei limiti del giusto, dell'equo e soprattutto del provato, con esclusione di ogni somma non dovuta;
4). Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
AdER: dichiarare inammissibile il ricorso e carente AdER di legittimazione passiva, rigettare il ricorso ritenendo la legittimità dell'atto impugnato. Vittoria di spese e compensi.
ATO: dichiarare il ricorso inammissibile e comunque infondato, statuire la legittimità delle richieste di pagamento confermando la debenza dell'imposta per tutte le annualità richieste. Vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TA MI ON propone opposizine alle cartelle di pagamento 295 2023 00335837 04 e 295 2024
00374079 06, notificate il 15 giugno 2025, rispettivamente per 218,88 euro (tarsu anni 2006 e 2007) e
2.091,88 euro (tarsu dal 2008 al 2012).
Resistono sia ATO Me1 S.p.A., titolare del credito, sia AdER, agente della riscossione.
La causa viene posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Nominativo_1 eccepisce la prescrizione quinquennale di tutti i crediti, sostenendo che non gli siano state notificati altri atti interruttivi anteriori, e in particolare le fatture. Tale mancata notifica egli fa valere anche quale vizio del procedimento riscossivo, anche sotto l'aspetto del difetto di motivazione (secondo motivo) dato che le cartelle richiamano quali atti presupposti le predette fatture che, non essendo allegate alle cartelle, non possono essere da lui conosciute. Con il terzo motivo invoca la prescrizione anche relativamente alle sanzioni.
AdER eccepisce innanzitutto la tardività del ricorso, evidenziando che le cartelle sono state notificate il 16 maggio 2025 e pertanto andavano impugnate entro il 15 luglio 2025, mentre il ricorso le è stato notificato soltanto il 18 settembre. Il motivo è tuttavia infondato perché il 16 maggio è avvenuto soltanto il tentativo di notifica, non andato a buon fine per irreperibilità relativa, e la procedura si è dunque conclusa solo con il completamento della compiuta giacenza. L'agente della riscossione fa poi presente la propria carenza di legittimazione passiva riguardo alla notifica delle fatture, atti anteriori all'iscrizione a ruolo e da svolgersi a cura del titolare del credito.
ATO a sua volta fa presente e dimostra documentalmente (all. da 1 a 9) che la notifica di tutte le fatture è regolarmente avvenuta e che, alle notifiche, sono seguite intimazioni notificate nel 2016, nel 2018 e, da ultimo, il 29 luglio 2019.
La difesa è tuttavia solo parzialmente fondata. L'intimazione notificata nel 2019 riguarda infatti solo gli anni dal 2008 al 2012. Considerando la sospensione Covid, essa è tempestiva, ma restano scoperti gli anni 2006
e 2007, per i quali la prescrizione si è comunque compiuta.
Il ricorso è dunque parzialmente fondato. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso limitatamente alle annate 2006 e 2007, rigetta nel resto e compensa le spese.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6743/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is. 137 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033583704000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033583704000 TARSU/TIA 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037407906000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037407906000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037407906000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037407906000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037407906000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 922/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Nominativo_1: 1). Dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia delle cartelle impugnate;
2). Annullare e/o caducare con qualsiasi statuizione la cartella e comunque dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di tarsu 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012; 3). In via subordinata, limitare la pretesa azionata dall'ATO ME 1 S.P.A. nei limiti del giusto, dell'equo e soprattutto del provato, con esclusione di ogni somma non dovuta;
4). Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
AdER: dichiarare inammissibile il ricorso e carente AdER di legittimazione passiva, rigettare il ricorso ritenendo la legittimità dell'atto impugnato. Vittoria di spese e compensi.
ATO: dichiarare il ricorso inammissibile e comunque infondato, statuire la legittimità delle richieste di pagamento confermando la debenza dell'imposta per tutte le annualità richieste. Vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TA MI ON propone opposizine alle cartelle di pagamento 295 2023 00335837 04 e 295 2024
00374079 06, notificate il 15 giugno 2025, rispettivamente per 218,88 euro (tarsu anni 2006 e 2007) e
2.091,88 euro (tarsu dal 2008 al 2012).
Resistono sia ATO Me1 S.p.A., titolare del credito, sia AdER, agente della riscossione.
La causa viene posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Nominativo_1 eccepisce la prescrizione quinquennale di tutti i crediti, sostenendo che non gli siano state notificati altri atti interruttivi anteriori, e in particolare le fatture. Tale mancata notifica egli fa valere anche quale vizio del procedimento riscossivo, anche sotto l'aspetto del difetto di motivazione (secondo motivo) dato che le cartelle richiamano quali atti presupposti le predette fatture che, non essendo allegate alle cartelle, non possono essere da lui conosciute. Con il terzo motivo invoca la prescrizione anche relativamente alle sanzioni.
AdER eccepisce innanzitutto la tardività del ricorso, evidenziando che le cartelle sono state notificate il 16 maggio 2025 e pertanto andavano impugnate entro il 15 luglio 2025, mentre il ricorso le è stato notificato soltanto il 18 settembre. Il motivo è tuttavia infondato perché il 16 maggio è avvenuto soltanto il tentativo di notifica, non andato a buon fine per irreperibilità relativa, e la procedura si è dunque conclusa solo con il completamento della compiuta giacenza. L'agente della riscossione fa poi presente la propria carenza di legittimazione passiva riguardo alla notifica delle fatture, atti anteriori all'iscrizione a ruolo e da svolgersi a cura del titolare del credito.
ATO a sua volta fa presente e dimostra documentalmente (all. da 1 a 9) che la notifica di tutte le fatture è regolarmente avvenuta e che, alle notifiche, sono seguite intimazioni notificate nel 2016, nel 2018 e, da ultimo, il 29 luglio 2019.
La difesa è tuttavia solo parzialmente fondata. L'intimazione notificata nel 2019 riguarda infatti solo gli anni dal 2008 al 2012. Considerando la sospensione Covid, essa è tempestiva, ma restano scoperti gli anni 2006
e 2007, per i quali la prescrizione si è comunque compiuta.
Il ricorso è dunque parzialmente fondato. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso limitatamente alle annate 2006 e 2007, rigetta nel resto e compensa le spese.