Art. 25.
Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, con il quale dovra' essere soppresso, ai sensi dell' articolo 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , l'ente "Fondo trattamento di quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto", i gestori delle ricevitorie del lotto sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione prevista dall' articolo 103 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, con il quale dovra' essere soppresso, ai sensi dell' articolo 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , l'ente "Fondo trattamento di quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto", i gestori delle ricevitorie del lotto sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione prevista dall' articolo 103 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973 , e successive modificazioni ed integrazioni.