Sentenza breve 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 25/03/2026, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00922/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00433/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 433 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Salvatore Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Marra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia
1) del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla selezione pubblica per soli titoli per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 22 operatori di esercizio, contenuto nel verbale della Commissione Esaminatrice del 23.12.2025, pubblicato il 29.12.2025 sul sito istituzionale dell’ente;
2) della graduatoria degli idonei alla suddetta selezione, pubblicata il 29.12.2025 presso il medesimo sito dell’AMTS S.P.A.;
3) ove occorra, per quanto di interesse, della nota prot. -OMISSIS- 2026 del 12.01.2026, a mezzo della quale l’AMTS S.P.A. ha denegato il soccorso istruttorio, dichiarando l’immodificabilità e la vincolatività delle dichiarazioni effettuate in sede di partecipazione alla selezione concorsuale, comunicando al ricorrente che la domanda dallo stesso presentata è immodificabile;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e o consequenziale, ivi inclusa la futura approvazione della graduatoria finale, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa NE NA ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna il provvedimento di esclusione dalla selezione pubblica per titoli per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di 22 operatori di esercizio, indetta dall’AMTS S.p.A. - Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania per carenza del requisito di partecipazione indicato all’art. 2 punto D del bando (possesso della patente di guida D con un residuo non inferiore a 10 punti (art. 126-bis del Codice della strada) e certificato di abilitazione professionale CQC persone -Carta di Qualificazione del Conducente- entrambi in corso di validità).
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
“ 1) violazione della lex specialis - art. 4 del bando - del principio di favor partecipationis, di proporzionalità e ragionevolezza - eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento
2) violazione di legge - art. 6 della legge n. 241/1990, comma 1° lett. b) - violazione e/o falsa applicazione della clausola del soccorso istruttorio di cui all’art. 4 del bando - violazione dei principi di correttezza, buona fede, collaborazione procedimentale e buon andamento - eccesso di potere per contraddittorietà, sproporzione e travisamento;
3) eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifesta, violazione del principio di proporzionalità e del favor partecipationis, contraddittorietà”.
Parte ricorrente afferma di essere in possesso “ alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande della patente di categoria D in corso di validità e CQC persone), come dichiarato nella domanda di partecipazione e comprovato dalla documentazione successivamente esibita dal ricorrente in via autonoma, con comunicazione a mezzo mail del 31.12.2025 ”, ma di aver erroneamente allegato, alla domanda di partecipazione, “ una copia non aggiornata della patente, riportante una precedente scadenza” ; per tale ragione contesta l’omessa attivazione del soccorso istruttorio a fronte di un vizio formale e non di una carenza sostanziale.
L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. si è costituita in giudizio e – previa illustrazione di precisazioni, in punto di fatto, circa la motivazione dell’esclusione in ragione della mancanza di validità del CQC come evincibile dalla data riportata in corrispondenza del codice unionale 95 (v. pagg. 9-11 della memoria di costituzione) e non della mancanza di validità della patente di guida – ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia vertente su procedura di selezione del personale da parte di società interamente partecipata dal Comune di Catania e, come tale, regolata dalle disposizioni del D.lgs. n. 175/2016, tra cui l’art. 19, comma 4° che attribuisce espressamente al giudice ordinario “le procedure di reclutamento del personale”.
La difesa di AMTS ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e l’infondatezza della prospettazione del punteggio formulata in ricorso dato che, in ogni caso, il ricorrente si collocherebbe al 45° posto in graduatoria “ ben lontano dai 22 posti disponibili e, dunque , senza alcun interesse concreto e attuale ad una pronuncia giudiziale in suo favore .” Ha, infine, controdedotto alle censure articolate in ricorso chiedendone il rigetto.
All’udienza camerale del 24 marzo 2026 è stato dato avviso alle parti della possibile definizione della lite con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e il ricorso è stato trattenuto in decisione.
L’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla società resistente è fondata in quanto:
- AMTS S.p.A., è una società in house del Comune di Catania che ne detiene integralmente il capitale, e ha per oggetto l’attività inerente all’organizzazione ed alla gestione della mobilità nelle aree urbane ed extraurbane ed in particolare l’organizzazione, l’impianto, l’esercizio e la gestione complessiva del trasporto pubblico di persone e di cose, in ogni forma e con ogni mezzo nonché la gestione dei servizi funzionali al governo del sistema di mobilità urbana;
- ne consegue che trovano applicazione le disposizioni contenute nel “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” di cui al decreto legislativo n.175/2016 e segnatamente quelle dettate dall’art. 19 in tema di reclutamento e gestione del personale, disposizione che afferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro alle dipendenze di tali società prevedendo, da un lato, che le procedure di reclutamento debbano avvenire nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3°, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall'altro, che i contratti di lavoro stipulati in assenza di tali procedure di reclutamento sono nulli;
- il legislatore ha, quindi, ritenuto, nel contemperamento tra l'esigenza di salvaguardare i profili connessi al carattere pubblicistico sostanziale di tali soggetti che subiscono il controllo e l'influenza dominante dei pubblici poteri, e la natura privatistica del modello di gestione e delle finalità degli stessi, di imporre il rispetto dei principi concorsuali, e non l'obbligo di esperire un pubblico concorso ai sensi dell'art. 63, comma 4°, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Coerentemente con tali premesse l'art. 19, comma 4°, secondo periodo, del D.lgs. n. 175 del 2016, chiarisce espressamente che per queste fattispecie " resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale ";
- sulla giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie inerenti alle procedure di reclutamento del personale da parte delle società in house si sono reiteratamente espresse sia le SS.UU. della Cassazione (ord. 3 luglio 2023, n. 18749; 27 marzo 2017, n. 7759), sia la giurisprudenza ammnistrativa (cfr., tra le più recenti: T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 21 novembre 2025, n. 20809; sez. II quater 25 giugno 2026, n. 12600; sez. I, 7 dicembre 2020, n. 13108; T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. II, 25 settembre 2025, n. 2083; sez. IV, 28 gennaio 2025, n. 212; T.A.R. Campania - Salerno, sez. III, 26 novembre 2025, n. 1935; Napoli, sez. III, 21 gennaio 2025).
Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere proseguito con le modalità e i termini previsti dall’art. 11 cod. proc. amm.;
Le spese possono essere compensate, tra le parti, in ragione della definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE NA ON, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NE NA ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.