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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 412/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ER CLAUDIA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6066/2025 depositato il 24/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N.17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2021 00594775 64 000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – Riscossione ed al competente Ass.To Regione Sicilia in data 11.07.2025, depositato in data 24.08.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2021 00594775 64 000, notificata in data 20.06.2025, per la somma di €. 336,16, comprensiva di sanzioni ed interessi, a titolo di omesso versamento di “Tasse Automobilistiche Sicilia”, anno
2016.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. omessa notifica atto prodromico;
2. prescrizione triennale.
Con distrazione.
Il 21.01.2026 si è costituito l'ente impositore che ha dato atto del riscontro dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento, con conseguente sgravio della pretesa. Ha chiesto declaratoria di cessata materia del contendere con spese compensate.
Il 22.01.2026 parte ricorrente ha depositato memoria nella quale, censurando la tardività dell'attività di autotutela, ha insistito nella condanna alle spese.
All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Ed invero, l'intervenuto annullamento della pretesa ha fatto venire meno le ragioni della contesa.
Quanto alle spese, in applicazione del principio di soccombenza virtuale deve disporsi la condanna delle parti resistenti, in solido.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 300,00, oltre accessori come per legge e CU se assolto, da versarsi all'Erario essendo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ER CLAUDIA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6066/2025 depositato il 24/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N.17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2021 00594775 64 000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – Riscossione ed al competente Ass.To Regione Sicilia in data 11.07.2025, depositato in data 24.08.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2021 00594775 64 000, notificata in data 20.06.2025, per la somma di €. 336,16, comprensiva di sanzioni ed interessi, a titolo di omesso versamento di “Tasse Automobilistiche Sicilia”, anno
2016.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. omessa notifica atto prodromico;
2. prescrizione triennale.
Con distrazione.
Il 21.01.2026 si è costituito l'ente impositore che ha dato atto del riscontro dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento, con conseguente sgravio della pretesa. Ha chiesto declaratoria di cessata materia del contendere con spese compensate.
Il 22.01.2026 parte ricorrente ha depositato memoria nella quale, censurando la tardività dell'attività di autotutela, ha insistito nella condanna alle spese.
All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Ed invero, l'intervenuto annullamento della pretesa ha fatto venire meno le ragioni della contesa.
Quanto alle spese, in applicazione del principio di soccombenza virtuale deve disporsi la condanna delle parti resistenti, in solido.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 300,00, oltre accessori come per legge e CU se assolto, da versarsi all'Erario essendo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.