TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11405 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI
Prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel. /est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 6846 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Tiziana Parte_1 Coppola
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Chianese, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
NONCHE' IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.03.2024, , - premesso di aver contratto in data 08.07.2006 matrimonio Parte_1 con dal quale è nata la figlia (il 09.06.2007), - adiva il Tribunale di Napoli al fine di chiedere ed CP_1 Per_1 ottenere la separazione personale dal coniuge. In particolare, la ricorrente evidenziava che i rapporti coniugali si erano deteriorati a causa del carattere asseritamente irascibile ed astioso del che avrebbe assunto, nei riguardi della , un comportamento offensivo e CP_1 Pt_1 denigratorio, spesso culminato in minacce. Parte ricorrente deduceva, con riferimento alla propria condizione economica, di essere – allo stato – priva di occupazione e di percepire, a partire da gennaio 2024, la somma mensile di €523,00 a titolo di RDI. Con riguardo, invece, alla condizione economica del la ricorrente chiariva che questi è regolarmente impiegato CP_1 presso il Bar Materdei di Savarese Rossella, con contratto di lavoro. Infine, con riferimento alla casa coniugale, dichiarava di esserne comproprietaria con il marito. Dunque, concludeva chiedendo: “1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. disciplinare l'affidamento della minore così come sopra descritto;
3. prevedersi in Per_1 capo al un obbligo di mantenimento in favore della minore di € 350,00 mensili oltre spese straordinarie così CP_1 come sopra indicato;
4. assegnare la casa coniugale alla ricorrente e alla figlia, unitamente ai mobili e agli arredi che la compongono;
5. Emettere decreto di liquidazione per le spese di giustizia in favore dell'avv. Tiziana Coppola essendo la sig.ra stata ammessa al Gratuito patrocinio”. Pt_1
Il GI, all'udienza del 03.12.2024, rilevata la non ritualità della notifica, ordinava la rinotifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione rinviando all'udienza del 13.03.2025 per la comparizione delle parti.
Si costituiva, in data 11.02.2025, il quale, pur contestando la ricostruzione fornita dalla circa le CP_1 Pt_1 cause della fine del matrimonio, non si opponeva alla separazione e si rendeva disponibile a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile richiesta dalla ricorrente. Contestava, al contrario, la Per_1 domanda volta ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale, evidenziando la precarietà della propria condizione economica che – di fatto – gli impedirebbe di pagare un canone di locazione. Dunque, chiedeva di disporre la vendita dell'immobile ovvero, in via alternativa, di autorizzare l'esecuzione dei lavori necessari a consentire alle parti di continuare ad occuparla separatamente. Il tutto con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 13.03.2025, parte ricorrente dichiarava: “ADR mi riporto al ricorso. a giugno compie 18 anni. Per_1 Percepivo l'Adi di 523,00 ma ora non più perché l'ISEE è alto. Non lavoro. Vivo con mia figlia e mio marito che sta
1 2
ancora a casa. La casa è di proprietà di entrambi. ha preso il diploma di estetica e non lavora ancora. Chiedo Per_1 la somma di € 250,00 per ”. Per_1
Parte resistente dichiarava: “ADR: vivo ancora con mia moglie. Non posso lasciare la casa e non saprei dove andare a vivere. Ho pagato il mutuo per la casa ed abbiamo finito di pagarlo. Lavoro al bar con contratto part-time e guadagno 600 euro al mese. Non mi oppongo alla separazione ma non saprei dove andare a vivere. Attualmente sto dando 100,00 euro alla settimana per il menage perché sto ancora vivendo con mia moglie e mia figlia. Potrei dare 250 al mese per mia figlia ma ho bisogno di un po' di tempo per trovare una casa. Non mi vorrei separare ma accetto questa decisione di ”. Parte_1
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 18.03.2025, il GI adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, così pronunciandosi: “- AUTORIZZA i coniugi e a vivere separati;
- DISPONE Parte_1 CP_1 l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con modalità libere di visita padre-figlia, come indicato in parte Per_2 motiva;
- DISPONE la collocazione prevalente di presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale;
- Per_1 PONE a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente, con decorrenza dal ricorso , alla moglie quale CP_1 contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di Euro 250,00 con rivalutazione annuale secondo Indici Istat;
- PONE a carico di entrambe le parti il 50% delle spese extra assegno, come individuate nel vigente protocollo d'Intesa, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli col Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli”.
All'udienza cartolare dell'11.11.2025 riservava la causa al Collegio ed inviando gli atti al PM che, in data 14.11.2025, esprimeva parere favorevole chiedendo di dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali, in uno alla mancata opposizione da parte del resistente alla richiesta pronuncia di separazione, hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione. Elementi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. Nulla si dispone con riferimento all'affido della figlia divenuta maggiorenne. Per_1 Con riguardo al mantenimento della figlia , ormai maggiorenne, giova premettere i principi giurisprudenziali Per_1 formatisi in relazione all'obbligo dei genitori, ex art. 148 c.c., di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni. In virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati, una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere, che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità, (richiamati nella recente sentenza Cassazione civile sez. I, 14/08/2020). Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952). La
2 3
Suprema Corte, ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n. 10207). Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte ne ha individuate diverse. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr.,Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore. Il principio di "autoresponsabilità" è spesso richiamato, nei settori più diversi: a delimitare il diritto soggettivo secondo ragionevolezza, alla stregua delle clausole generali della diligenza e della buona fede, man mano che l'evoluzione dei tempi induce ad accentuare i legami tra la pretesa dei diritti e l'adempimento dei doveri, indissolubilmente legati già nell'art. 2 Cost.. Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età. La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sè (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perchè sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento. - Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società. Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze. La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento. Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito. Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
3 4
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonchè ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406). Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo).
Applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice, ritiene il Collegio che vi sono i presupposti per riconoscere, a favore della e quale contributo al mantenimento della figlia la corresponsione dell'assegno a carico del Pt_1 Per_1
CP_1 Invero, ha da poco compiuto 18 anni ed è assolutamente pacifica la non raggiunta indipendenza economica della Per_1 stessa in quanto non contestata dal padre. Ciò posto in punto di an, con riferimento al quantum, considerato che la madre, quale genitore collocatario, contribuisce direttamente al mantenimento di tenuto conto che il è titolare di un contratto di lavoro a tempo Per_1 CP_1 determinato con un guadagno mensile di € 600,00 mensili, preso atto della dichiarata disponibilità del di CP_1 corrispondere, quale contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 250,00 e stante la concorde volontà dichiarata dalla (e ribadita in comparsa conclusionale), di accettare la suddetta somma, il Collegio ritiene equo Pt_1 confermare quanto già provvisoriamente disposto dal GI. Dunque, si pone a carico del l'assegno mensile di € 250,00, da corrispondere in favore della e quale CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento della figlia Per_1 Ciò con decorrenza dal deposito della sentenza e con adeguamento e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a partire da dicembre 2026. Si pongono a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da Protocollo di intesa del 2018.
Con riferimento poi all'ulteriore domanda accessoria relativa all'assegnazione della casa coniugale a favore della ricorrente, occorre chiarire che nei giudizi di separazione il Tribunale provvede all'assegnazione del domicilio coniugale solo a tutela dell'habitat familiare dei figli minori ovvero maggiorenni ma economicamente non indipendenti. Più precisamente, la Corte di Cassazione ha chiarito che “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti, essendo l'assegnazione finalizzata unicamente alla tutela della prole, dovendo ritenersi estranea alla decisione di assegnazione della casa coniugale ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico”. Ciò, in quanto va tutelato l'ambiente "ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona", tanto da considerare quell'abitazione come "la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale". Deve, dunque, valutarsi l'esistenza di uno stabile legame fra il minore l'immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il minore e l'abitazione (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. I, 17/05/2025, n.13138).
4 5
Quindi, posto che la presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con il coniuge è presupposto per l'assegnazione della casa coniugale, considerato che la figlia , ancorchè maggiorenne, Per_1 è ancora economicamente dipendente, rilevato che il genitore collocatario è da individuarsi nella madre che risiede con la stessa nella casa coniugale sita in Napoli, alla via Vico Paradiso n. 47, deve confermarsi l'assegnazione della stessa in favore della ricorrente . Parte_1 All'uopo, inoltre, non possono trovare accoglimento le richieste formulate dal resistente;
ciò in quanto trattasi di provvedimenti sottratti al rito famiglia.
In ordine poi alle spese di lite, tenuto conto della natura della causa e dell'esito della stessa, si ritiene vi siano le particolari ragioni per compensare interamente le spese di giudizio ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi e Parte_1 ; CP_1
- PONE a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno mensile di euro 250,00, quale contributo al mantenimento della figlia , in favore della ricorrente;
ciò a decorrere dalla pronuncia e con rivalutazione Per_1 annuale secondo gli indici ISTAT FOI da dicembre 2026;
- ASSEGNA la casa coniugale sita in Napoli, alla via Vico Paradiso n. 47, in favore di;
Parte_1
- PONE le spese straordinarie a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 38, p. II, serie. A, sez.D);
- Compensa le spese di lite. Così deciso in Napoli in camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI
Prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel. /est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 6846 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Tiziana Parte_1 Coppola
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Chianese, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
NONCHE' IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.03.2024, , - premesso di aver contratto in data 08.07.2006 matrimonio Parte_1 con dal quale è nata la figlia (il 09.06.2007), - adiva il Tribunale di Napoli al fine di chiedere ed CP_1 Per_1 ottenere la separazione personale dal coniuge. In particolare, la ricorrente evidenziava che i rapporti coniugali si erano deteriorati a causa del carattere asseritamente irascibile ed astioso del che avrebbe assunto, nei riguardi della , un comportamento offensivo e CP_1 Pt_1 denigratorio, spesso culminato in minacce. Parte ricorrente deduceva, con riferimento alla propria condizione economica, di essere – allo stato – priva di occupazione e di percepire, a partire da gennaio 2024, la somma mensile di €523,00 a titolo di RDI. Con riguardo, invece, alla condizione economica del la ricorrente chiariva che questi è regolarmente impiegato CP_1 presso il Bar Materdei di Savarese Rossella, con contratto di lavoro. Infine, con riferimento alla casa coniugale, dichiarava di esserne comproprietaria con il marito. Dunque, concludeva chiedendo: “1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. disciplinare l'affidamento della minore così come sopra descritto;
3. prevedersi in Per_1 capo al un obbligo di mantenimento in favore della minore di € 350,00 mensili oltre spese straordinarie così CP_1 come sopra indicato;
4. assegnare la casa coniugale alla ricorrente e alla figlia, unitamente ai mobili e agli arredi che la compongono;
5. Emettere decreto di liquidazione per le spese di giustizia in favore dell'avv. Tiziana Coppola essendo la sig.ra stata ammessa al Gratuito patrocinio”. Pt_1
Il GI, all'udienza del 03.12.2024, rilevata la non ritualità della notifica, ordinava la rinotifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione rinviando all'udienza del 13.03.2025 per la comparizione delle parti.
Si costituiva, in data 11.02.2025, il quale, pur contestando la ricostruzione fornita dalla circa le CP_1 Pt_1 cause della fine del matrimonio, non si opponeva alla separazione e si rendeva disponibile a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile richiesta dalla ricorrente. Contestava, al contrario, la Per_1 domanda volta ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale, evidenziando la precarietà della propria condizione economica che – di fatto – gli impedirebbe di pagare un canone di locazione. Dunque, chiedeva di disporre la vendita dell'immobile ovvero, in via alternativa, di autorizzare l'esecuzione dei lavori necessari a consentire alle parti di continuare ad occuparla separatamente. Il tutto con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 13.03.2025, parte ricorrente dichiarava: “ADR mi riporto al ricorso. a giugno compie 18 anni. Per_1 Percepivo l'Adi di 523,00 ma ora non più perché l'ISEE è alto. Non lavoro. Vivo con mia figlia e mio marito che sta
1 2
ancora a casa. La casa è di proprietà di entrambi. ha preso il diploma di estetica e non lavora ancora. Chiedo Per_1 la somma di € 250,00 per ”. Per_1
Parte resistente dichiarava: “ADR: vivo ancora con mia moglie. Non posso lasciare la casa e non saprei dove andare a vivere. Ho pagato il mutuo per la casa ed abbiamo finito di pagarlo. Lavoro al bar con contratto part-time e guadagno 600 euro al mese. Non mi oppongo alla separazione ma non saprei dove andare a vivere. Attualmente sto dando 100,00 euro alla settimana per il menage perché sto ancora vivendo con mia moglie e mia figlia. Potrei dare 250 al mese per mia figlia ma ho bisogno di un po' di tempo per trovare una casa. Non mi vorrei separare ma accetto questa decisione di ”. Parte_1
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 18.03.2025, il GI adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, così pronunciandosi: “- AUTORIZZA i coniugi e a vivere separati;
- DISPONE Parte_1 CP_1 l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con modalità libere di visita padre-figlia, come indicato in parte Per_2 motiva;
- DISPONE la collocazione prevalente di presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale;
- Per_1 PONE a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente, con decorrenza dal ricorso , alla moglie quale CP_1 contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di Euro 250,00 con rivalutazione annuale secondo Indici Istat;
- PONE a carico di entrambe le parti il 50% delle spese extra assegno, come individuate nel vigente protocollo d'Intesa, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli col Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli”.
All'udienza cartolare dell'11.11.2025 riservava la causa al Collegio ed inviando gli atti al PM che, in data 14.11.2025, esprimeva parere favorevole chiedendo di dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali, in uno alla mancata opposizione da parte del resistente alla richiesta pronuncia di separazione, hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione. Elementi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. Nulla si dispone con riferimento all'affido della figlia divenuta maggiorenne. Per_1 Con riguardo al mantenimento della figlia , ormai maggiorenne, giova premettere i principi giurisprudenziali Per_1 formatisi in relazione all'obbligo dei genitori, ex art. 148 c.c., di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni. In virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati, una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere, che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità, (richiamati nella recente sentenza Cassazione civile sez. I, 14/08/2020). Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952). La
2 3
Suprema Corte, ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n. 10207). Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte ne ha individuate diverse. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr.,Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore. Il principio di "autoresponsabilità" è spesso richiamato, nei settori più diversi: a delimitare il diritto soggettivo secondo ragionevolezza, alla stregua delle clausole generali della diligenza e della buona fede, man mano che l'evoluzione dei tempi induce ad accentuare i legami tra la pretesa dei diritti e l'adempimento dei doveri, indissolubilmente legati già nell'art. 2 Cost.. Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età. La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sè (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perchè sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento. - Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società. Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze. La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento. Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito. Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
3 4
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonchè ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406). Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo).
Applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice, ritiene il Collegio che vi sono i presupposti per riconoscere, a favore della e quale contributo al mantenimento della figlia la corresponsione dell'assegno a carico del Pt_1 Per_1
CP_1 Invero, ha da poco compiuto 18 anni ed è assolutamente pacifica la non raggiunta indipendenza economica della Per_1 stessa in quanto non contestata dal padre. Ciò posto in punto di an, con riferimento al quantum, considerato che la madre, quale genitore collocatario, contribuisce direttamente al mantenimento di tenuto conto che il è titolare di un contratto di lavoro a tempo Per_1 CP_1 determinato con un guadagno mensile di € 600,00 mensili, preso atto della dichiarata disponibilità del di CP_1 corrispondere, quale contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 250,00 e stante la concorde volontà dichiarata dalla (e ribadita in comparsa conclusionale), di accettare la suddetta somma, il Collegio ritiene equo Pt_1 confermare quanto già provvisoriamente disposto dal GI. Dunque, si pone a carico del l'assegno mensile di € 250,00, da corrispondere in favore della e quale CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento della figlia Per_1 Ciò con decorrenza dal deposito della sentenza e con adeguamento e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a partire da dicembre 2026. Si pongono a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da Protocollo di intesa del 2018.
Con riferimento poi all'ulteriore domanda accessoria relativa all'assegnazione della casa coniugale a favore della ricorrente, occorre chiarire che nei giudizi di separazione il Tribunale provvede all'assegnazione del domicilio coniugale solo a tutela dell'habitat familiare dei figli minori ovvero maggiorenni ma economicamente non indipendenti. Più precisamente, la Corte di Cassazione ha chiarito che “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti, essendo l'assegnazione finalizzata unicamente alla tutela della prole, dovendo ritenersi estranea alla decisione di assegnazione della casa coniugale ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico”. Ciò, in quanto va tutelato l'ambiente "ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona", tanto da considerare quell'abitazione come "la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale". Deve, dunque, valutarsi l'esistenza di uno stabile legame fra il minore l'immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il minore e l'abitazione (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. I, 17/05/2025, n.13138).
4 5
Quindi, posto che la presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con il coniuge è presupposto per l'assegnazione della casa coniugale, considerato che la figlia , ancorchè maggiorenne, Per_1 è ancora economicamente dipendente, rilevato che il genitore collocatario è da individuarsi nella madre che risiede con la stessa nella casa coniugale sita in Napoli, alla via Vico Paradiso n. 47, deve confermarsi l'assegnazione della stessa in favore della ricorrente . Parte_1 All'uopo, inoltre, non possono trovare accoglimento le richieste formulate dal resistente;
ciò in quanto trattasi di provvedimenti sottratti al rito famiglia.
In ordine poi alle spese di lite, tenuto conto della natura della causa e dell'esito della stessa, si ritiene vi siano le particolari ragioni per compensare interamente le spese di giudizio ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi e Parte_1 ; CP_1
- PONE a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno mensile di euro 250,00, quale contributo al mantenimento della figlia , in favore della ricorrente;
ciò a decorrere dalla pronuncia e con rivalutazione Per_1 annuale secondo gli indici ISTAT FOI da dicembre 2026;
- ASSEGNA la casa coniugale sita in Napoli, alla via Vico Paradiso n. 47, in favore di;
Parte_1
- PONE le spese straordinarie a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 38, p. II, serie. A, sez.D);
- Compensa le spese di lite. Così deciso in Napoli in camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
5