TAR Milano, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 1342
TAR
Ordinanza cautelare 16 gennaio 2025
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TAR
Sentenza 19 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 10 bis L. 241/1990 - Mancata comunicazione del preavviso di rigetto

    L'obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto trova applicazione anche nei procedimenti speciali per l'autorizzazione di impianti di comunicazione elettronica, in quanto garanzia partecipativa generale. La mancata comunicazione impedisce un contraddittorio effettivo e rende il provvedimento illegittimo.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 44, comma 7, D.Lgs. 259/2003 - Mancata convocazione della Conferenza dei Servizi

    La mancata convocazione della Conferenza dei Servizi, necessaria per acquisire plurimi atti di assenso, viola i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

  • Accolto
    Difetto di motivazione e istruttoria; errata interpretazione delle norme di riferimento

    Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono opere di preminente interesse generale, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, e sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. La disciplina di settore favorisce la massima diffusione degli impianti. La pretesa di una SCIA separata per opere accessorie è una duplicazione procedimentale illegittima.

  • Accolto
    Erronea interpretazione della convenzione urbanistica e illegittima contestazione del titolo in capo alla ricorrente

    Le limitazioni alla facoltà di cedere o affittare gli immobili erano circoscritte a un periodo di sette anni dalla dichiarazione di agibilità, termine pacificamente trascorso. Decorso tale periodo, solo l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento richiedevano la consultazione del Comune, non anche la stipula di un contratto di locazione. La ricorrente ha legittimamente acquisito la disponibilità giuridica dell'area.

  • Accolto
    Illegittimità del piano per contrasto con la legislazione statale

    Le previsioni urbanistiche non possono introdurre divieti generalizzati o limitazioni alla localizzazione che ostacolino la capillare diffusione del servizio, in contrasto con il principio di massima diffusione e favore legislativo degli impianti di telecomunicazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 1342
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1342
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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