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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
GOBBI DANIELA, Presidente e Relatore
SCANDURRA DONATELLA, Giudice
TAMPIERI LUCA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1129/2023 depositato il 15/09/2023
proposto da
I.c.a. - Imposte UN NI - S.r.l. - 02478610583
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ES Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 C/o Direz.amm.ne Finanza E Contr.fiscale - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PARMA sez. 1 e pubblicata il 19/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 15 relativo all'anno 2023, la società I.C.A. – Imposte UN NI S.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, assoggettava a tributo una freccia stradale bifacciale recante la dicitura “ES”, installata nel territorio comunale a indicazione dell'ufficio postale. ES. impugnava l'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Parma, deducendo l'insussistenza del presupposto impositivo di cui all'art. 5 del D.
Lgs n. 507/1993 e, in ogni caso, l'esenzione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), in quanto trattasi di avviso al pubblico relativo alla localizzazione di un servizio di pubblica utilità, di superficie inferiore al mezzo metro quadrato. La CTP di Parma, Sez. 3, con sentenza n. 15/2023, accoglieva il ricorso di ES e annullava l'avviso in esame, qualificando il cartello come segnale stradale di indicazione ex art. 39 Codice della Strada, avente mera funzione informativa di localizzazione di un ufficio di pubblico interesse, esente da imposta ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) D.Lgs 507/1993. ICA proponeva appello avverso la suddetta sentenza, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 7 e 17 D.Lgs n. 507/1993 nonché dell'art. 39 Codice della Strada, e chiedendo la riforma della decisione di primo grado con conferma dell'avviso. Si costituiva in giudizio ES Spa chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Secondo l'appellante ICA, la freccia bifacciale con scritta “ES” non si limita a indicare la direzione dell'ufficio postale, ma richiama nome e logo dell'impresa, assolvendo a funzione di segnale di impresa e “collettore di clientela”. Da ciò l'osservaione che l'inquadramento del cartello quale mezzo pubblicitario ai sensi dell'art. 5 D.Lgs n. 507/1993, soggetto a imposta e da misurarsi, ex art. 7, sulla superficie della minima figura piana geometrica di ciascuna faccia, con arrotondamento per eccesso al metro quadrato.
ES sostiene che il cartello, installato secondo le prescrizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento, sia un semplice segnale di indicazione ex art. 39 CdS, diretto a fornire agli utenti della strada informazioni sulla localizzazione di un ufficio postale, servizio di pubblica utilità. Sostiene che il presupposto impositivo ex art. 5 D.Lgs n. 507/1993 non è presente ed è riconducibile agli “avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato” esenti ex art. 17, comma 1, lett. b). Secondo ES , il cartello in esame, ogggetto della presente controversia, è un semplice segnale di indicazione, conforme alle prescrizioni del Codice della Strada. In quanto segnalatore recante la scritta “ES” con freccia direzionale, la sua funzione è solo quella di indirizzare l' utente verso l'ufficio postale,segnalare l'ubicazione di un servizio già scelto o comunque noto all'utenza. Non sollecita la domanda di beni o servizi, non migliora l'immagine dell'ente.
Insiste rilevando che si limita a fornire indicazioni idonee a facilitarne l'utilizzazione, purché entro i limiti dimensionali previsti. Rimarca come il cartello si collochi nell'area dei messaggi meramente informativi, privi di contenuto promozionale in senso proprio conclude chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Confronta l'art. 5 D.Lgs n. 507/1993 con l'art 17, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 507/1993 evidenziandone la sostenziale differenza e scopo. Ricorda che l'art. 5 D.Lgs n. 507/1993 individua il presupposto dell'imposta nella diffusione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di messaggi pubblicitari “nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato”. Sottolinea che l'art. 17, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 507/1993 prevede l'esenzione
“per gli avvisi al pubblico (…) riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato”. Conclude , chiedendo la conferma della sentenza di primo grado anche alla luce della considerazione che il segnale in contestazione rispetta le dimensioni, della segnaletica stradale di indicazione di servizi, chede la conferma della sentenza di primo grado mribadendo che concorrone entrambi i requisiti: il requisito oggettivo (localizzazione di servizio di pubblica utilità) e il requisito dimensionale (superficie inferiore al mezzo metro quadrato)e , di conseguenza, il cartello rientra nell'ipotesi di cui alla citata lett. b). Con riferimento al merito, ES richiama a conferma le pronunce della Corte di Cassazione in tema di insegne di esercizio e di calcolo della superficie imponibile ex art. 7 D.
Lgs n. 507/1993 (arrotondamento per singola faccia espositiva, limiti alla “connessione” ex comma 5). ICA nell'atto di appello ribadisce che le sentenze citate non entravano nel merito della natura publicitaria dei cartelli era pacifica ma si discuteva solo del criterio tecnico di misurazione della superficie e dell'eventuale cumulo tra più mezzi. Osserva che nel caso in esame, invece, la questione è preliminare: si tratta di stabilire se il messaggio veicolato integri o meno, in radice, un messaggio pubblicitario ai sensi dell'art. 5 o rientri, al contrario, nella diversa categoria degli avvisi al pubblico relativi a servizi di pubblica utilità esenti ex art. 17.Ribadisce che la disciplina sulla misurazione delle superfici art. 7 se assorbita dalla natura publicitaria del cartello.in connessione con l'attività , commerciale che svolge ES , anche in competizione con gi istituti di credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello di I.C.A. – Imposte UN NI S.r.l., è accolto. Diversamente da quanto ritenuto dai giudici di primo grado, il Collegio ritiene che il cartello oggetto di causa integri un mezzo pubblicitario assoggettabile a imposta ai sensi del D.Lgs n. 507/1993.In primo luogo, perchè ES., pur essendo affidataria del servizio postale universale, opera stabilmente anche come operatore commerciale in regime di concorrenza, offrendo servizi bancari, assicurativi, finanziari e di telefonia, in tutto assimilabili – sotto il profilo economico e concorrenziale – a quelli erogati dagli altri intermediari privati. L'uso del nome e del logo “ ES” su una freccia stradale bifacciale, collocata lungo la viabilità ordinaria, non si esaurisce in una mera indicazione neutra di localizzazione, ma assume una funzione di richiamo dell'impresa e dei servizi da essa offerti, idonea a convogliare clientela verso il punto fisico di erogazione. Inoltre, sotto un profilo oggettivo, il messaggio veicolato soddisfa il presupposto di cui all'art. 5 D.Lgs n. 507/1993, in quanto diffusione, in luogo pubblico, di un segno distintivo del soggetto esercente un'attività economica, con funzione di segnale d'impresa e di stimolo all'utilizzo dei servizi offerti. si ritiene , inoltre, non appliabile l'esenzione di cui all'art. 17, comma 1, lett. b). La previsione, di stretta interpretazione, riguarda avvisi al pubblico privi di contenuto promozionale, destinati esclusivamente a facilitare l'utilizzazione di servizi di pubblica utilità, mentre nella fattispecie l'indicazione dell'insegna sociale e del logo svolge, accanto all'elemento informativo, una non secondaria funzione propagandistica, incompatibile con la natura neutra richiesta dalla norma esentativa.
Infine si condivide la prospettiva dell'appellante nella parte in cui sottolinea che la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità è costruita in funzione del mercato e non della natura formale del soggetto: a fronte di attività svolte in concorrenza e di messaggi idonei a convogliare domanda verso un determinato operatore, non vi è ragione di sottrarre ES al medesimo regime impositivo gravante sugli altri operatori economici. Ne consegue che il cartello in esame deve essere - ad avviso di questo Collegio- qualificato come mezzo pubblicitario soggetto a imposta, con conseguente legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
P.Q.M.
L'appello di ICA è accolto e la sentenza della CTP Parma n. 15/2023 riformata. E' confermato l'avviso n.
11195027 del Comune di Traversetolo. L'appellata è condannata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che si determinano in € 545,00 oltre oneri fiscali.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
GOBBI DANIELA, Presidente e Relatore
SCANDURRA DONATELLA, Giudice
TAMPIERI LUCA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1129/2023 depositato il 15/09/2023
proposto da
I.c.a. - Imposte UN NI - S.r.l. - 02478610583
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ES Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 C/o Direz.amm.ne Finanza E Contr.fiscale - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PARMA sez. 1 e pubblicata il 19/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 15 relativo all'anno 2023, la società I.C.A. – Imposte UN NI S.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, assoggettava a tributo una freccia stradale bifacciale recante la dicitura “ES”, installata nel territorio comunale a indicazione dell'ufficio postale. ES. impugnava l'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Parma, deducendo l'insussistenza del presupposto impositivo di cui all'art. 5 del D.
Lgs n. 507/1993 e, in ogni caso, l'esenzione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), in quanto trattasi di avviso al pubblico relativo alla localizzazione di un servizio di pubblica utilità, di superficie inferiore al mezzo metro quadrato. La CTP di Parma, Sez. 3, con sentenza n. 15/2023, accoglieva il ricorso di ES e annullava l'avviso in esame, qualificando il cartello come segnale stradale di indicazione ex art. 39 Codice della Strada, avente mera funzione informativa di localizzazione di un ufficio di pubblico interesse, esente da imposta ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) D.Lgs 507/1993. ICA proponeva appello avverso la suddetta sentenza, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 7 e 17 D.Lgs n. 507/1993 nonché dell'art. 39 Codice della Strada, e chiedendo la riforma della decisione di primo grado con conferma dell'avviso. Si costituiva in giudizio ES Spa chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Secondo l'appellante ICA, la freccia bifacciale con scritta “ES” non si limita a indicare la direzione dell'ufficio postale, ma richiama nome e logo dell'impresa, assolvendo a funzione di segnale di impresa e “collettore di clientela”. Da ciò l'osservaione che l'inquadramento del cartello quale mezzo pubblicitario ai sensi dell'art. 5 D.Lgs n. 507/1993, soggetto a imposta e da misurarsi, ex art. 7, sulla superficie della minima figura piana geometrica di ciascuna faccia, con arrotondamento per eccesso al metro quadrato.
ES sostiene che il cartello, installato secondo le prescrizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento, sia un semplice segnale di indicazione ex art. 39 CdS, diretto a fornire agli utenti della strada informazioni sulla localizzazione di un ufficio postale, servizio di pubblica utilità. Sostiene che il presupposto impositivo ex art. 5 D.Lgs n. 507/1993 non è presente ed è riconducibile agli “avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato” esenti ex art. 17, comma 1, lett. b). Secondo ES , il cartello in esame, ogggetto della presente controversia, è un semplice segnale di indicazione, conforme alle prescrizioni del Codice della Strada. In quanto segnalatore recante la scritta “ES” con freccia direzionale, la sua funzione è solo quella di indirizzare l' utente verso l'ufficio postale,segnalare l'ubicazione di un servizio già scelto o comunque noto all'utenza. Non sollecita la domanda di beni o servizi, non migliora l'immagine dell'ente.
Insiste rilevando che si limita a fornire indicazioni idonee a facilitarne l'utilizzazione, purché entro i limiti dimensionali previsti. Rimarca come il cartello si collochi nell'area dei messaggi meramente informativi, privi di contenuto promozionale in senso proprio conclude chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Confronta l'art. 5 D.Lgs n. 507/1993 con l'art 17, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 507/1993 evidenziandone la sostenziale differenza e scopo. Ricorda che l'art. 5 D.Lgs n. 507/1993 individua il presupposto dell'imposta nella diffusione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di messaggi pubblicitari “nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato”. Sottolinea che l'art. 17, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 507/1993 prevede l'esenzione
“per gli avvisi al pubblico (…) riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato”. Conclude , chiedendo la conferma della sentenza di primo grado anche alla luce della considerazione che il segnale in contestazione rispetta le dimensioni, della segnaletica stradale di indicazione di servizi, chede la conferma della sentenza di primo grado mribadendo che concorrone entrambi i requisiti: il requisito oggettivo (localizzazione di servizio di pubblica utilità) e il requisito dimensionale (superficie inferiore al mezzo metro quadrato)e , di conseguenza, il cartello rientra nell'ipotesi di cui alla citata lett. b). Con riferimento al merito, ES richiama a conferma le pronunce della Corte di Cassazione in tema di insegne di esercizio e di calcolo della superficie imponibile ex art. 7 D.
Lgs n. 507/1993 (arrotondamento per singola faccia espositiva, limiti alla “connessione” ex comma 5). ICA nell'atto di appello ribadisce che le sentenze citate non entravano nel merito della natura publicitaria dei cartelli era pacifica ma si discuteva solo del criterio tecnico di misurazione della superficie e dell'eventuale cumulo tra più mezzi. Osserva che nel caso in esame, invece, la questione è preliminare: si tratta di stabilire se il messaggio veicolato integri o meno, in radice, un messaggio pubblicitario ai sensi dell'art. 5 o rientri, al contrario, nella diversa categoria degli avvisi al pubblico relativi a servizi di pubblica utilità esenti ex art. 17.Ribadisce che la disciplina sulla misurazione delle superfici art. 7 se assorbita dalla natura publicitaria del cartello.in connessione con l'attività , commerciale che svolge ES , anche in competizione con gi istituti di credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello di I.C.A. – Imposte UN NI S.r.l., è accolto. Diversamente da quanto ritenuto dai giudici di primo grado, il Collegio ritiene che il cartello oggetto di causa integri un mezzo pubblicitario assoggettabile a imposta ai sensi del D.Lgs n. 507/1993.In primo luogo, perchè ES., pur essendo affidataria del servizio postale universale, opera stabilmente anche come operatore commerciale in regime di concorrenza, offrendo servizi bancari, assicurativi, finanziari e di telefonia, in tutto assimilabili – sotto il profilo economico e concorrenziale – a quelli erogati dagli altri intermediari privati. L'uso del nome e del logo “ ES” su una freccia stradale bifacciale, collocata lungo la viabilità ordinaria, non si esaurisce in una mera indicazione neutra di localizzazione, ma assume una funzione di richiamo dell'impresa e dei servizi da essa offerti, idonea a convogliare clientela verso il punto fisico di erogazione. Inoltre, sotto un profilo oggettivo, il messaggio veicolato soddisfa il presupposto di cui all'art. 5 D.Lgs n. 507/1993, in quanto diffusione, in luogo pubblico, di un segno distintivo del soggetto esercente un'attività economica, con funzione di segnale d'impresa e di stimolo all'utilizzo dei servizi offerti. si ritiene , inoltre, non appliabile l'esenzione di cui all'art. 17, comma 1, lett. b). La previsione, di stretta interpretazione, riguarda avvisi al pubblico privi di contenuto promozionale, destinati esclusivamente a facilitare l'utilizzazione di servizi di pubblica utilità, mentre nella fattispecie l'indicazione dell'insegna sociale e del logo svolge, accanto all'elemento informativo, una non secondaria funzione propagandistica, incompatibile con la natura neutra richiesta dalla norma esentativa.
Infine si condivide la prospettiva dell'appellante nella parte in cui sottolinea che la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità è costruita in funzione del mercato e non della natura formale del soggetto: a fronte di attività svolte in concorrenza e di messaggi idonei a convogliare domanda verso un determinato operatore, non vi è ragione di sottrarre ES al medesimo regime impositivo gravante sugli altri operatori economici. Ne consegue che il cartello in esame deve essere - ad avviso di questo Collegio- qualificato come mezzo pubblicitario soggetto a imposta, con conseguente legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
P.Q.M.
L'appello di ICA è accolto e la sentenza della CTP Parma n. 15/2023 riformata. E' confermato l'avviso n.
11195027 del Comune di Traversetolo. L'appellata è condannata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che si determinano in € 545,00 oltre oneri fiscali.