Art. 2.
L'area di cui sopra dovra' essere destinata dall'acquirente alla costruzione del Santuario della Madonna delle Lacrime, nonche' alla sistemazione delle relative adiacenze, con il conseguente vincolo permanente di tale destinazione.
L'area di cui sopra dovra' essere destinata dall'acquirente alla costruzione del Santuario della Madonna delle Lacrime, nonche' alla sistemazione delle relative adiacenze, con il conseguente vincolo permanente di tale destinazione.