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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 25/11/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3659/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONIO MONDINI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3659/2023 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PA NO e dell'avvocato BEVILACQUA MARCO
ATTRICE
e
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
CONSORTI ANDREA CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale
Conclusioni
Per la ricorrente “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito - dato Parte_1 atto che la controparte ha versato in corso di causa la somma complessiva di euro 85.344,00 ( di cui € 13.344,00 per onorari legali) e che detto importo
1 viene trattenuto come acconto sul maggior avere- condannare la CP_3
e , in solido tra loro anche ex art. 2055 c.c. , al
[...] CP_1 pagamento della somma complessiva residua a titolo di integrazione del risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali indicati in atto introduttivo pari ad euro 62.196.00 o quella maggiore o minore che risulterà provata e di giustizia oltre interessi ex art. 1284 comma 4 Cod Civ. dal dovuto al saldo nonché spese e competenze del CTU Dott. e dei Per_1
CTP Dott.ssa e Prof. on vittoria di spese, diritti ed onorari Per_2 Per_3 del presente procedimento oltre maggiorazione 15% spese generali IVA e
CAP come per legge”
Per la convenuta CP_3
“Respingere la domanda attorea ritenendola infondata tanto in fatto quanto in diritto e/o comunque, dato atto dell'importo versato di € 85.344,00 ritenere lo stesso in ogni caso ampiamente satisfattivo di ogni pretesa attorea e conseguentemente respingere qualsiasi ulteriore domanda attrice con vittoria di spese e onorari”
FATTI DELLA CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1 ha citato in giudizio e la per Parte_1 CP_1 CP_3 ottenere, dal primo ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dalla seconda ai sensi dell'art. 2051 c.c., il risarcimento dei danni, fisico, morale, estetico, esistenziale, patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica e da spese mediche, sofferti a seguito di un sinistro occorsole in data 1° maggio
2022, per un totale di 138.451 euro.
A fondamento della domanda ha esposto che: il 1° maggio 2022, essa attrice, all'epoca cinquantaquattrenne, mentre si trovava seduta all'interno del Bar Mazzini di Forte dei Marmi, locale gestito dalla di cui il convenuto era amministratore unico, veniva colpita CP_3 alla mano destra da una frammento di vetro di una bottiglia di spumante che
2 il convenuto aveva aperto “non in modo tradizionale, ma con la tecnica pericolosa della c.d. “Sciabolata” ossia con un colpo di un grande coltello, senza alcuna precauzione o avviso, nelle vicinanze di essa attrice;
recatasi al pronto soccorso dell'Ospedale Versilia venne sottoposta a cure
(doc n. 1, all. alla citazione) per frattura al polso della mano destra con sospetta lesione tendinea e prognosi di 10 gg;
il 2 maggio 2022, tornata al pronto soccorso, fu sottoposta ad intervento chirurgico di sutura dei tendini del polso destro per accertata “lesione completa dell'estensore comune e proprio al V dito …” (doc n. 2); il 3 Maggio 2022 veniva dimessa;
in seguito si sottoponeva a trattamenti medici anche in relazione ad una patologia psichica da stress riconducibile al sinistro;
rimaneva inabile per un lungo periodo e subiva una definitiva limitazione della capacità fisica dovuta alla riduzione della mobilità della mano del 17%, oltre al pregiudizio psichico, con perdita di guadagno da attività lavorativa, perdita di prospettive di maggior guadagno, oltre ad oneri di spese mediche;
2. è restato contumace. CP_1
3.La non ha contestato la rappresentazione degli accadimenti CP_3 contenuta in citazione. Ha sostenuto che l'apertura c.d. a sciabola non era di per sé pericolosa, che l'evento doveva ritenersi un accidente;
che le richieste risarcitorie della attrice erano infondate o comunque esagerate.
4. in corso di causa la convenuta ha versato alla attrice, a titolo di acconto, nel febbraio 2024, €55.000,00 e il 30.07.2025, € 30.344,00.
5. La causa è stata istruita a mezzo di documenti (in particolare, documenti relativi ai trattamenti medici affrontati dalla attrice;
documenti relativi alla di lei situazione professionale e reddituale e documenti delle spese sostenute), di testimonianze e di CTU.
3 I testi, “compagno dell'attrice”, e , Tes_1 Tes_2 Testimone_3 amiche dell'attrice, hanno concordemente affermato che la attrice nel periodo estivo del 2022 aveva ripreso ad uscire con detti testi frequentando vari locali e in tali occasioni e fino a marzo 2023 aveva riferito “di sentirsi diversa da prima dell'evento” e “spesso piangeva e tremava”, aveva episodi di “affanno e palpitazioni”. ha altresì riferito di incubi notturni, Tes_1 disturbi del sonno con sudorazione, agitazione, frequenti risvegli. I testi hanno parlato di difficoltà della attrice a “rimanere per più di un'ora, un'ora e mezzo in un bar per l'aperitivo”, di un episodio specifico del mese di gennaio
2024 in cui, mentre era in un bar, “alla vista di persone o camerieri in procinto di stappare una bottiglia di spumante ha cominciato ad avere sudorazione ed affanno”, di disturbi dell'umore (tristezza, pianti improvvisi, senso di rabbia). I testi hanno altresì dichiarato che la attrice dopo il sinistro non aveva più svolto attività che era solita svolgere prima, come usare la bicicletta, uscire per lunghe passeggiate anche con il proprio cane o con le amiche o con il compagno svolgere manutenzione alla propria Tes_1 casa, fare giardinaggio. Il teste ha dichiarato che la sig.ra Tes_1 [...]
gestore del Bagno Montecristo di Levante a Forte Dei Marmi gli CP_4 aveva inviato “in data 13 febbraio 2023 un messaggio vocale WhatsApp in cui chiedeva se la sig.ra fosse disponibile a fare la stagione 2023 Parte_1 come aiuto cuoca al suo Bagno” e che la attrice “rispose il giorno dopo per telefono riferendo che aveva un lesione alla mano destra e che non era possibile”.
Il CTU, dott. sulla base di un attento esame degli atti di Persona_4 causa e compiuti accertamenti diretti, ha dato conto del fatto che la attrice, destrimane, presenta alla mano destra un “esito cicatriziale filiforme, biancastro inserito in area perimetrale ipercromica, lievemente ipertrofico, della lunghezza di circa 6 cm, situato a livello del terzo distale della superficie
4 dorsale dell'avambraccio, sul profilo ulnare, a cavaliere con il carpo, disposto lungo l'asse longitudinale, riferito iperestesico al tatto, con un tratto a V aperto prossimalmente, ipomiotrofia della eminenza ipothenar e della muscolatura interossea fra III°- IV° e V° raggio. Parità comparativa nei vari punti di repere di braccio e avambraccio. Sotto il profilo articolare si registra deficit di circa 1/4 della flessione palmare e di 1/3 della dorso-flessione del polso. Accennata la radio-ulnarizzazione. La a. MF del V° dito consente una limitata mobilità passiva. A livello della mano-dita l'IFP e l'IFD delle ultime due dita sono atteggiate in lieve flessione La a. IFP del V° dito arriva a flettere a 90° con arresto rigido. La chiusura della mano a pugno, ipostenica, incompleta, con il III°-IV° e V° dito a sfioramento del palmo della mano, possibile passivamente. Pinze e prese consentite ma ipovalide, in particolare con il V° dito. Segni come per M. di Dupuytrren sulla proiezione del IV raggio
MTC. Note di iperidrosi palmare lato ulnare. Durante alcune manovre di svestizione /vestizione si nota un “risparmio” della mano destra”.
In ragione di quanto accertato, il CTU ha evidenziato che gli esiti permanenti di tipo fisico riportati dalla attrice si sostanziano in una riduzione della antecedente validità della persona del 14 % per gli esiti di natura ortopedica.
Il CTU ha altresì dettagliatamente spiegato le ragioni per cui la situazione psichica rappresentata della attrice, emersa dalle testimonianze e dalla documentazione prodotta dalla attrice, inquadrabile come “disturbo dell'adattamento cronico, quale reazione psichica maladattativa ad evento stressante” è riconducibile all'evento ed ha stimato nel 3% la riduzione permanente della pregressa integrità psichica.
Il CTU ha quantificato il periodo di inabilità temporanea, relativamente alla evoluzione della lesione ortopedica e al disturbo psichico post-traumatico, in gg. 120, di cui gg. 40 al 75%, gg. 40 al 50%, gg. 40 al 25% e,
5 relativamente al solo disturbo psichico post-traumatico, un ulteriore periodo di gg. 70 al 20%.
Il CTU ha ritenuto congrue le spese documentate dalla attrice.
Il CTU con dovizia di argomentazioni legate alla residua mobilità della mano che consente ancora una “funzione di pugno e pinza della mano destra” seppur con limitazioni, alla tipologia del lavoro di aiuto cuoco che non richiede una mobilità assoluta come quella richiesta da lavori di alta precisione né implica forti sovraccarichi, al fatto che il lavoro di aiuto cuoco svolto e che si prospettava in futuro alla attrice era e sarebbe stato di carattere stagionale, come riferito dalla attrice stessa e dai testi, con conseguenti periodi lunghi di riposo e di recupero, ha escluso potersi ravvisare alcuna incidenza sulla capacità lavorativa specifica.
6. Sulla dinamica del sinistro e sulla riconducibilità causale del sinistro alla condotta del convenuto sostanziatasi nell'aprire una bottiglia di spumante con la c.d. tecnica a sciabola, non possono esservi dubbi data la non contestazione della allegazioni della attrice e date comunque anche le risultanze istruttorie.
7. Non vi sono ragioni per disattendere le risultanze delle testimonianze trattandosi di testimonianze precise e concordanti. La CTU va integralmente recepita trattandosi di CTU basata su completo esame degli atti e della condizione fisica e psichica della attrice e argomentata in modo articolato e coerente.
8. Sulla responsabilità del convenuto per colpa ai sensi dell'art. 2043 c.c. non possono esservi dubbi avendo egli tenuto una condotta -l'apertura di una bottiglia di vetro di spumante, non mediante la normale rimozione del tappo, ma con modalità suscettive di provocare, per l'uso di un oggetto contundente, la frantumazione del vetro- di certo imprudente.
6 9. Sulla responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. deve osservarsi che ciò che rileva ai fini della applicazione di questo articolo
è che il danno derivi dalla cosa ossia che il danno sia determinato dall'esplicarsi della idoneità della cosa al nocumento per sua connaturale forza dinamica o per fattori umani o naturali concausali.
Resta fondamentale in tema, pur a distanza di anni, Cass.
n.10277 del 23/10/1990: “La responsabilità presunta per danni cagionati da cosa in custodia stabilita dall'art. 2051 cod. civ. ha il suo fondamento, oltre che su un effettivo potere esercitato dal soggetto sulla cosa, tale da implicare il controllo e l'uso di essa, anche sul fatto che il danno si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni;
detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio sussiste il dovere di custodia e controllo, allorquando il fortuito ed il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento danno, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa l'idoneità al nocumento”.
E' stato altresì affermato (Cass. n.8811 del 12/05/2020) che “La responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto a adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso”.
7 Si esce dall'ambito applicativo della disposizione se il danno deriva dall'uso anomalo della cosa, non prevedibile e non evitabile dal custode.
Il danno nel caso di specie è sì derivato dalla condotta imprudente del convenuto che ha tentato di aprire la bottiglia di spumante mediante CP_1 un oggetto contundente con un gesto -quello della c.d. sciabolata- che nessuna persona dotata di normale avvedutezza e prudenza avrebbe compiuto nella vicinanze di terzi e senza precauzioni e tuttavia, dato che il era amministratore unico della società- la condotta anomala non può CP_1 dirsi fattore umano rispetto al quale la società non avesse un potere-dovere di prevenzione o controllo.
10. Ciò detto in punto di responsabilità, quanto agli eventi dannosi subiti dalla attrice, gli stessi si situano sia sul piano personale che sul piano economico.
Sul piano personale, come emerge dalla istruttoria, la attrice, a seguito del sinistro, ha riportato la lesione della mano destra e una alterazione della salute psichica, è rimasta parzialmente invalida per 40 giorni al 75%, per ulteriori 40 giorni al 50%, per ulteriori 40 giorni al 25%, per ulteriori 70 giorni al 20%, con una riduzione permanente della integrità psicofisica del 17
%.
Sul piano economico occorre distinguere la perdita di guadagno e il danno emergente.
La perdita di guadagno è lamentata dalla attrice in relazione al fatto che la tipologia di lesioni fisiche sopra descritte avrebbe inciso sulla sua capacità lavorativa specifica di aiuto cuoco.
Questo, tuttavia, è da escludersi in ragione di quanto accertato dal CTU.
Quanto al danno emergente da spese mediche, per un totale, documentato mediante allegati alla citazione ed integrazioni depositate l'8.4.2024, di €
6470,00, il CTU ne ha riscontrata la pertinenza e la congruità.
8 11. Per quanto concerne la quantificazione del risarcimento delle voci di danno non patrimoniale accertate, va preliminarmente richiamato -a fronte della richiesta della attrice di un risarcimento di danno fisico, morale, estetico, esistenziale- il principio per cui “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che
è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale. (Cass,
Sez. U, sentenza n.26972 del 11/11/2008).
Per il danno biologico da riduzione permanente della capacità psicofisica e per il danno da inabilità temporanea parziale spettano alla attrice, rispettivamente, €49.343,00 -senza alcuna maggiorazione stante il fatto che le attività menzionate dai testi (usare la bicicletta, fare passeggiate, provvedere alla manutenzione della casa, fare giardinaggio) o non vanno al di là dell'ordinario estrinsecarsi della vita di ognuno o non hanno comprovata correlazione con la situazione della attrice per come accertata dal CTU- ed
€7326,00. Gli importi sono liquidati in ragione dell'età della attrice, del grado di invalidità, del grado e della durata della inabilità e del valore del punto di invalidità e del valore pro-die del risarcimento per la inabilità di cui alle note tabelle milanesi in vigore all'epoca del sinistro.
9 Il danno emergente per spese mediche riconosciute è pari a € 6470,03.
Per quanto concerne interessi e rivalutazione (richiesti dalla parte attrice) si osserva: il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice l'abbia già liquidato in moneta attuale;
“la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso”
(Cass.n.5680 del 20/06/1996); il ritardato adempimento impone al debitore di pagare al creditore anche il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento. Quanto agli interessi, tuttavia, come da giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ. 17.02.1995 n.1712, più di recente, Cass. Civ., III, 27.07.2001, n.10291; Cass. Civ., III, 15.01.2001,
n.492; Cass. Civ., III, 1.12.2000, n.15368), secondo cui “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma”.
10 Nel caso di specie, il credito per danno da inabilità temporanea, €7326,00, va rivalutato dalla data del sinistro;
il credito per invalidità permanente, €
49343,00, va rivalutato dal 190° giorno dopo il sinistro;
il credito di
€6470,00 per danno emergente va rivalutato dalla data del sinistro;
non possono essere riconosciuti interessi in difetto della prova a ciò necessaria.
12. In corso di causa la convenuta ha versato alla attrice, a titolo di acconto, nel febbraio 2024 € 55.000,00 di cui 48.000 per capitale e € 7.000,00
“omnia a titolo di onorari” e, in data 30.07.2025, €30.344,00 di cui €
24.000,00 a titolo di capitale e € 6.344,00 a titolo di onorari omnia.
Tali importi sono ampiamente superiori al risarcimento dovuto.
13. In conclusione la domanda va rigettata.
14. Quanto alle spese, le stesse, avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal d.m. 55/2014, modificato dal d.m.147/2022, per lo scaglione di valore da
52.0001 a 260.000 di euro per il quale la domanda è risultata in sé fondata
(anche se già soddisfatta) ed evidenziato che a tali valori minimi occorre avere riguardo perché l'importo astrattamente spettante alla attrice supera appena la soglia inferiore dello scaglione, ammontano a 8109,00 euro e sono anch'esse già state ampiamente soddisfatte in corso di causa con i ricordati versamenti in acconto. Ne consegue che non vi è luogo a ulteriore liquidazione;
15. Le spese di CTU, liquidate in euro 1.416,48, sono a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
il Tribunale rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e della CP_1 CP_3
pone le spese di CTU a carico di e della CP_1 CP_3
11 Lucca 24.11.2025
Il Giudice
Dott. ANTONIO MONDINI
12
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONIO MONDINI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3659/2023 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PA NO e dell'avvocato BEVILACQUA MARCO
ATTRICE
e
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
CONSORTI ANDREA CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale
Conclusioni
Per la ricorrente “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito - dato Parte_1 atto che la controparte ha versato in corso di causa la somma complessiva di euro 85.344,00 ( di cui € 13.344,00 per onorari legali) e che detto importo
1 viene trattenuto come acconto sul maggior avere- condannare la CP_3
e , in solido tra loro anche ex art. 2055 c.c. , al
[...] CP_1 pagamento della somma complessiva residua a titolo di integrazione del risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali indicati in atto introduttivo pari ad euro 62.196.00 o quella maggiore o minore che risulterà provata e di giustizia oltre interessi ex art. 1284 comma 4 Cod Civ. dal dovuto al saldo nonché spese e competenze del CTU Dott. e dei Per_1
CTP Dott.ssa e Prof. on vittoria di spese, diritti ed onorari Per_2 Per_3 del presente procedimento oltre maggiorazione 15% spese generali IVA e
CAP come per legge”
Per la convenuta CP_3
“Respingere la domanda attorea ritenendola infondata tanto in fatto quanto in diritto e/o comunque, dato atto dell'importo versato di € 85.344,00 ritenere lo stesso in ogni caso ampiamente satisfattivo di ogni pretesa attorea e conseguentemente respingere qualsiasi ulteriore domanda attrice con vittoria di spese e onorari”
FATTI DELLA CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1 ha citato in giudizio e la per Parte_1 CP_1 CP_3 ottenere, dal primo ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dalla seconda ai sensi dell'art. 2051 c.c., il risarcimento dei danni, fisico, morale, estetico, esistenziale, patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica e da spese mediche, sofferti a seguito di un sinistro occorsole in data 1° maggio
2022, per un totale di 138.451 euro.
A fondamento della domanda ha esposto che: il 1° maggio 2022, essa attrice, all'epoca cinquantaquattrenne, mentre si trovava seduta all'interno del Bar Mazzini di Forte dei Marmi, locale gestito dalla di cui il convenuto era amministratore unico, veniva colpita CP_3 alla mano destra da una frammento di vetro di una bottiglia di spumante che
2 il convenuto aveva aperto “non in modo tradizionale, ma con la tecnica pericolosa della c.d. “Sciabolata” ossia con un colpo di un grande coltello, senza alcuna precauzione o avviso, nelle vicinanze di essa attrice;
recatasi al pronto soccorso dell'Ospedale Versilia venne sottoposta a cure
(doc n. 1, all. alla citazione) per frattura al polso della mano destra con sospetta lesione tendinea e prognosi di 10 gg;
il 2 maggio 2022, tornata al pronto soccorso, fu sottoposta ad intervento chirurgico di sutura dei tendini del polso destro per accertata “lesione completa dell'estensore comune e proprio al V dito …” (doc n. 2); il 3 Maggio 2022 veniva dimessa;
in seguito si sottoponeva a trattamenti medici anche in relazione ad una patologia psichica da stress riconducibile al sinistro;
rimaneva inabile per un lungo periodo e subiva una definitiva limitazione della capacità fisica dovuta alla riduzione della mobilità della mano del 17%, oltre al pregiudizio psichico, con perdita di guadagno da attività lavorativa, perdita di prospettive di maggior guadagno, oltre ad oneri di spese mediche;
2. è restato contumace. CP_1
3.La non ha contestato la rappresentazione degli accadimenti CP_3 contenuta in citazione. Ha sostenuto che l'apertura c.d. a sciabola non era di per sé pericolosa, che l'evento doveva ritenersi un accidente;
che le richieste risarcitorie della attrice erano infondate o comunque esagerate.
4. in corso di causa la convenuta ha versato alla attrice, a titolo di acconto, nel febbraio 2024, €55.000,00 e il 30.07.2025, € 30.344,00.
5. La causa è stata istruita a mezzo di documenti (in particolare, documenti relativi ai trattamenti medici affrontati dalla attrice;
documenti relativi alla di lei situazione professionale e reddituale e documenti delle spese sostenute), di testimonianze e di CTU.
3 I testi, “compagno dell'attrice”, e , Tes_1 Tes_2 Testimone_3 amiche dell'attrice, hanno concordemente affermato che la attrice nel periodo estivo del 2022 aveva ripreso ad uscire con detti testi frequentando vari locali e in tali occasioni e fino a marzo 2023 aveva riferito “di sentirsi diversa da prima dell'evento” e “spesso piangeva e tremava”, aveva episodi di “affanno e palpitazioni”. ha altresì riferito di incubi notturni, Tes_1 disturbi del sonno con sudorazione, agitazione, frequenti risvegli. I testi hanno parlato di difficoltà della attrice a “rimanere per più di un'ora, un'ora e mezzo in un bar per l'aperitivo”, di un episodio specifico del mese di gennaio
2024 in cui, mentre era in un bar, “alla vista di persone o camerieri in procinto di stappare una bottiglia di spumante ha cominciato ad avere sudorazione ed affanno”, di disturbi dell'umore (tristezza, pianti improvvisi, senso di rabbia). I testi hanno altresì dichiarato che la attrice dopo il sinistro non aveva più svolto attività che era solita svolgere prima, come usare la bicicletta, uscire per lunghe passeggiate anche con il proprio cane o con le amiche o con il compagno svolgere manutenzione alla propria Tes_1 casa, fare giardinaggio. Il teste ha dichiarato che la sig.ra Tes_1 [...]
gestore del Bagno Montecristo di Levante a Forte Dei Marmi gli CP_4 aveva inviato “in data 13 febbraio 2023 un messaggio vocale WhatsApp in cui chiedeva se la sig.ra fosse disponibile a fare la stagione 2023 Parte_1 come aiuto cuoca al suo Bagno” e che la attrice “rispose il giorno dopo per telefono riferendo che aveva un lesione alla mano destra e che non era possibile”.
Il CTU, dott. sulla base di un attento esame degli atti di Persona_4 causa e compiuti accertamenti diretti, ha dato conto del fatto che la attrice, destrimane, presenta alla mano destra un “esito cicatriziale filiforme, biancastro inserito in area perimetrale ipercromica, lievemente ipertrofico, della lunghezza di circa 6 cm, situato a livello del terzo distale della superficie
4 dorsale dell'avambraccio, sul profilo ulnare, a cavaliere con il carpo, disposto lungo l'asse longitudinale, riferito iperestesico al tatto, con un tratto a V aperto prossimalmente, ipomiotrofia della eminenza ipothenar e della muscolatura interossea fra III°- IV° e V° raggio. Parità comparativa nei vari punti di repere di braccio e avambraccio. Sotto il profilo articolare si registra deficit di circa 1/4 della flessione palmare e di 1/3 della dorso-flessione del polso. Accennata la radio-ulnarizzazione. La a. MF del V° dito consente una limitata mobilità passiva. A livello della mano-dita l'IFP e l'IFD delle ultime due dita sono atteggiate in lieve flessione La a. IFP del V° dito arriva a flettere a 90° con arresto rigido. La chiusura della mano a pugno, ipostenica, incompleta, con il III°-IV° e V° dito a sfioramento del palmo della mano, possibile passivamente. Pinze e prese consentite ma ipovalide, in particolare con il V° dito. Segni come per M. di Dupuytrren sulla proiezione del IV raggio
MTC. Note di iperidrosi palmare lato ulnare. Durante alcune manovre di svestizione /vestizione si nota un “risparmio” della mano destra”.
In ragione di quanto accertato, il CTU ha evidenziato che gli esiti permanenti di tipo fisico riportati dalla attrice si sostanziano in una riduzione della antecedente validità della persona del 14 % per gli esiti di natura ortopedica.
Il CTU ha altresì dettagliatamente spiegato le ragioni per cui la situazione psichica rappresentata della attrice, emersa dalle testimonianze e dalla documentazione prodotta dalla attrice, inquadrabile come “disturbo dell'adattamento cronico, quale reazione psichica maladattativa ad evento stressante” è riconducibile all'evento ed ha stimato nel 3% la riduzione permanente della pregressa integrità psichica.
Il CTU ha quantificato il periodo di inabilità temporanea, relativamente alla evoluzione della lesione ortopedica e al disturbo psichico post-traumatico, in gg. 120, di cui gg. 40 al 75%, gg. 40 al 50%, gg. 40 al 25% e,
5 relativamente al solo disturbo psichico post-traumatico, un ulteriore periodo di gg. 70 al 20%.
Il CTU ha ritenuto congrue le spese documentate dalla attrice.
Il CTU con dovizia di argomentazioni legate alla residua mobilità della mano che consente ancora una “funzione di pugno e pinza della mano destra” seppur con limitazioni, alla tipologia del lavoro di aiuto cuoco che non richiede una mobilità assoluta come quella richiesta da lavori di alta precisione né implica forti sovraccarichi, al fatto che il lavoro di aiuto cuoco svolto e che si prospettava in futuro alla attrice era e sarebbe stato di carattere stagionale, come riferito dalla attrice stessa e dai testi, con conseguenti periodi lunghi di riposo e di recupero, ha escluso potersi ravvisare alcuna incidenza sulla capacità lavorativa specifica.
6. Sulla dinamica del sinistro e sulla riconducibilità causale del sinistro alla condotta del convenuto sostanziatasi nell'aprire una bottiglia di spumante con la c.d. tecnica a sciabola, non possono esservi dubbi data la non contestazione della allegazioni della attrice e date comunque anche le risultanze istruttorie.
7. Non vi sono ragioni per disattendere le risultanze delle testimonianze trattandosi di testimonianze precise e concordanti. La CTU va integralmente recepita trattandosi di CTU basata su completo esame degli atti e della condizione fisica e psichica della attrice e argomentata in modo articolato e coerente.
8. Sulla responsabilità del convenuto per colpa ai sensi dell'art. 2043 c.c. non possono esservi dubbi avendo egli tenuto una condotta -l'apertura di una bottiglia di vetro di spumante, non mediante la normale rimozione del tappo, ma con modalità suscettive di provocare, per l'uso di un oggetto contundente, la frantumazione del vetro- di certo imprudente.
6 9. Sulla responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. deve osservarsi che ciò che rileva ai fini della applicazione di questo articolo
è che il danno derivi dalla cosa ossia che il danno sia determinato dall'esplicarsi della idoneità della cosa al nocumento per sua connaturale forza dinamica o per fattori umani o naturali concausali.
Resta fondamentale in tema, pur a distanza di anni, Cass.
n.10277 del 23/10/1990: “La responsabilità presunta per danni cagionati da cosa in custodia stabilita dall'art. 2051 cod. civ. ha il suo fondamento, oltre che su un effettivo potere esercitato dal soggetto sulla cosa, tale da implicare il controllo e l'uso di essa, anche sul fatto che il danno si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni;
detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio sussiste il dovere di custodia e controllo, allorquando il fortuito ed il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento danno, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa l'idoneità al nocumento”.
E' stato altresì affermato (Cass. n.8811 del 12/05/2020) che “La responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto a adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso”.
7 Si esce dall'ambito applicativo della disposizione se il danno deriva dall'uso anomalo della cosa, non prevedibile e non evitabile dal custode.
Il danno nel caso di specie è sì derivato dalla condotta imprudente del convenuto che ha tentato di aprire la bottiglia di spumante mediante CP_1 un oggetto contundente con un gesto -quello della c.d. sciabolata- che nessuna persona dotata di normale avvedutezza e prudenza avrebbe compiuto nella vicinanze di terzi e senza precauzioni e tuttavia, dato che il era amministratore unico della società- la condotta anomala non può CP_1 dirsi fattore umano rispetto al quale la società non avesse un potere-dovere di prevenzione o controllo.
10. Ciò detto in punto di responsabilità, quanto agli eventi dannosi subiti dalla attrice, gli stessi si situano sia sul piano personale che sul piano economico.
Sul piano personale, come emerge dalla istruttoria, la attrice, a seguito del sinistro, ha riportato la lesione della mano destra e una alterazione della salute psichica, è rimasta parzialmente invalida per 40 giorni al 75%, per ulteriori 40 giorni al 50%, per ulteriori 40 giorni al 25%, per ulteriori 70 giorni al 20%, con una riduzione permanente della integrità psicofisica del 17
%.
Sul piano economico occorre distinguere la perdita di guadagno e il danno emergente.
La perdita di guadagno è lamentata dalla attrice in relazione al fatto che la tipologia di lesioni fisiche sopra descritte avrebbe inciso sulla sua capacità lavorativa specifica di aiuto cuoco.
Questo, tuttavia, è da escludersi in ragione di quanto accertato dal CTU.
Quanto al danno emergente da spese mediche, per un totale, documentato mediante allegati alla citazione ed integrazioni depositate l'8.4.2024, di €
6470,00, il CTU ne ha riscontrata la pertinenza e la congruità.
8 11. Per quanto concerne la quantificazione del risarcimento delle voci di danno non patrimoniale accertate, va preliminarmente richiamato -a fronte della richiesta della attrice di un risarcimento di danno fisico, morale, estetico, esistenziale- il principio per cui “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che
è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale. (Cass,
Sez. U, sentenza n.26972 del 11/11/2008).
Per il danno biologico da riduzione permanente della capacità psicofisica e per il danno da inabilità temporanea parziale spettano alla attrice, rispettivamente, €49.343,00 -senza alcuna maggiorazione stante il fatto che le attività menzionate dai testi (usare la bicicletta, fare passeggiate, provvedere alla manutenzione della casa, fare giardinaggio) o non vanno al di là dell'ordinario estrinsecarsi della vita di ognuno o non hanno comprovata correlazione con la situazione della attrice per come accertata dal CTU- ed
€7326,00. Gli importi sono liquidati in ragione dell'età della attrice, del grado di invalidità, del grado e della durata della inabilità e del valore del punto di invalidità e del valore pro-die del risarcimento per la inabilità di cui alle note tabelle milanesi in vigore all'epoca del sinistro.
9 Il danno emergente per spese mediche riconosciute è pari a € 6470,03.
Per quanto concerne interessi e rivalutazione (richiesti dalla parte attrice) si osserva: il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice l'abbia già liquidato in moneta attuale;
“la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso”
(Cass.n.5680 del 20/06/1996); il ritardato adempimento impone al debitore di pagare al creditore anche il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento. Quanto agli interessi, tuttavia, come da giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ. 17.02.1995 n.1712, più di recente, Cass. Civ., III, 27.07.2001, n.10291; Cass. Civ., III, 15.01.2001,
n.492; Cass. Civ., III, 1.12.2000, n.15368), secondo cui “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma”.
10 Nel caso di specie, il credito per danno da inabilità temporanea, €7326,00, va rivalutato dalla data del sinistro;
il credito per invalidità permanente, €
49343,00, va rivalutato dal 190° giorno dopo il sinistro;
il credito di
€6470,00 per danno emergente va rivalutato dalla data del sinistro;
non possono essere riconosciuti interessi in difetto della prova a ciò necessaria.
12. In corso di causa la convenuta ha versato alla attrice, a titolo di acconto, nel febbraio 2024 € 55.000,00 di cui 48.000 per capitale e € 7.000,00
“omnia a titolo di onorari” e, in data 30.07.2025, €30.344,00 di cui €
24.000,00 a titolo di capitale e € 6.344,00 a titolo di onorari omnia.
Tali importi sono ampiamente superiori al risarcimento dovuto.
13. In conclusione la domanda va rigettata.
14. Quanto alle spese, le stesse, avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal d.m. 55/2014, modificato dal d.m.147/2022, per lo scaglione di valore da
52.0001 a 260.000 di euro per il quale la domanda è risultata in sé fondata
(anche se già soddisfatta) ed evidenziato che a tali valori minimi occorre avere riguardo perché l'importo astrattamente spettante alla attrice supera appena la soglia inferiore dello scaglione, ammontano a 8109,00 euro e sono anch'esse già state ampiamente soddisfatte in corso di causa con i ricordati versamenti in acconto. Ne consegue che non vi è luogo a ulteriore liquidazione;
15. Le spese di CTU, liquidate in euro 1.416,48, sono a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
il Tribunale rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e della CP_1 CP_3
pone le spese di CTU a carico di e della CP_1 CP_3
11 Lucca 24.11.2025
Il Giudice
Dott. ANTONIO MONDINI
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