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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/12/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
NO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia fuori udienza la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1932/2025 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Rosarno per procura in atti,
ricorrente
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- lamentando l'ingiusto rigetto della domanda Parte_1 presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92. Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva l'esistenza in capo all'opponente di uno stato utile ai fini del riconoscimento delle prestazioni richieste.
Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 9 giugno 2025 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento dei suddetti benefici.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- La domanda attorea è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l CP_2
ad avviare la contestazione.
Nel merito non vi è ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
Invero, i motivi di opposizione consistono sostanzialmente in una diversa valutazione delle patologie debitamente analizzate dallo stesso consulente.
Si evidenzia, infatti, che l'accertamento effettuato dal dott. Per_1
, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e
[...]
tecnica motivazione, approfondita dopo le osservazioni di parte, merita di essere condiviso. Nella specie il consulente ha rilevato che l'istante è affetto dalle seguenti patologie “Cardiopatia ischemica-ipertensiva trattata con stent, spondilo- disco-artrosi del rachide lombare con moderato deficit funzionale, BPCO,
OSAS in terapia con CPAP, sindrome depressiva endo-reattiva lieve con nevrosi ansiosa”.
Il consulente ha precisato che “la valutazione medico-legale ai fini della legge 104 si precisa che il Sig. ha minorazioni di tipo fisico di Pt_1
consistenza elevata ma non grave che in atto appaiono stabilizzate e che causano una difficoltà media-elevata sulla vita di relazione determinando uno svantaggio sociale o emarginazione. Lo stesso possiede una capacità complessiva residua di grado minimo e tale capacità potrebbe avere beneficio da interventi riabilitativi e di sostegno.
Per tali considerazioni sopra dette si precisa che il Sig. è Pt_1 persona handicappata (art.3 comma 1) non in situazione di gravità”.
In risposta ai rilievi critici sollevati dal procuratore dell'istante, ha chiarito che “L'esame clinico dell'apparato cardiovascolare concorda con quanto rilevato all'esame ecocardiografico in cui si rileva una funzione sistolica globale conservata (FE 50%) una normalità del volume ventricolare e atriale destro e sinistro. L'esame angio-TC delle coronarie mostra una rivascolarizzazione delle arterie coronarie che presentano una perfusione normale.
Per quanto riguarda l'apparato osteoarticolare la deambulazione avviene autonomammente e senza particolari problemi per come obiettivato in sede di visita medico-legale.
L'esame obiettivo dell'apparato respiratorio non evidenzia alcun segno semeiologico riferibile a una patologia respiratoria. La SpO2 è risultata essere del 99%. Il paziente non presentava dispnea a riposo. A carico dell'apparato psichico si è rilevata una sindrome depressive di grado lieve dovuta alle condizioni sanitarie del periziato”.
Diversamente rispetto a quanto rappresentato dall'opponente, quindi, il consulente ha preso in considerazione tuttala documentazione medica in atti e i disturbi legati alle patologie sofferte dall'istante, chiarendo che le stesse non comportano la necessità di un'assistenza continua per lo svolgimento delle attività elementari della vita quotidiana, né risultino condizioni mediche che riducono l'autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, ai sensi della legge 104/92 art. 3, comma 3.
La domanda va quindi respinta.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' le spese di CP_2
c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e compensa le spese del giudizio.
Palmi, 26/12/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia NO