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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/11/2025, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott. ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza dell'11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.r.g. 3843/2019,
TRA
nato a [...] l'[...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Ceraolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Patti, C.so G. Matteotti, 146/F, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
P.IVA: in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Viale Boccetta n. 48, rappresentata e difesa, dall'Avv. Rosaria Natoli Timpirino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale, in Falcone (ME), Piazza Siena n. 6, giusta procura in atti
Resistente
E
, C. F. Controparte_2
, con sede in Roma Via Ciro il Grande, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocato Oliviero Atzeni, in virtù di mandato generale alle liti del 23/01/2023 rep. 37590 a rogito del Notaio in Roma, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Per_1
in Messina, Via Armeria 1 CP_2
1 Litisconsorte necessario
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esposizione dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 22/7/2019 il sig. adiva questo Tribunale Pt_1 per sentir condannare la ditta al pagamento delle retribuzioni Controparte_1
pretese in forza del presunto rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, dal 22 marzo al 1° giugno 2017, complessivamente quantificate, per poco più di due mesi di lavoro, in € 13.202,53 (o quella diversa accertata in corso di causa).
Premetteva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_1
svolgendo mansioni di “corriere”, ed inquadramento al IV liv. retr. ccnl per i
[...] dipendenti delle aziende del settore “di spedizioni merci” dal 22 marzo 2017 sino all'1 giugno 2017.
Precisava che, contrariamente a quanto risultante dalla certificazione Unilav depositata in atti, non era stato stipulato tra le parti alcun contratto di lavoro, nemmeno a titolo di apprendistato.
Eccepiva, di conseguenza, l'irregolarità del rapporto intercorso tra le parti in quanto mai formalizzato.
Esponeva, ancora, che nel mese di maggio del 2017, senza indicazione del giorno, veniva allontanato verbalmente dal titolare della ditta che non provvedeva ad irrogare un formale licenziamento.
In conseguenza di ciò assumeva di aver perso la possibilità di percepire l'indennità
Naspi.
A detta del ricorrente, nel corso del rapporto, lo stesso avrebbe svolto mansioni di corriere (livello IV del ccnl di categoria) provvedendo alla consegna di pacchi e corrispondenza senza ricevere alcun supporto formativo e alle dirette dipendenze del titolare.
Lamentava, infine, di non aver mai percepito nulla a titolo di lavoro ordinario, straordinario, 13^ e di 14^ mensilità oltre a non aver mai goduto di ferie senza percepire la relativa indennità sostitutiva.
2 La datrice di lavoro, inoltre, non corrispondeva all'odierno istante le somme spettantigli a titolo di competenze di fine rapporto ed il TFR.
Chiedeva, inoltre, dichiararsi l'illegittimità del licenziamento con conseguente reintegra o, in subordine, pagamento dell'indennità sostitutiva.
Come mezzo al fine chiedeva interrogatorio formale del datore di lavoro sulle circostanze dedotte in ricorso ed eventuale ctu contabile per la quantificazione di quanto dovuto.
Si costituiva in giudizio la ditta contestando le avverse pretese e Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
Chiedeva in via riconvenzionale la condanna del ricorrente per i danni cagionati all'immagine aziendale a causa dell'abbandono del mezzo di servizio.
In punto di fatto precisava che il ricorrente era stato presentato alla società resistente da amici comuni.
Stante la sua condizione di disoccupazione aveva manifestato interesse all'assunzione convenendo verbalmente di affiancarsi saltuariamente e gratuitamente senza alcun vincolo al personale aziendale per valutare la tipologia di lavoro da eseguire.
A detta della società il ricorrente si dimostrava, comunque, incapace di attendere alle occupazioni assegnate anche se in affiancamento al punto che, un giorno nel quale gli era stato affidato l'incarico di provvedere a delle consegne nell'abitato di
RT abbandonava il furgone con i plichi e i pacchi da consegnare senza più presentarsi in azienda.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' veniva CP_2
ammesso l'interrogatorio formale deferito dal ricorrente e la prova per testi articolata dalla società resistente.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva la condanna del datore di lavoro al CP_2
pagamento delle somme necessarie alla regolarizzazione contributiva e previdenziale del lavoratore nei limiti di quanto eventualmente accertato e della prescrizione eventualmente maturata con vittoria di spese e comensi di lite.
All'esito dell'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte
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2. Esame delle domande del ricorrente
2.1 – Con la prima e con la seconda domanda il ricorrente chiede: Ritenere e dichiarare nullo il contratto di apprendistato stipulato tra le parti con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il riconoscimento delle differenze retributive maturate. Ritenere e dichiarare che il ricorrente, Sig. Pt_1
ha prestato attività lavorativa con la qualifica di corriere e non
[...] di apprendista corriere, liv. retr. IV del ccnl. per il personale dipendente da aziende per il settore “trasposto e spedizioni merci” dal 22 marzo 2017 all'1 giugno 2017 alle dipendenze della . Controparte_1
Le domande possono essere esaminate congiuntamente.
Sul contratto di apprendistato.
Il chiede dichiararsi nullo il contratto di apprendistato stipulato tra Pt_1
le parti.
La domanda appare inammissibile dal momento che non risulta che tra le parti sia mai stato stipulato alcun contratto di apprendistato.
Dagli atti di causa, infatti, risulta esclusivamente una comunicazione
Unilav, inoltrata dal datore di lavoro, il quale dichiara il rapporto di apprendistato.
Tuttavia, l'esistenza dell'apprendistato non è soltanto contestata dal ricorrente ma è anche negata dal resistente a detta del quale il si Pt_1 affiancava saltuariamente ai dipendenti della ditta per verificare la tipologia di attività lavorativa.
Pertanto, è pacifico e incontestato tra le parti che tra le stesse non è intercorso alcun rapporto di apprendistato e che la comunicazione Unilav fosse solo un escamotage dell'azienda volto a dare una parvenza di correttezza formale all'impiego saltuario del ricorrente.
In ragione di ciò il chiede dichiararsi la sussistenza di un rapporto Pt_1 di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con le mansioni di corriere IV livello ccnl di categoria.
Come detto, la ditta convenuta nega l'esistenza del dedotto rapporto nei termini prospettati dal ricorrente assumendo che lo stesso si sia affiancato
4 saltuariamente e senza alcun vincolo di subordinazione al personale aziendale per verificare la tipologia di lavoro e valutare l'opportunità di accettare l'impiego.
La posizione delle parti in ordine alle rispettive domande appare estremamente opaca e l'attività istruttoria non ha consentito di chiarire i termini della vicenda.
Innanzitutto occorre rilevare che il ricorrente, al fine di dimostrare la fondatezza delle sue pretese, si è limitato a chiedere l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società.
Nessun teste è stato chiamato a deporre dal sulle circostanze Pt_1 dedotte.
In merito alla prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, secondo costante giurisprudenza (cfr. da ultimo Cass. Civ. 26138/24) costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro - il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza
e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative - la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, con accertamento in fatto in esito
a valutazione delle risultanze processuali.
L'esito della prova per interpello, tuttavia, non ha consentito di dimostrare la fondatezza delle domande formulate in ricorso le cui circostanze, per alcuni versi, sono state del tutto smentite.
A ciò deve aggiungersi che l'unica testimone escussa (di parte resistente) ha confermato la versione dei fatti offerta dalla ditta CP_1
In particolare la teste dipendente della resistente, ha Testimone_1 dichiarato: nel periodo di marzo 2017 il ricorrente senza vincolo di orario ne diritti ne pretese e compensi, al solo titolo esplorativo, mi ha
5 accompagnato tutti i giorni nel giro di consegne giornaliero;
Nel periodo di febbraio 2017 si accompagnava ad un altro collega che gli ha fatto vedere la zona;
il ricorrente non ha conosciuto il sig. , in quanto Pt_2
sono stata io a procurargli questo lavoro, tramite la madre… era stato convenuto tra le parti ed accettato dal , che egli Parte_1
avrebbe svolto tale attività gratuitamente, al solo fine di rendersi conto di quale fosse il lavoro che avrebbe dovuto svolgere in caso di assunzione…
Da quanto sopra risulta che il ricorrente non è riuscito a dimostrare con il dovuto rigore la sussistenza e i termini del preteso rapporto di lavoro.
Infatti, nulla ha dedotto sui fatti costitutivi del rapporto non avendo provato, né chiesto di provare, come, dove e quando sarebbe stato assunto.
Non ha provato, né chiesto di provare, l'accordo sull'importo della presunta retribuzione convenuta.
Non ha provato, né ha chiesto di provare l'esistenza del vincolo di subordinazione, l'assoggettamento al potere datoriale, l'osservanza di un determinato orario di lavoro. Addirittura la teste ha dichiarato che il ricorrente non ha mai conosciuto il titolare della ditta.
Tali lacune rendono la domanda eccessivamente generica e indeterminata al punto che, anche a voler disporre una consulenza contabile per quantificare le eventuali retribuzioni spettanti al mancherebbero Pt_1 elementi certi per la formulazione del mandato al consulente sia in termini di giornate lavorate, sia in termini di orario di lavoro.
La stessa condotta processuale del ricorrente appare contraddittoria dal momento che, per un verso eccepisce l'inesistenza di un contrato di apprendistato, mentre per altro verso, nel quantificare al ribasso le sue pretese economiche, fa riferimento alle risultanze dell'estratto contributivo che indica in termini puramente teorici gli emolumenti per la qualifica CP_2 di apprendista che, però, il ha sempre negato che sia mai esistito. Pt_1
L'impossibilità di ricostruire il rapporto nei termini pretesi dal ricorrente travolge anche le altre domande che dall'esistenza del rapporto stesso traggono fondamento.
6 3. Sulla domanda riconvenzionale rassegnata dalla Controparte_1
La resistente assume di aver patito danni all'immagine e patrimoniali derivanti dalla illecita condotta posta in essere dal il quale, Pt_1 abbandonando inopinatamente un furgone contente pacchi e corrispondenza da recapitare, avrebbe danneggiato l'immagine dell'azienda e la sua credibilità oltre a determinare la revoca di commesse generando una perdita economica.
L'assunto, tuttavia, risulta infondato nella misura in cui nessuna allegazione offre la ditta resistente a dimostrazione del presunto danno patito che si limita a lamentare labialmente senza dimostrare in concreto nè la perdita patrimoniale né il danno all'immagine.
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, vengono interamente compensate anche nei confronti dell' CP_2
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , uditi i Parte_1 procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso principale;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale;
3) Spese compensate.
Messina, 12.11.2025
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