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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/11/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 456/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice AN TE, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 456/2023 R.G.A.C./A, posta in deliberazione all'udienza del 03/07/2025, concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, e vertente tra
T R A
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Giglio ed elettivamente domiciliata in Fagnano Castello, alla Via dei
Cavalieri di Vittorio Veneto n. 76, giusta procura in atti;
Attrice
E
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Loredana Esposito, ed elettivamente C.F._3
domiciliati in Fagnano Castello, alla piazzetta E. Barone, n. 7, giusta procura in atti;
Convenuti
OGGETTO: Donazione di bene usucapito;
CONCLUSIONI: Attrice: “accertare e dichiarare la nullità dell'atto di donazione del
25.05.2018 redatto in AN Marco GE Notaio Rep. n° Persona_1 pagina 1 di 10 95864 Racc.n. 41896 tra il sig. e la sig.ra ; dichiarare Controparte_2 CP_1
nullo, inefficace ed improduttivo di effetti l'atto pubblico di donazione Notaio espedito
[...]
da AN Marco GE datato 25.05.2018 n.95864 Racc.n. 41896 e trascritto a Per_1
Cosenza il 22.06.2018 ai nn.16308/12678.Con vittoria di spese e competenze di causa da
attribuirsi al sottoscritto difensore,il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 cpc”.
Convenuti: “si conclude per il rigetto della domanda di nullità dell'atto di donazione per NO
del 25.05.2018, rep.n. 95864, racc.n.41896, perché infondata e/o inammissibile. Per_1
Vinte le spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1 CP_2
per ivi chiedere che venga dichiarata la nullità dell'atto di donazione del
[...]
25/05/2018 redatto in AN Marco GE dal notaio , rep. Persona_1
N.95864 racc. n.41896, con il quale ha donato alla figlia Controparte_2 CP_1
l'immobile di cui al foglio 13 particella 1059 sub 5.
A fondamento dell'atto introduttivo parte attrice ha dedotto che in data 2/03/2001 è deceduta la madre , lasciando quali unici eredi il marito e le sue tre figlie, CP_3 Controparte_4
, e;
che dopo l'apertura della Parte_1 Persona_2 Persona_3
successione, in data 23/05/2007 ha convenuto in giudizio gli altri eredi Persona_2
affinché venisse dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria in ordine ai beni caduti in successione;
che il procedimento di divisione iscritto al R.G. n. 4585/2007 si è concluso con ordinanza che ha dichiarato esecutivo il progetto di divisione, predisposto sulla base della
CTU svolta dall'ing. mediante il quale è stato attribuito a , e Persona_4 Persona_2
per essa, nelle more deceduta, agli eredi e , metà Controparte_2 CP_1
dell'appartamento sito in Via Nenni, piano 1 individuato al fg. 13, p.lla 1059 sub. 5; che nella relazione del ctu si è specificato che l'altra metà del citato appartamento è di esclusiva pagina 2 di 10 proprietà di , al quale, deceduto in data 22/06/2017, è succeduta essa Controparte_4
attrice, nominata con testamento regolarmente pubblicato e registrato, erede universale di
; che , a seguito di contrasti con gli altri eredi, sul Controparte_4 Controparte_2
presupposto di aver posseduto tutto l'immobile sito in Via P. Nenni per più di vent'anni, lo ha donato alla figlia;
che pertanto l'atto di donazione con il quale CP_1 CP_2
ha donato alla figlia tutto l'immobile di cui al foglio 13 part.lla 1059 sub 5, sul
[...]
presupposto di averlo posseduto per più di vent'anni, è nullo, in quanto la metà di tale appartamento non era di sua proprietà, essendo di proprietà di e dopo la Controparte_4
morte di questo, di essa istante, quale erede universale di quest'ultimo.
e si sono costituiti in giudizio, adducendo di essere nel Controparte_2 CP_1
possesso dell'immobile oggetto di causa, insieme all'ormai deceduta moglie , Persona_2
sin dal 1979, quando lo stesso si trovava ancora allo stato rustico, e di averlo posseduto in maniera continuata e ininterrotta per più di vent'anni, rendendo, pertanto, del tutto legittimo l'atto di donazione dell'immobile, del 25/05/2018, rep. n. 95864 Racc. n. 41896, effettuato dal padre in favore della figlia . Controparte_2 CP_1
L'attrice assume che l'atto di donazione impugnato sia nullo per difetto di causa, in quanto il donante ha disposto di un bene, parzialmente, a non domino, dichiarandosi invece,
proprietario dello stesso, nella sua interezza, per usucapione, senza un preventivo accertamento giudiziale dell'intervenuta usucapione.
L'assunto non è condivisibile.
La prevalente giurisprudenza di legittimità riconosce la validità e l'efficacia della donazione di un immobile usucapito in assenza di una sentenza che abbia accertato e dichiarato l'intervenuta usucapione in capo al donante (Cass. n.2023/17558, 2022/8626, 2019/4106,
2018/7853, 2007/2485).
pagina 3 di 10 La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto che il principio espresso per la vendita secondo cui non
è nullo il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorchè l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato accertato giudizialmente, possa applicarsi anche nell'ipotesi in cui il trasferimento della proprietà del bene usucapito avvenga per donazione, posto che nel caso in cui la donazione sia compiuta una volta maturato il termine utile ad usucapire la donazione ha ad oggetto un bene già di proprietà del donante, onde la superfluità dell'accertamento giudiziale al fine di riconoscere il potere di disporre in capo all'usucapente.
Per tale motivo, deve escludersi che l'atto di donazione impugnato sia nullo per difetto di causa, atteso che in esso si dà conto che il donante sia proprietario del bene donato per possesso pacifico ed interrotto “animo domini” da oltre un ventennio, sebbene non accertato giudizialmente.
In ogni caso, deve ritenersi che la tesi della donazione a non domino non risulta provata per l'assorbente ragione dell'attribuzione del bene donato nella sua interezza a e Persona_2
quindi ai suoi eredi, compreso . Controparte_2
Sotto tale profilo, va detto che, a conclusione della causa di divisione ereditaria promossa da nei confronti degli eredi di , iscritta al R.G. n.4585/2007, il Persona_2 CP_3
Tribunale di Cosenza ha attribuito a , e quindi ai suoi eredi, essendo nel more Persona_2
del giudizio deceduta, l'appartamento in via P. Nenni, piano 1° (ex sala ricevimenti) fg. 13,
p.lla 1059/5 di cui alla Tabella n.1, scheda n.8 (in Tav. n.11).
Tanto si evince agevolmente dall'ordinanza del 24.4.2015, con cui il giudice, accertato che nessuna parte avesse sollevato contestazioni, avendo le stesse dichiarato espressamente di accettarlo, ha provveduto a dichiarare esecutivo il progetto di divisione ed a attribuire le quote ai vari eredi, come di seguito testualmente riportato: pagina 4 di 10 pagina 5 di 10 Ebbene, analizzando i singoli beni attribuiti, si evince che a tutti gli eredi, e non solo a
, sia stata attribuita una quota del fabbricato sito in via P. Nenni (che per Persona_2
comodità di lettura sopra è stata evidenziata in giallo), specificatamente descritta nella sua tipologia e specificatamente individuata catastalmente (per appartamento Controparte_4
via P.Nenni, piano 2° foglio 13,p.lla 1059/6, per locale Parte_1
magazzino via P.Nenni, piano 2° foglio 13,p.lla 1059/4, per locale Parte_2 pagina 6 di 10 magazzino via P.Nenni, piano 2° foglio 13,p.lla 1059/3 e appartamento via P.Nenni, piano 2°
foglio 13,p.lla 1059/7, per appartamento via P.Nenni, piano 1°, ex sala Persona_2
ricevimenti, foglio 13,p.lla 1059/5), senza alcun riferimento in ordine al fatto che la de cuius fosse proprietaria di tali beni solo al 50%, cosi da ingenerare la certezza che il giudice abbia inteso attribuire agli eredi rispettivamente gli appartamenti e/o i magazzini sopra indicati nella loro interezza e non già nella misura del 50%.
Del resto, il ctu, sebbene nella parte descrittiva abbia a pag.6 accertato che tutti i beni immobili, terreni e fabbricati, della de cuius siti in via P. Nenni fossero in comproprietà con il marito ed a pag.34 abbia asserito che il valore dei beni caduti in successione sia stato calcolato in base alla quota di spettanza della defunta , tenendo conto che una CP_3
parte del patrimonio fosse di esclusiva proprietà ed un'altra in comproprietà del marito, a pag.11 ha affermato tuttavia di avere considerato nella divisione, “perimetrandola con linea in
tinta verde”, l'intera proprietà di via P. Nenni, e non già il 50%, a pag.12 ha proceduto alla descrizione del fabbricato di via Nenni, senza fare alcun riferimento al fatto che la de cuius ne fosse proprietaria soltanto al 50%, e a pag.34 poi, dopo avere dato conto che ciascuno dei figli della de cuius detenesse autonomamente degli immobili ricadenti nella massa ereditaria,
tanto che per potere espletare i sopralluoghi, “ha dovuto avvisare i rispettivi eredi detentori, i
quali hanno aperto la porta con chiavi in loro possesso”, ha affermato che la situazione di fatto consolidatosi, ha imposto di attribuire agli eredi i beni da essi già detenuti, con la previsione di conguagli in denaro, specificando che in riferimento alla formazione delle citate quote di fatto, ha attribuito a le unità immobiliari di via P. Nenni p.lla 1059/2, Persona_2
1059/5 e 1060/8 via S. Severino, senza precisare che quelle di via Nenni, a differenza di quelle di via S. Severino di esclusiva proprietà della de cuius, venivano attribuiti nella misura del 50%. Al contrario, i beni di via Nenni e quelli di via S. Severino vengono trattati alla stessa stregua. pagina 7 di 10 Da tutto ciò, deriva che il ctu mediante il progetto di divisione suggerito al giudice abbia attribuito a tutti gli eredi, a differenza di quanto sostiene l'attrice, una quota del fabbricato di via P. Nenni nella sua interezza e non già la metà, parola che nel prospetto dell'attribuzione dei beni, come sopra testualmente riproposto, non ricorre mai.
Al di là delle considerazioni sulla relazione del consulente, vi è da segnalare che il giudice nell'ordinanza con cui ha approvato il progetto ed attribuito le quote ha affermato testualmente che “fanno parte integrante del presente progetto di divisione le planimetrie
allegate alla relazione del consulente tecnico d'ufficio nonché i disegni e le tavole relative”,
senza fare alcun riferimento alla parte descrittiva della perizia, che pertanto risulta estranea al progetto predisposto dal giudice.
Pertanto, poiché nel progetto di divisione non si tiene conto, né direttamente né per relationem (poiché il giudice ha richiamato solo le planimetrie i disegni e le tavole e non anche alla parte descrittiva), del fatto che i beni situati in via Nenni si appartenessero alla de cuius al 50%, deve ritenersi che detti beni sono stati attribuiti agli eredi in proprietà nella loro interezza.
Avverso tale progetto, nel giudizio divisorio, alcuna eccezione o contestazione è stata pacificamente sollevata dalle parti in causa, le quali, anzi, lo hanno espressamente accettato,
rendendo, di fatto, il provvedimento del Tribunale stabile e non più aggredibile.
Vale la pena evidenziare che il giudizio di divisione si compone di una fase dichiarativa,
avente ad oggetto l'accertamento della comunione e del relativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento, e di una esecutiva, volta a trasformare in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune. La prima delle due fasi volta allo accertamento positivo del diritto in comunione e dell'inesistenza di ragioni ostative al suo scioglimento, si conclude, alternativamente, in caso di assenza di contestazioni, con l'ordinanza non impugnabile di cui all'art. 785 c.p.c., ovvero, in caso di contestazioni, con la pagina 8 di 10 sentenza che statuisce in maniera espressa sul diritto stesso. Ne consegue che un diverso accertamento in altra sede giudiziale, successivo alla definizione della causa divisoria, è
precluso pro iudicato nel primo caso ed escluso dal giudicato esplicito nel secondo.
Ciò significa che la non contestazione da parte dei condividenti attribuisce all'esito finale del procedimento, che si concluda con l'ordinanza non impugnabile ex art. 789 c.p.c., co 3, la medesima stabilità del giudicato sul diritto allo scioglimento della comunione pronunciato con sentenza (Cass. 2018/2951, 2019/15926, 2024/19947).
Tale preclusione, di tipo "causale" comporta che successivamente alla domanda di divisione,
definita con l'ordinanza predetta, è precluso un diverso accertamento in altra sede giudiziale.
Venendo al caso di specie, in applicazione di tali principi, la questione relativa al trasferimento della quota del 50% anziché del 100% dell'immobile di Via Nenni, non può più essere proposta nel presente giudizio, attesa la stabilità dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art.785
cpc nell'ambito del giudizio di divisione, per mancanza di contestazioni anche da parte di
, che benchè presente in quel giudizio, non ha protestato in ordine al fatto Controparte_4
che alle figlie venisse assegnata anche la quota di sua esclusiva proprietà del fabbricato di via P. Nenni.
Del resto, l'attribuzione dell'appartamento nella sua interezza alla coerede è in linea Per_2
con la volontà della de cuius e del marito, che verosimilmente per questo non ha sollevato contestazione, atteso che costoro nella dichiarazione da loro sottoscritta in data 16.01.1988,
nel dare atto che il bene per cui è causa era stato ultimato ed arredato interamente a spese dei coniugi , rendono evidente di avere immesso nella detenzione del bene Controparte_5
la figlia , esternando quindi la volontà di destinare tale immobile a lei (ovvero alla Per_2
nipotina ) dopo la loro morte. CP_1
Comportamento, peraltro, tenuto dai genitori indistintamente nei confronti delle altre figlie, e da quest'ultime pienamente accettato, come risulta dagli accertamenti compiuti dal CTU, il pagina 9 di 10 quale, come già detto, ha riferito che ciascuno degli eredi deteneva autonomamente delle porzioni degli immobili ricadenti nella massa ereditaria e che tale situazione di fatto oramai consolidata aveva imposto di attribuire loro i beni da essi già detenuti, con la previsione di conguagli in denaro.
Ne consegue, dunque, che l'atto di donazione impugnato, avendo ad oggetto un bene di proprietà del donante sia perfettamente legittimo ed efficace.
Infine, va rilevato che l'ulteriore rilievo contenuto nell'atto di citazione e non più riproposto nei successivi atti difensivi secondo cui la donazione è nulla anche perché il donante ha donato una quota del bene che già si apparteneva al donante, deve essere disatteso, per difetto di interesse, in quanto da tale disposizione non deriva all'attrice la lesione di un proprio diritto.
La domanda proposta da parte attrice va pertanto rigettata perché infondata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
deduzione ed eccezione:
rigetta la domanda;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
e , che liquida in € 2.6800,00, oltre rimborso forfettario Controparte_2 CP_1
spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge e distrazione se richiesta.
Cosenza, 15 novembre 2025
Il Giudice
AN TE
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice AN TE, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 456/2023 R.G.A.C./A, posta in deliberazione all'udienza del 03/07/2025, concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, e vertente tra
T R A
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Giglio ed elettivamente domiciliata in Fagnano Castello, alla Via dei
Cavalieri di Vittorio Veneto n. 76, giusta procura in atti;
Attrice
E
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Loredana Esposito, ed elettivamente C.F._3
domiciliati in Fagnano Castello, alla piazzetta E. Barone, n. 7, giusta procura in atti;
Convenuti
OGGETTO: Donazione di bene usucapito;
CONCLUSIONI: Attrice: “accertare e dichiarare la nullità dell'atto di donazione del
25.05.2018 redatto in AN Marco GE Notaio Rep. n° Persona_1 pagina 1 di 10 95864 Racc.n. 41896 tra il sig. e la sig.ra ; dichiarare Controparte_2 CP_1
nullo, inefficace ed improduttivo di effetti l'atto pubblico di donazione Notaio espedito
[...]
da AN Marco GE datato 25.05.2018 n.95864 Racc.n. 41896 e trascritto a Per_1
Cosenza il 22.06.2018 ai nn.16308/12678.Con vittoria di spese e competenze di causa da
attribuirsi al sottoscritto difensore,il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 cpc”.
Convenuti: “si conclude per il rigetto della domanda di nullità dell'atto di donazione per NO
del 25.05.2018, rep.n. 95864, racc.n.41896, perché infondata e/o inammissibile. Per_1
Vinte le spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1 CP_2
per ivi chiedere che venga dichiarata la nullità dell'atto di donazione del
[...]
25/05/2018 redatto in AN Marco GE dal notaio , rep. Persona_1
N.95864 racc. n.41896, con il quale ha donato alla figlia Controparte_2 CP_1
l'immobile di cui al foglio 13 particella 1059 sub 5.
A fondamento dell'atto introduttivo parte attrice ha dedotto che in data 2/03/2001 è deceduta la madre , lasciando quali unici eredi il marito e le sue tre figlie, CP_3 Controparte_4
, e;
che dopo l'apertura della Parte_1 Persona_2 Persona_3
successione, in data 23/05/2007 ha convenuto in giudizio gli altri eredi Persona_2
affinché venisse dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria in ordine ai beni caduti in successione;
che il procedimento di divisione iscritto al R.G. n. 4585/2007 si è concluso con ordinanza che ha dichiarato esecutivo il progetto di divisione, predisposto sulla base della
CTU svolta dall'ing. mediante il quale è stato attribuito a , e Persona_4 Persona_2
per essa, nelle more deceduta, agli eredi e , metà Controparte_2 CP_1
dell'appartamento sito in Via Nenni, piano 1 individuato al fg. 13, p.lla 1059 sub. 5; che nella relazione del ctu si è specificato che l'altra metà del citato appartamento è di esclusiva pagina 2 di 10 proprietà di , al quale, deceduto in data 22/06/2017, è succeduta essa Controparte_4
attrice, nominata con testamento regolarmente pubblicato e registrato, erede universale di
; che , a seguito di contrasti con gli altri eredi, sul Controparte_4 Controparte_2
presupposto di aver posseduto tutto l'immobile sito in Via P. Nenni per più di vent'anni, lo ha donato alla figlia;
che pertanto l'atto di donazione con il quale CP_1 CP_2
ha donato alla figlia tutto l'immobile di cui al foglio 13 part.lla 1059 sub 5, sul
[...]
presupposto di averlo posseduto per più di vent'anni, è nullo, in quanto la metà di tale appartamento non era di sua proprietà, essendo di proprietà di e dopo la Controparte_4
morte di questo, di essa istante, quale erede universale di quest'ultimo.
e si sono costituiti in giudizio, adducendo di essere nel Controparte_2 CP_1
possesso dell'immobile oggetto di causa, insieme all'ormai deceduta moglie , Persona_2
sin dal 1979, quando lo stesso si trovava ancora allo stato rustico, e di averlo posseduto in maniera continuata e ininterrotta per più di vent'anni, rendendo, pertanto, del tutto legittimo l'atto di donazione dell'immobile, del 25/05/2018, rep. n. 95864 Racc. n. 41896, effettuato dal padre in favore della figlia . Controparte_2 CP_1
L'attrice assume che l'atto di donazione impugnato sia nullo per difetto di causa, in quanto il donante ha disposto di un bene, parzialmente, a non domino, dichiarandosi invece,
proprietario dello stesso, nella sua interezza, per usucapione, senza un preventivo accertamento giudiziale dell'intervenuta usucapione.
L'assunto non è condivisibile.
La prevalente giurisprudenza di legittimità riconosce la validità e l'efficacia della donazione di un immobile usucapito in assenza di una sentenza che abbia accertato e dichiarato l'intervenuta usucapione in capo al donante (Cass. n.2023/17558, 2022/8626, 2019/4106,
2018/7853, 2007/2485).
pagina 3 di 10 La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto che il principio espresso per la vendita secondo cui non
è nullo il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorchè l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato accertato giudizialmente, possa applicarsi anche nell'ipotesi in cui il trasferimento della proprietà del bene usucapito avvenga per donazione, posto che nel caso in cui la donazione sia compiuta una volta maturato il termine utile ad usucapire la donazione ha ad oggetto un bene già di proprietà del donante, onde la superfluità dell'accertamento giudiziale al fine di riconoscere il potere di disporre in capo all'usucapente.
Per tale motivo, deve escludersi che l'atto di donazione impugnato sia nullo per difetto di causa, atteso che in esso si dà conto che il donante sia proprietario del bene donato per possesso pacifico ed interrotto “animo domini” da oltre un ventennio, sebbene non accertato giudizialmente.
In ogni caso, deve ritenersi che la tesi della donazione a non domino non risulta provata per l'assorbente ragione dell'attribuzione del bene donato nella sua interezza a e Persona_2
quindi ai suoi eredi, compreso . Controparte_2
Sotto tale profilo, va detto che, a conclusione della causa di divisione ereditaria promossa da nei confronti degli eredi di , iscritta al R.G. n.4585/2007, il Persona_2 CP_3
Tribunale di Cosenza ha attribuito a , e quindi ai suoi eredi, essendo nel more Persona_2
del giudizio deceduta, l'appartamento in via P. Nenni, piano 1° (ex sala ricevimenti) fg. 13,
p.lla 1059/5 di cui alla Tabella n.1, scheda n.8 (in Tav. n.11).
Tanto si evince agevolmente dall'ordinanza del 24.4.2015, con cui il giudice, accertato che nessuna parte avesse sollevato contestazioni, avendo le stesse dichiarato espressamente di accettarlo, ha provveduto a dichiarare esecutivo il progetto di divisione ed a attribuire le quote ai vari eredi, come di seguito testualmente riportato: pagina 4 di 10 pagina 5 di 10 Ebbene, analizzando i singoli beni attribuiti, si evince che a tutti gli eredi, e non solo a
, sia stata attribuita una quota del fabbricato sito in via P. Nenni (che per Persona_2
comodità di lettura sopra è stata evidenziata in giallo), specificatamente descritta nella sua tipologia e specificatamente individuata catastalmente (per appartamento Controparte_4
via P.Nenni, piano 2° foglio 13,p.lla 1059/6, per locale Parte_1
magazzino via P.Nenni, piano 2° foglio 13,p.lla 1059/4, per locale Parte_2 pagina 6 di 10 magazzino via P.Nenni, piano 2° foglio 13,p.lla 1059/3 e appartamento via P.Nenni, piano 2°
foglio 13,p.lla 1059/7, per appartamento via P.Nenni, piano 1°, ex sala Persona_2
ricevimenti, foglio 13,p.lla 1059/5), senza alcun riferimento in ordine al fatto che la de cuius fosse proprietaria di tali beni solo al 50%, cosi da ingenerare la certezza che il giudice abbia inteso attribuire agli eredi rispettivamente gli appartamenti e/o i magazzini sopra indicati nella loro interezza e non già nella misura del 50%.
Del resto, il ctu, sebbene nella parte descrittiva abbia a pag.6 accertato che tutti i beni immobili, terreni e fabbricati, della de cuius siti in via P. Nenni fossero in comproprietà con il marito ed a pag.34 abbia asserito che il valore dei beni caduti in successione sia stato calcolato in base alla quota di spettanza della defunta , tenendo conto che una CP_3
parte del patrimonio fosse di esclusiva proprietà ed un'altra in comproprietà del marito, a pag.11 ha affermato tuttavia di avere considerato nella divisione, “perimetrandola con linea in
tinta verde”, l'intera proprietà di via P. Nenni, e non già il 50%, a pag.12 ha proceduto alla descrizione del fabbricato di via Nenni, senza fare alcun riferimento al fatto che la de cuius ne fosse proprietaria soltanto al 50%, e a pag.34 poi, dopo avere dato conto che ciascuno dei figli della de cuius detenesse autonomamente degli immobili ricadenti nella massa ereditaria,
tanto che per potere espletare i sopralluoghi, “ha dovuto avvisare i rispettivi eredi detentori, i
quali hanno aperto la porta con chiavi in loro possesso”, ha affermato che la situazione di fatto consolidatosi, ha imposto di attribuire agli eredi i beni da essi già detenuti, con la previsione di conguagli in denaro, specificando che in riferimento alla formazione delle citate quote di fatto, ha attribuito a le unità immobiliari di via P. Nenni p.lla 1059/2, Persona_2
1059/5 e 1060/8 via S. Severino, senza precisare che quelle di via Nenni, a differenza di quelle di via S. Severino di esclusiva proprietà della de cuius, venivano attribuiti nella misura del 50%. Al contrario, i beni di via Nenni e quelli di via S. Severino vengono trattati alla stessa stregua. pagina 7 di 10 Da tutto ciò, deriva che il ctu mediante il progetto di divisione suggerito al giudice abbia attribuito a tutti gli eredi, a differenza di quanto sostiene l'attrice, una quota del fabbricato di via P. Nenni nella sua interezza e non già la metà, parola che nel prospetto dell'attribuzione dei beni, come sopra testualmente riproposto, non ricorre mai.
Al di là delle considerazioni sulla relazione del consulente, vi è da segnalare che il giudice nell'ordinanza con cui ha approvato il progetto ed attribuito le quote ha affermato testualmente che “fanno parte integrante del presente progetto di divisione le planimetrie
allegate alla relazione del consulente tecnico d'ufficio nonché i disegni e le tavole relative”,
senza fare alcun riferimento alla parte descrittiva della perizia, che pertanto risulta estranea al progetto predisposto dal giudice.
Pertanto, poiché nel progetto di divisione non si tiene conto, né direttamente né per relationem (poiché il giudice ha richiamato solo le planimetrie i disegni e le tavole e non anche alla parte descrittiva), del fatto che i beni situati in via Nenni si appartenessero alla de cuius al 50%, deve ritenersi che detti beni sono stati attribuiti agli eredi in proprietà nella loro interezza.
Avverso tale progetto, nel giudizio divisorio, alcuna eccezione o contestazione è stata pacificamente sollevata dalle parti in causa, le quali, anzi, lo hanno espressamente accettato,
rendendo, di fatto, il provvedimento del Tribunale stabile e non più aggredibile.
Vale la pena evidenziare che il giudizio di divisione si compone di una fase dichiarativa,
avente ad oggetto l'accertamento della comunione e del relativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento, e di una esecutiva, volta a trasformare in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune. La prima delle due fasi volta allo accertamento positivo del diritto in comunione e dell'inesistenza di ragioni ostative al suo scioglimento, si conclude, alternativamente, in caso di assenza di contestazioni, con l'ordinanza non impugnabile di cui all'art. 785 c.p.c., ovvero, in caso di contestazioni, con la pagina 8 di 10 sentenza che statuisce in maniera espressa sul diritto stesso. Ne consegue che un diverso accertamento in altra sede giudiziale, successivo alla definizione della causa divisoria, è
precluso pro iudicato nel primo caso ed escluso dal giudicato esplicito nel secondo.
Ciò significa che la non contestazione da parte dei condividenti attribuisce all'esito finale del procedimento, che si concluda con l'ordinanza non impugnabile ex art. 789 c.p.c., co 3, la medesima stabilità del giudicato sul diritto allo scioglimento della comunione pronunciato con sentenza (Cass. 2018/2951, 2019/15926, 2024/19947).
Tale preclusione, di tipo "causale" comporta che successivamente alla domanda di divisione,
definita con l'ordinanza predetta, è precluso un diverso accertamento in altra sede giudiziale.
Venendo al caso di specie, in applicazione di tali principi, la questione relativa al trasferimento della quota del 50% anziché del 100% dell'immobile di Via Nenni, non può più essere proposta nel presente giudizio, attesa la stabilità dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art.785
cpc nell'ambito del giudizio di divisione, per mancanza di contestazioni anche da parte di
, che benchè presente in quel giudizio, non ha protestato in ordine al fatto Controparte_4
che alle figlie venisse assegnata anche la quota di sua esclusiva proprietà del fabbricato di via P. Nenni.
Del resto, l'attribuzione dell'appartamento nella sua interezza alla coerede è in linea Per_2
con la volontà della de cuius e del marito, che verosimilmente per questo non ha sollevato contestazione, atteso che costoro nella dichiarazione da loro sottoscritta in data 16.01.1988,
nel dare atto che il bene per cui è causa era stato ultimato ed arredato interamente a spese dei coniugi , rendono evidente di avere immesso nella detenzione del bene Controparte_5
la figlia , esternando quindi la volontà di destinare tale immobile a lei (ovvero alla Per_2
nipotina ) dopo la loro morte. CP_1
Comportamento, peraltro, tenuto dai genitori indistintamente nei confronti delle altre figlie, e da quest'ultime pienamente accettato, come risulta dagli accertamenti compiuti dal CTU, il pagina 9 di 10 quale, come già detto, ha riferito che ciascuno degli eredi deteneva autonomamente delle porzioni degli immobili ricadenti nella massa ereditaria e che tale situazione di fatto oramai consolidata aveva imposto di attribuire loro i beni da essi già detenuti, con la previsione di conguagli in denaro.
Ne consegue, dunque, che l'atto di donazione impugnato, avendo ad oggetto un bene di proprietà del donante sia perfettamente legittimo ed efficace.
Infine, va rilevato che l'ulteriore rilievo contenuto nell'atto di citazione e non più riproposto nei successivi atti difensivi secondo cui la donazione è nulla anche perché il donante ha donato una quota del bene che già si apparteneva al donante, deve essere disatteso, per difetto di interesse, in quanto da tale disposizione non deriva all'attrice la lesione di un proprio diritto.
La domanda proposta da parte attrice va pertanto rigettata perché infondata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
deduzione ed eccezione:
rigetta la domanda;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
e , che liquida in € 2.6800,00, oltre rimborso forfettario Controparte_2 CP_1
spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge e distrazione se richiesta.
Cosenza, 15 novembre 2025
Il Giudice
AN TE
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