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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 868/2019
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Gianfranco Leone
Email_1
CONTRO
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Roberto Annovazzi
t Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6/3/2019 parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420180007034683000, con il quale ha chiesto il pagamento della CP_2 somma di € 4.469,71, a titolo di contributi previdenziali relativi alla gestione separata e somme aggiuntive, dovuti per l'anno 2011. A sostegno dell'opposizione ha dedotto la prescrizione del credito per decorrenza del termine quinquennale e l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione previdenziale dedotta per aver versato, quale iscritto all'Albo degli avvocati, il cd. contributo integrativo alla propria cassa previdenziale per il periodo di riferimento (anno 2011).
Ha, dunque, agito per l'accertamento negativo dell'indebito rivendicato per l'annualità dedotta, per la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione d'ufficio nella gestione separata e per il risarcimento del danno biologico subito. CP_ Si è costituito in giudizio l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione e concludendo, nel merito, per l'infondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare, all'udienza odierna, la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
***
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto, per le assorbenti ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che l'articolo 3, comma 9, della legge n.335 del 1995 dispone quanto segue: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991,
n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Secondo l'interpretazione consolidata, la richiamata disciplina, introdotta dalla legge n.335 del 1995, ha inteso dimezzare il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, disponendo che, in assenza di atti interruttivi e sospensivi, tutti i contributi maturati successivamente alla data del 01.01.1996 si prescrivano una volta decorso un quinquennio dal giorno in cui gli stessi debbano essere versati.
Ciò posto, secondo il granitico orientamento della Suprema Corte, espresso con sentenza del 31 ottobre 2018, n. 27950, “il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n.
13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati»
(art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d.lgs. 9 luglio 1997,
n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»”.
Ai sensi dell'art. 12 c. 5 d. lgs. 241/1997 tali termini possono essere modificati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione. Il DPCM trova, dunque, fondamento normativo nel d. lgs.
241/1997 e ne integra le previsioni, esso ha natura regolamentare ed assume rango di fonte normativa
(Cass. 17970/2022; Cass. 24047/2022; Cass. 22336/2022; Cass. 21816/2022).
Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, comma 1, D.P.R.
n. 435/2001, nel testo ratione temporis vigente, al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti.
Sennonché, per i redditi prodotti nel 2011 (di cui al modello Unico 2012), il termine di pagamento è stato differito per effetto del D.P.C.M. del 6 giugno 2012 (in G.U. 12 giugno 2012, n. 135) al 9 luglio
2012 senza alcun pagamento aggiuntivo.
Resta ferma l'irrilevanza delle ulteriori scadenze previste dal suddetto provvedimento normativo, caratterizzate dalla previsione di maggiorazioni a titolo di interesse corrispettivo, che palesano l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire solo una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ultimo Cass. n. 21472 del 2020).
Ebbene, l'avviso di pagamento notificato con raccomandata 66545138932-1 del 4/8/2017 avente astrattamente effetto interruttivo della prescrizione, risulta notificato in data 23/8/2017 (v. relata in allegati resistente). Agli atti, peraltro, non risultano precedenti atti interruttivi della prescrizione medio tempore compiuti dall'istituto previdenziale.
Da quanto sopra, consegue che è spirato, alla data del 9 luglio 2017, il termine di prescrizione quanto alla contribuzione per cui è causa.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto, con conseguenziale inesigibilità dei crediti contributivi riportati nell'atto impugnato. Ogni ulteriore questione resta assorbita, in virtù del criterio processuale della ragione più liquida (Cass 5805/2017 e Cass. 12002/2014).
Quanto alla domanda di risarcimento del danno proposta, questa deve essere rigettata, in quanto non corredata da alcuna allegazione, né in ordine all'an, né in ordine al quantum. Le spese di lite sono compensate tra le parti, in ragione della soccombenza parziale.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute dalla parte ricorrente le somme pretese dall'Istituto a titolo di contribuzione per la gestione separata per l'anno 2011;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Gianfranco Leone
Email_1
CONTRO
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Roberto Annovazzi
t Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6/3/2019 parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420180007034683000, con il quale ha chiesto il pagamento della CP_2 somma di € 4.469,71, a titolo di contributi previdenziali relativi alla gestione separata e somme aggiuntive, dovuti per l'anno 2011. A sostegno dell'opposizione ha dedotto la prescrizione del credito per decorrenza del termine quinquennale e l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione previdenziale dedotta per aver versato, quale iscritto all'Albo degli avvocati, il cd. contributo integrativo alla propria cassa previdenziale per il periodo di riferimento (anno 2011).
Ha, dunque, agito per l'accertamento negativo dell'indebito rivendicato per l'annualità dedotta, per la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione d'ufficio nella gestione separata e per il risarcimento del danno biologico subito. CP_ Si è costituito in giudizio l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione e concludendo, nel merito, per l'infondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare, all'udienza odierna, la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
***
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto, per le assorbenti ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che l'articolo 3, comma 9, della legge n.335 del 1995 dispone quanto segue: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991,
n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Secondo l'interpretazione consolidata, la richiamata disciplina, introdotta dalla legge n.335 del 1995, ha inteso dimezzare il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, disponendo che, in assenza di atti interruttivi e sospensivi, tutti i contributi maturati successivamente alla data del 01.01.1996 si prescrivano una volta decorso un quinquennio dal giorno in cui gli stessi debbano essere versati.
Ciò posto, secondo il granitico orientamento della Suprema Corte, espresso con sentenza del 31 ottobre 2018, n. 27950, “il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n.
13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati»
(art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d.lgs. 9 luglio 1997,
n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»”.
Ai sensi dell'art. 12 c. 5 d. lgs. 241/1997 tali termini possono essere modificati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione. Il DPCM trova, dunque, fondamento normativo nel d. lgs.
241/1997 e ne integra le previsioni, esso ha natura regolamentare ed assume rango di fonte normativa
(Cass. 17970/2022; Cass. 24047/2022; Cass. 22336/2022; Cass. 21816/2022).
Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, comma 1, D.P.R.
n. 435/2001, nel testo ratione temporis vigente, al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti.
Sennonché, per i redditi prodotti nel 2011 (di cui al modello Unico 2012), il termine di pagamento è stato differito per effetto del D.P.C.M. del 6 giugno 2012 (in G.U. 12 giugno 2012, n. 135) al 9 luglio
2012 senza alcun pagamento aggiuntivo.
Resta ferma l'irrilevanza delle ulteriori scadenze previste dal suddetto provvedimento normativo, caratterizzate dalla previsione di maggiorazioni a titolo di interesse corrispettivo, che palesano l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire solo una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ultimo Cass. n. 21472 del 2020).
Ebbene, l'avviso di pagamento notificato con raccomandata 66545138932-1 del 4/8/2017 avente astrattamente effetto interruttivo della prescrizione, risulta notificato in data 23/8/2017 (v. relata in allegati resistente). Agli atti, peraltro, non risultano precedenti atti interruttivi della prescrizione medio tempore compiuti dall'istituto previdenziale.
Da quanto sopra, consegue che è spirato, alla data del 9 luglio 2017, il termine di prescrizione quanto alla contribuzione per cui è causa.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto, con conseguenziale inesigibilità dei crediti contributivi riportati nell'atto impugnato. Ogni ulteriore questione resta assorbita, in virtù del criterio processuale della ragione più liquida (Cass 5805/2017 e Cass. 12002/2014).
Quanto alla domanda di risarcimento del danno proposta, questa deve essere rigettata, in quanto non corredata da alcuna allegazione, né in ordine all'an, né in ordine al quantum. Le spese di lite sono compensate tra le parti, in ragione della soccombenza parziale.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute dalla parte ricorrente le somme pretese dall'Istituto a titolo di contribuzione per la gestione separata per l'anno 2011;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.