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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/07/2025, n. 26938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26938 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA NI nato a [...] il [...] avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria in data 25/03/2025 udita la relazione del Consigliere Lucia Aielli letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale Alfredo Pompeo Viola ha chiesto l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale del riesame di Reggio Calabria con il provvedimento impugnato ha confermato l'ordinanza emessa dal Gip del locale Tribunale in data 13/03/2025 con la quale è stata applicata nei confronti di SA NI la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di associazione per delinquere finalizzato alle truffe di cui al capo 1) ( art. 416, co. 1,2,3 e 5, cod. pen.). 2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'indagato tramite i difensori, deducendo con i primi due motivi violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria relativa al delitto associativo, al ruolo di promotore 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 26938 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 11/07/2025 attribuito al SA all'interno della ipotizzata compagine associativa, posto che lo stesso non avrebbe fornito alcun contributo fattivo all'interno dell'associazione e non sarebbe stato animato da dolo e cioè dalla volontà di contribuire alla stabilità e permanenza della struttura organizzativa, né alla realizzazione dei reati fine programmati. 2.Lamenta, inoltre, il ricorrente violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è basato su motivi generici e va dichiarato inammissibile. 2.Giova immediatamente evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976). Ne consegue che «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di 2 circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n.347748 del 11/08/2014, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698). Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine al delitto associativo allo stesso contestato. 3. In particolare con riferimento al primo motivo con il quale si contesta la sussistenza del delitto associativo per l'inconfigurabilità dei reati fine avendo il Tribunale riqualificato le truffe ai sensi dell'art. art. 4 d.lgs. 74/2000 ritenendo penalmente irrilevanti le condotte di dichiarazione infedele per il mancato superamento della soglia di punibilità, osserva il Collegio che il motivo è aspecifico perché non si confronta con la dettagliata motivazione del Tribunale che a pag. 8 del provvedimento impugnato ha messo in rilievo che il sodalizio, secondo quanto emerso da intercettazioni, documenti relativi alle dichiarazioni fiscali, servizi di o.c.p., era finalizzato alla commissione ex ante di una serie di indeterminata di altri delitti ( rispetto alle truffe) e cioè accessi abusivi al sistema informatico, sostituzione di persona, rivelazione di segreto d'ufficio e falsi in atto pubblico sicchè doveva ritenersi integrata a livello di gravità indiziaria la fattispecie associativa di cui al capo 1). Va peraltro ribadito il principio più volte affermato in giurisprudenza secondo cui in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine" dell'associazione, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, Rv. 266710; Sez. 3, n. 40749 del 5/3/2015, Rv. 264826), Inoltre, la prova della partecipazione all'associazione, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati "fine", può essere data con mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti, sicchè non rileva, a tal fine, il fatto che l'imputato di reato associativo non sia stato condannato per i reati "fine" dell'associazione (Sez. 2, n. 24194 del 16/03/2010, Rv. 247660; Sez 3, n. 9459 del 06/11/2015, Rv. 266710; Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Rv. 280703). 4.Analogamente, con riferimento al ruolo rivestito dal SA ed alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato il Tribunale ha pertinentemente richiamato le numerose intercettazioni attestanti il pieno e consapevole coinvolgimento, con ruolo organizzativo, del SA nella commissione di una serie indeterminata di delitti cui l'associazione era finalizzata (cfr. pagg. 6 e segg.). 5.Quanto poi alla sussistenza delle esigenze cautelari il Tribunale ha motivato in maniera esaustiva ed in assenza di travisamenti, sia con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio, sia con riferimento al pericolo di reiterazione del reato valorizzando plurimi elementi oggettivi dei quali il ricorrente, inammissibilmente, contesta la conducenza ai fini della prognosi negativa (cfr. pagg. 8 e 9 dell'ordinanza). In particolare il Tribunale ha ritenuto sussistere il pericolo di reiterazione del reato avuto riguardo alla prosecuzione dell'attività illecita da parte dell'indagato, anche dopo l'inizio 3 Alt dell'attività investigativa ed alla personalità dello stesso, gravato da precedenti significativi come la bancarotta fraudolenta e la truffa che attestano la professionalità nella commissione di delitti finalizzati all'ottenimento di indebiti vantaggi patrimoniali. Alla luce di quanto complessivamente esposto deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso l' 11 luglio 2025 Il consigliere estensore Il presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso l' 11 luglio 2025 Il consigliere estensore Il presidente