Articolo 1 della Legge 27 febbraio 1958, n. 130
Articolo 2
Versione
28 marzo 1958
Art. 1.
I cittadini italiani, profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste, che siano disoccupati, nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, sono equiparati agli invalidi previsti dall' art. 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375 , ai fini delle precedenze istituite dagli articoli 9, 10 e 12 della legge medesima e dell'assunzione in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, subordinatamente al possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione nei pubblici impieghi.
A parita' di merito, le precedenze istituite con il precedente comma prendono grado dopo di quelle spettanti agli invalidi per fatti di guerra.
Entrata in vigore il 28 marzo 1958