Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 37/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 37/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio degli Avv.ti GUARNIERI LORENZO e ROTANGO
NICOLETTA, con domicilio presso il loro studio sito in Abbiategrasso, Via Solferino, n.
30;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Abbiategrasso, in data 26/06/2004, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Abbiategrasso, alla Parte II, Serie A, n. 38, anno 2004; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. quanto alla figlia nessun provvedimento di affido viene richiesto dai coniugi Per_1
in quanto la stessa è maggiorenne mentre il figlio sarà affidato in modo Per_2
condiviso ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la residenza della madre in Cassinetta di Lugagnano (MI), via Don Giuseppe Ravazzi, n.
22. La figlia , non autosufficiente economicamente, continuerà a risiedere nella Per_1
pag. 1 di 7
persona - maggiorenne e/o minorenne – dimora presso tale abitazione;
3. il IG. fino al reperimento di una nuova soluzione abitativa presso la quale CP_1 trasferire la propria residenza, coabiterà con la madre presso l'abitazione di quest'ultima in Abbiategrasso (MI), via XI febbraio, n. 42;
4. ha terminato quest'anno il ciclo di istruzione presso la scuola secondaria “IPS Per_1
Lombardini” di Abbiategrasso conseguendo il diploma di Tecnico dei Servizi per la
Sanità e l'Assistenza Sociale ed attualmente frequenta l'Università Statale di Milano presso Ospedale di Magenta, facoltà Infermieristica la cui retta annua al momento non
è ancora stata comunicata alla famiglia in quanto calcolata dall'Istituto sulla base dell'ISEE presentato.
non ha alcuna eIGenza specifica di assistenza e gode di buona salute, non è Per_1
affetta da alcuna patologia e non percepisce alcuna indennità;
5. frequenta il secondo anno del Liceo Scientifico (potenziamento sportivo) Per_2 presso “I.T.I.S. Alessandrini” di Abbiategrasso. Quest'ultimo non ha alcuna eIGenza specifica di assistenza scolastica e gode di buona salute, non è affetto da alcuna patologia e non percepisce alcuna indennità;
6. la IG.ra svolge l'attività professionale di operaia presso “Pastificio Parte_1
Giovanni Rana” di Vigano di Gaggiano, v.le Europa, n. 46 ed è impegnata nell'arco della settimana (sabato e domenica inclusi) con i seguenti turni: 6:00/14:00 –
14:00/22:00 – 22:00-6:00;
7. il IG. svolge l'attività di operaio presso la soc. CP_1 Controparte_2
di Robecco sul Naviglio (MI), Curiel, n. 7, ed è impegnato dal lunedì al venerdì dalle ore
8:00 alle ore 17:00;
8. stante il raggiungimento della maggiore età da parte della figlia e il Per_1
superamento del quattordicesimo anno di età da parte di , in assenza dei Per_2 genitori per lavoro, al di fuori dell'orario scolastico, i figli non necessitano di alcun accudimento da parte dei nonni e/o da persone terze alla famiglia;
9. salvo diverso accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi di , il IG. vedrà il figlio nel giorno infrasettimanale di volta Per_2 CP_1
in volta concordato dai genitori dalle ore 17:30 quando verrà prelevato dalla casa pag. 2 di 7 coniugale con riaccompagno presso la stessa entro le ore 21:30. Quando il padre avrà reperito una nuova soluzione abitativa, sarà prevista la possibilità per di Per_2
pernottare anche infrasettimanalmente presso la residenza del padre, con accompagnamento del figlio a scuola la mattina successiva.
10. Il IG. trascorrerà con il fine settimana con cadenza alternata CP_1 Per_2
(ovvero ogni 14 giorni) dalle ore 17:30 del venerdì alle ore 18:00 della domenica, quando il figlio verrà riaccompagnato presso la residenza materna.
11. Nel periodo delle ferie estive ciascun genitore trascorrerà con il figlio almeno 15 giorni consecutivi. I genitori si comunicheranno i rispettivi periodi di ferie estive entro la fine del mese di marzo di ogni anno.
12. Nel periodo natalizio, ad anni alterni, il figlio resterà con la madre dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alla mattina del trentuno dicembre ovvero dalla mattina del trentuno dicembre sino all'ultimo giorno delle vacanze scolastiche e viceversa, salvo diverso accordo tra i coniugi. Si dà atto che nel 2024 il figlio trascorrerà la prima metà delle vacanze natalizie con la madre.
Quanto al giorno della Vigilia e di Natale, fin d'ora e salvo diversi accordi tra le parti, i coniugi stabiliscono che i figli – nel rispetto delle tradizioni delle rispettive famiglie di origine - trascorreranno in ogni caso la sera della Vigilia con la madre e il giorno di
Natale con il padre.
13. Nel periodo pasquale, ad anni alterni, la figlia trascorrerà con un genitore i giorni dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al giorno di Pasqua compreso e con l'altro genitore i giorni dal lunedì dell'Angelo sino all'ultimo giorno delle vacanze scolastiche, salvo diverso accordo intercorso tra i genitori. Si dà atto che nel 2024 trascorrerà la prima metà delle vacanze pasquali con il padre.
14. Salvo diverso accordo tra le parti, uguale alternanza tra genitori sarà applicata anche nelle altre festività annuali (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre,
1 novembre).
15. Quanto ai tempi e alle modalità di svolgimento del diritto di visita di cui ai punti che precedono, è sempre fatta salva la possibilità per i genitori di accordarsi diversamente in base alle eIGenze lavorative proprie e, comunque, nell'interesse del figlio, prevedendo di volta in volta nuovi e/o maggiori giorni di visita a favore del padre, al fine di garantire pag. 3 di 7 a quest'ultimo e al figlio il mantenimento di un rapporto il più possibile equilibrato con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie.
16. La casa coniugale sita in Cassinetta di Lugagnano (MI), via Don G. Ravazzi, n. 22, è assegnata con tutte le sue pertinenze alla IG.ra che vi continuerà ad Parte_1 abitare unitamente ai figli e , con diritto d'uso dei beni mobili e dei Per_1 Per_2 complementi che la arredano, fatta eccezione per ciò che il IG. – in accordo con CP_1
la moglie - ha già asportato o provvederà a farlo.
I coniugi danno atto che l'immobile in questione è gravato da mutuo bancario a tasso variabile per ulteriori 14 anni (rata odierna 750/755,00 euro mensili) e che trattasi di appartamento su due livelli composto da n. 3 locali più servizi per un totale di circa 103 metri quadrati. Le spese condominiali annue ammontano a circa 6/700,00 euro.
Il IG. avrà facoltà di asportare i propri effetti personali previo accordo circa la CP_1 data dell'accesso e comunque entro quindici giorni dall'udienza presidenziale.
A partire dalla data di udienza presidenziale, la IG.ra si farà integralmente Parte_1
carico di tutte le spese condominiali ordinarie, di tutte le ulteriori spese di manutenzione ordinaria, nonché del pagamento delle utenze già tutte intestate alla moglie.
Tutte le spese straordinarie relative alla casa coniugale, nonché la rata di mutuo verranno suddivise al 50% tra i coniugi.
I coniugi concordemente dichiarano che è volontà degli stessi definire entro la data del
31.3.2025 la comproprietà del suddetto immobile mediante cessione della quota del 50% dell'immobile stesso dal marito alla moglie al prezzo che risulterà dalla differenza tra il valore di mercato della casa coniugale e l'importo del mutuo residuo diviso al 50%. Al momento in cui si scrive, il prezzo per la suddetta cessione è fissato in euro 44.000,00 che il IG. riceverà in pagamento dalla moglie. CP_1
17. Entro il giorno 10 di ogni mese e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di e di , il IG. verserà alla moglie l'importo mensile Per_1 Per_2 CP_1
di euro 450,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Ciascun genitore sarà tenuto al rimborso in favore dell'altro del 50% delle spese straordinarie mediche (non coperte dal s.s.n.), scolastiche e sportive/ludiche, così come previste e regolate dal Protocollo adottato presso il Tribunale di Pavia (doc. 4), al quale i genitori dichiarano espressamente di pag. 4 di 7 aderire. Il rimborso avverrà solo dietro presentazione di regolare ricevuta/fattura da parte di chi sosterrà la spesa.
18. I coniugi stabiliscono che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla IG.ra
. Parte_1
19. I coniugi sono, altresì, cointestatari del conto corrente acceso presso la
[...]
con il quale viene regolato il pagamento delle rate di mutuo e che resterà CP_3 in essere fino all'estinzione del mutuo stesso;
20. La IG.ra è proprietaria esclusiva della vettura Citroen C3 targata Parte_1
FW104XR e tale veicolo resterà assegnato alla moglie. Il IG. è proprietario CP_1
esclusivo della vettura Fiat 500 targata ES 609 XT e della vettura Renault Clio targata
FZ870LE. Il IG. concede in uso gratuito alla figlia la vettura Fiat 500, CP_1 Per_1
con impegno per i coniugi a sostenere al 50% tutte le spese relative a tale vettura
(assicurazione, bollo automobilistico, riparazioni e/o manutenzioni, ecc.). Al IG. CP_1
resterà assegnata la vettura Renault Clio di cui è proprietario esclusivo.
21. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e in grado di provvedere ciascuno al proprio sostentamento. Pertanto, nessun assegno di contributo al mantenimento è previsto dall'uno a favore dell'altra e viceversa;
22. I coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico-patrimoniale tra loro e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra e viceversa;
23. I coniugi acconsentono fin d'ora al rilascio ed al rinnovo del passaporto e ai documenti validi per l'espatrio del figlio;
24. I coniugi chiedono pronunciarsi, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 898/1970 dalla comparizione dei coniugi nella causa di separazione e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali,
pag. 5 di 7 patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 26/06/2004, in Abbiategrasso Controparte_1
(atto n. 38, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
pag. 6 di 7 Così deciso in data 24.3.2025
Il Giudice Est.
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 7 di 7