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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11958 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1739/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il giudice OS TA, rilevato che l'udienza del 16.12.2025 si è svolta mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte;
osservato che il giudizio era stato rinviato alla predetta udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate dalle parti costituite in cui hanno precisato le proprie conclusioni;
preso atto di quanto sopra, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
OS TA
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice OS TA, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1739/2021 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.ta in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
San Domenico n. 35 presso lo studio dell'avv. Palladino Pier Francesco, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di C.F._2
citazione
- ATTRICE
CONTRO
c.f.: in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elett.te dom.to in Napoli, alla via Tarsia n. 64, presso lo studio dell'avv. Ricciardi Augusto, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla CodiceFiscale_3 comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
E
, res.te in Napoli alla Via Catone, 210, Pi. 2, Int. 3; Controparte_2
, res.te in Napoli alla Via G. Leopardi, 140, Isol.29, Sc. C3, Int. Parte_2
951; res.te in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via G. Mazzini, 22, Parte_3
Pi.T; res.te Napoli alla Via Romolo e Remo, 112 Pi. T presso Parte_4 CP_3
[...]
pagina 2 di 8 , nata a [...] il [...], res.te alla Via Provinciale Napoli, 99, Pi. Parte_5
2, Int. 8, Quartiere Pianura;
, res.te in Napoli alla Via Romolo e Remo, 112, Pi. T;
CP_3
, res.te in Pozzuoli (NA) alla Via Libero Bovio, 3, Sc. E, Int. 7; Parte_6
, res.te in Napoli alla Via Romolo e Remo, 181 Parte_7
tutti nella qualità di eredi di Persona_1
-CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in ordine alla predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli, Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , in qualità di eredi di Parte_5 CP_3 Parte_6 Parte_7
, proprietaria dell'autovettura Mercedes A160 Tg. BN330AD, e Persona_1 Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., in qualità di impresa di assicurazione di quest'ultima,
[...] chiedendone, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di Parte_5
conducente della predetta autovettura, la condanna, in solido, al risarcimento delle lesioni personali patite in occasione del sinistro verificatosi in data 24/01/18, alle ore 13,30 circa, allorquando l'autovettura Mercedes A160, percorrendo viale Traiano con direzione via Cinthia, all'altezza del Parco “Salvatore Costantino”, investiva l'attrice mentre era intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, facendola cadere al suolo sul lato destro e rendendo necessario il suo trasporto al pronto soccorso dell'ospedale “San Paolo” di Napoli.
Costituitasi in giudizio in persona del legale rapp.te p.t., ha Controparte_4
eccepito, in via pregiudiziale, la nullità della citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. per la genericità della domanda, e, nel merito, contestata la compatibilità delle lesioni lamentate con il sinistro per cui è causa e, altresì, la misura della pretesa risarcitoria, ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda.
pagina 3 di 8 Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , in qualità di eredi di
[...] CP_3 Parte_6 Parte_7 Per_1
anche se regolarmente citati, sono rimasti contumaci.
[...]
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione del teste ammesso e con l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio medico-legale sulla persona dell'attrice.
In via pregiudiziale va dichiarata la procedibilità della domanda per il previo espletamento del procedimento di negoziazione assistita.
In ordine alla qualificazione della domanda, l'attrice ha esperito l'azione diretta per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 144 del D.lgs. n. 209/2005 nei confronti di
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., in qualità di impresa di assicurazione del Controparte_4 veicolo asseritamente danneggiante, nell'ambito della quale è litisconsorte necessario il responsabile civile, , cui sono succeduti, in qualità di eredi, Persona_1 Controparte_2
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_3
, , tutti regolarmente citati.
[...] Parte_6 Parte_7
Venendo al merito giova premettere che in tema di circolazione stradale, l'art. 2054, comma 1,
c.c. stabilisce che << Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno>>.
La norma prevede una presunzione di colpa a carico del conducente che non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la verificazione del sinistro, la ricostruzione della dinamica dello stesso con l'allegazione e la prova della condotta colpevole dell'asserito danneggiante, l'evento dannoso lamentato ed il nesso di causalità, cd. materiale, tra la condotta denunciata e l'evento lamentato;
inoltre, il danneggiato deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il l'evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano
“conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
pagina 4 di 8 Tuttavia, l'art. 2054, comma 1, c.c. consente al conducente di liberarsi dalla responsabilità provando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e cioè, non solo di essersi uniformato alle norme della circolazione stradale e di comune prudenza ma di aver compiuto una manovra di emergenza per evitare il sinistro e che ci nonostante questo sia verificato lo stesso o che, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra di emergenza era impossibile.
L'eventuale accertamento della condotta colposa del danneggiato non esclude la responsabilità del conducente del veicolo ma, al più, è funzionale all'affermazione di una corresponsabilità in ordine alla quale occorre accertare il prevalente apporto causale colposo del danneggiato o del conducente del veicolo, così che all'altro sarà legittimamente imputabile la residua area di responsabilità.
Pertanto, in caso di investimento di pedone, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando che procedeva regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza e che non vi
è stata alcuna possibilità di evitare l'investimento per aver il pedone tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di prevenirne tempestivamente i movimenti, come nel caso in cui il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
28/03/2022, n. 9856 e Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 25/01/2024, n. 2433).
Nel caso di specie, l'attrice ha dedotto di aver subito lesioni personali per essere stata investita, mentre attraversava viale Traiano, in Napoli, sulle strisce pedonali, all'altezza del Parco
“Salvatore Costantino”, dal conducente dell'autovettura Mercedes A160, che percorreva la predetta via.
Tale descrizione appare alquanto generica.
Infatti, l'attrice non ha assolto all'onere assertivo, corollario indefettibile dell'onere probatorio, sulla stessa incombente in ordine alla precisa dinamica del fatto dato che non ha indicato le circostanze antecedenti e successive al sinistro, ad es. la provenienza del veicolo investitore, le pagina 5 di 8 modalità dell'impatto, se avvenuto con la parte anteriore, laterale o posteriore del veicolo investitore, precludendo, in tal modo, non solo di comprendere come sia avvenuto ma anche di valutare la compatibilità dei danni lamentati con le modalità dell'urto.
Alla genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione consegue la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda che comporta il rigetto della stessa.
Tuttavia, pur a voler ritenere compiutamente descritta la dinamica del sinistro, la domanda non può essere accolta perché l'attrice non ha assolto all'onere assertivo, corollario indefettibile dell'onere probatorio, sulla stessa incombente in ordine ai cd. danni conseguenza di cui pretende il ristoro dato che non ha indicato in cosa si siano concretate le lesioni asseritamente subite, limitandosi a rinviare per relationem, alla documentazione medica allegata,
l'individuazione degli stessi, con ciò non potendosi, comunque, ritenere assolto al richiamato onere.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha, anche di recente, ribadito che il danneggiante deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano “conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale
(Cass. civ., Sez. Unite, Sent.,15/11/2022, n. 33659), avendo già in precedenza chiarito che una domanda risarcitoria non può essere limitata alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte ma deve includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, aggiungendo che << il richiamo alla produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti>>
(cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 21/03/2013, n. 7115).
pagina 6 di 8 Per gli stessi motivi le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, non valgono a supplire al difetto assertivo in cui è incorsa l'attrice atteso che le risultanze istruttorie non svolgono una funzione integrativa della domanda ma solo probatoria di un impianto allegatorio che deve essere compiutamente rappresentato nell'atto di citazione in cui le allegazioni, che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria, non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte ma devono includere anche la descrizione di tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quale comportamento gli venga imputato.
In ragione di quanto esposto ritiene il Tribunale di non condividere il provvedimento di nomina del consulente tecnico assunto dal precedente giudice istruttore, risultando la CTU esplorativa.
In virtù del criterio della soccombenza condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore di in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 26.000,00 e 52.000,00 euro, in ordine alla fase introduttiva, alla fase di studio, istruttoria e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica) con una riduzione del 30%, per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del 05/09/2024, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, si pongono, nei rapporti interni tra le medesime, a carico esclusivo di con il Parte_1 conseguente diritto di , in persona del legale rapp.te p.t., di ripetere Controparte_4
dall'attrice le somme già versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente tecnico d'ufficio in base al predetto decreto.
Nulla sulle spese nei confronti di Controparte_2 Parte_2 Parte_3
e
[...] Parte_4 Parte_5 CP_3 Parte_6
, nella qualità di eredi di , stante la loro contumacia. Parte_7 Persona_1
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_3
pagina 7 di 8 , CP_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e nella qualità di eredi di , e CP_3 Parte_6 Parte_7 Persona_1
, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: Controparte_4
1. dichiara la contumacia di Controparte_2 Parte_2 Parte_3
, e Parte_4 Parte_5 CP_3 Parte_6 Parte_7
nella qualità di eredi di;
Persona_1
2.rigetta la domanda;
3.condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio, in favore di , in persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in Controparte_4
4.314,45 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, secondo le aliquote vigenti per legge;
4. nulla sulle spese nei confronti di Controparte_2 Parte_2 Parte_3
e
[...] Parte_4 Parte_5 CP_3 Parte_6
, nella qualità di eredi di , nella qualità di eredi di;
Parte_7 Persona_1 Persona_1
4. pone le spese di ctu a carico esclusivo di come da decreto del Parte_1
05/09/2024.
Napoli, 17/12/2025
Il giudice
OS TA
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il giudice OS TA, rilevato che l'udienza del 16.12.2025 si è svolta mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte;
osservato che il giudizio era stato rinviato alla predetta udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate dalle parti costituite in cui hanno precisato le proprie conclusioni;
preso atto di quanto sopra, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
OS TA
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice OS TA, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1739/2021 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.ta in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
San Domenico n. 35 presso lo studio dell'avv. Palladino Pier Francesco, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di C.F._2
citazione
- ATTRICE
CONTRO
c.f.: in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elett.te dom.to in Napoli, alla via Tarsia n. 64, presso lo studio dell'avv. Ricciardi Augusto, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla CodiceFiscale_3 comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
E
, res.te in Napoli alla Via Catone, 210, Pi. 2, Int. 3; Controparte_2
, res.te in Napoli alla Via G. Leopardi, 140, Isol.29, Sc. C3, Int. Parte_2
951; res.te in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via G. Mazzini, 22, Parte_3
Pi.T; res.te Napoli alla Via Romolo e Remo, 112 Pi. T presso Parte_4 CP_3
[...]
pagina 2 di 8 , nata a [...] il [...], res.te alla Via Provinciale Napoli, 99, Pi. Parte_5
2, Int. 8, Quartiere Pianura;
, res.te in Napoli alla Via Romolo e Remo, 112, Pi. T;
CP_3
, res.te in Pozzuoli (NA) alla Via Libero Bovio, 3, Sc. E, Int. 7; Parte_6
, res.te in Napoli alla Via Romolo e Remo, 181 Parte_7
tutti nella qualità di eredi di Persona_1
-CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in ordine alla predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli, Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , in qualità di eredi di Parte_5 CP_3 Parte_6 Parte_7
, proprietaria dell'autovettura Mercedes A160 Tg. BN330AD, e Persona_1 Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., in qualità di impresa di assicurazione di quest'ultima,
[...] chiedendone, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di Parte_5
conducente della predetta autovettura, la condanna, in solido, al risarcimento delle lesioni personali patite in occasione del sinistro verificatosi in data 24/01/18, alle ore 13,30 circa, allorquando l'autovettura Mercedes A160, percorrendo viale Traiano con direzione via Cinthia, all'altezza del Parco “Salvatore Costantino”, investiva l'attrice mentre era intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, facendola cadere al suolo sul lato destro e rendendo necessario il suo trasporto al pronto soccorso dell'ospedale “San Paolo” di Napoli.
Costituitasi in giudizio in persona del legale rapp.te p.t., ha Controparte_4
eccepito, in via pregiudiziale, la nullità della citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. per la genericità della domanda, e, nel merito, contestata la compatibilità delle lesioni lamentate con il sinistro per cui è causa e, altresì, la misura della pretesa risarcitoria, ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda.
pagina 3 di 8 Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , in qualità di eredi di
[...] CP_3 Parte_6 Parte_7 Per_1
anche se regolarmente citati, sono rimasti contumaci.
[...]
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione del teste ammesso e con l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio medico-legale sulla persona dell'attrice.
In via pregiudiziale va dichiarata la procedibilità della domanda per il previo espletamento del procedimento di negoziazione assistita.
In ordine alla qualificazione della domanda, l'attrice ha esperito l'azione diretta per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 144 del D.lgs. n. 209/2005 nei confronti di
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., in qualità di impresa di assicurazione del Controparte_4 veicolo asseritamente danneggiante, nell'ambito della quale è litisconsorte necessario il responsabile civile, , cui sono succeduti, in qualità di eredi, Persona_1 Controparte_2
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_3
, , tutti regolarmente citati.
[...] Parte_6 Parte_7
Venendo al merito giova premettere che in tema di circolazione stradale, l'art. 2054, comma 1,
c.c. stabilisce che << Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno>>.
La norma prevede una presunzione di colpa a carico del conducente che non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la verificazione del sinistro, la ricostruzione della dinamica dello stesso con l'allegazione e la prova della condotta colpevole dell'asserito danneggiante, l'evento dannoso lamentato ed il nesso di causalità, cd. materiale, tra la condotta denunciata e l'evento lamentato;
inoltre, il danneggiato deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il l'evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano
“conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
pagina 4 di 8 Tuttavia, l'art. 2054, comma 1, c.c. consente al conducente di liberarsi dalla responsabilità provando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e cioè, non solo di essersi uniformato alle norme della circolazione stradale e di comune prudenza ma di aver compiuto una manovra di emergenza per evitare il sinistro e che ci nonostante questo sia verificato lo stesso o che, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra di emergenza era impossibile.
L'eventuale accertamento della condotta colposa del danneggiato non esclude la responsabilità del conducente del veicolo ma, al più, è funzionale all'affermazione di una corresponsabilità in ordine alla quale occorre accertare il prevalente apporto causale colposo del danneggiato o del conducente del veicolo, così che all'altro sarà legittimamente imputabile la residua area di responsabilità.
Pertanto, in caso di investimento di pedone, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando che procedeva regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza e che non vi
è stata alcuna possibilità di evitare l'investimento per aver il pedone tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di prevenirne tempestivamente i movimenti, come nel caso in cui il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
28/03/2022, n. 9856 e Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 25/01/2024, n. 2433).
Nel caso di specie, l'attrice ha dedotto di aver subito lesioni personali per essere stata investita, mentre attraversava viale Traiano, in Napoli, sulle strisce pedonali, all'altezza del Parco
“Salvatore Costantino”, dal conducente dell'autovettura Mercedes A160, che percorreva la predetta via.
Tale descrizione appare alquanto generica.
Infatti, l'attrice non ha assolto all'onere assertivo, corollario indefettibile dell'onere probatorio, sulla stessa incombente in ordine alla precisa dinamica del fatto dato che non ha indicato le circostanze antecedenti e successive al sinistro, ad es. la provenienza del veicolo investitore, le pagina 5 di 8 modalità dell'impatto, se avvenuto con la parte anteriore, laterale o posteriore del veicolo investitore, precludendo, in tal modo, non solo di comprendere come sia avvenuto ma anche di valutare la compatibilità dei danni lamentati con le modalità dell'urto.
Alla genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione consegue la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda che comporta il rigetto della stessa.
Tuttavia, pur a voler ritenere compiutamente descritta la dinamica del sinistro, la domanda non può essere accolta perché l'attrice non ha assolto all'onere assertivo, corollario indefettibile dell'onere probatorio, sulla stessa incombente in ordine ai cd. danni conseguenza di cui pretende il ristoro dato che non ha indicato in cosa si siano concretate le lesioni asseritamente subite, limitandosi a rinviare per relationem, alla documentazione medica allegata,
l'individuazione degli stessi, con ciò non potendosi, comunque, ritenere assolto al richiamato onere.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha, anche di recente, ribadito che il danneggiante deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano “conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale
(Cass. civ., Sez. Unite, Sent.,15/11/2022, n. 33659), avendo già in precedenza chiarito che una domanda risarcitoria non può essere limitata alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte ma deve includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, aggiungendo che << il richiamo alla produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti>>
(cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 21/03/2013, n. 7115).
pagina 6 di 8 Per gli stessi motivi le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, non valgono a supplire al difetto assertivo in cui è incorsa l'attrice atteso che le risultanze istruttorie non svolgono una funzione integrativa della domanda ma solo probatoria di un impianto allegatorio che deve essere compiutamente rappresentato nell'atto di citazione in cui le allegazioni, che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria, non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte ma devono includere anche la descrizione di tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quale comportamento gli venga imputato.
In ragione di quanto esposto ritiene il Tribunale di non condividere il provvedimento di nomina del consulente tecnico assunto dal precedente giudice istruttore, risultando la CTU esplorativa.
In virtù del criterio della soccombenza condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore di in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 26.000,00 e 52.000,00 euro, in ordine alla fase introduttiva, alla fase di studio, istruttoria e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica) con una riduzione del 30%, per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del 05/09/2024, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, si pongono, nei rapporti interni tra le medesime, a carico esclusivo di con il Parte_1 conseguente diritto di , in persona del legale rapp.te p.t., di ripetere Controparte_4
dall'attrice le somme già versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente tecnico d'ufficio in base al predetto decreto.
Nulla sulle spese nei confronti di Controparte_2 Parte_2 Parte_3
e
[...] Parte_4 Parte_5 CP_3 Parte_6
, nella qualità di eredi di , stante la loro contumacia. Parte_7 Persona_1
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_3
pagina 7 di 8 , CP_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e nella qualità di eredi di , e CP_3 Parte_6 Parte_7 Persona_1
, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: Controparte_4
1. dichiara la contumacia di Controparte_2 Parte_2 Parte_3
, e Parte_4 Parte_5 CP_3 Parte_6 Parte_7
nella qualità di eredi di;
Persona_1
2.rigetta la domanda;
3.condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio, in favore di , in persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in Controparte_4
4.314,45 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, secondo le aliquote vigenti per legge;
4. nulla sulle spese nei confronti di Controparte_2 Parte_2 Parte_3
e
[...] Parte_4 Parte_5 CP_3 Parte_6
, nella qualità di eredi di , nella qualità di eredi di;
Parte_7 Persona_1 Persona_1
4. pone le spese di ctu a carico esclusivo di come da decreto del Parte_1
05/09/2024.
Napoli, 17/12/2025
Il giudice
OS TA
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