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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 29/04/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. PAOLO MASETTI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1083 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.10.2024, con i termini ex art. 190, 1° comma, c.p.c., vertente
TRA
e , rappresentati e dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2
Valentina Proia ed Enrico Meta, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovi difensori depositata il 7.10.2024; attori
E
e , rappresentati e difesi dall'Avv. CP_1 Controparte_2
Claudio Coccia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. convenuti
OGGETTO: rivendicazione
CONCLUSIONI: come da verbale in atti e da rispettivi scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Che con atto di citazione notificato il 27.4.2022 e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio e per sentir accogliere in CP_1 Controparte_2
loro confronto le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, accertare e dichiarare la proprietà dell'immobile in capo ai Sig.ri e dei seguenti immobili: Parte_1 Parte_3
a. fabbricato da adibire a futura abitazione costituente unità collabente in Via Sotto
Privito, snc, posta al piano T- 1, senza superficie e senza redditi, a confine con proprietà eredi a più lati, strada comunale, censito in catasto Parte_4
fabbricati di Supino al foglio 8, particella 346 unità collabente;
1
b. terreno circostante costituente un unico lotto della superficie complessiva di aree 41
e centiare 96, confinante con proprietà eredi a più lati, strada Parte_4
comunale, salvo altri, censito in catasto terreni di Supino al foglio 8 particelle 40, sem. arborato, di are 3 e ca. 13.50 e 41 fabb. Rurale di are 00.40 senza reddito perché area di risulta di fabbricato non più esistente, 344 prato di are 1 e ca 17.30, 1015 semin. arborato di are 2 e ca 10.77;
c. terreno della superficie di mq 1.077 distinto al foglio 8, particella 1015;
e, per l'effetto, ordinare, ai sensi dell'articolo 948 C.C., ai sigg.ri CP_2
e l'immediato rilascio degli stessi immobili per cui è causa,
[...] CP_1
indi dichiarare ex art. 949 C.C. l'inesistenza di ogni e qualsiasi servitù gravante sui predetti terreni ed esercitata dai convenuti e Controparte_2 CP_1
e ordinare agli stessi la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento
[...]
esclusivo della proprietà dei sigg.ri e Parte_1 Parte_3
condannare altresì i sigg.ri e per tutte le Controparte_2 CP_1
ragioni esposte in narrativa al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori mediante il pagamento in favore di questi della somma di € 20.000,00 o di quella, maggiore o minore di detta cifra che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze ed onorari di lite”.
A fondamento di tali domande, esponevano:
- di essere comproprietari dei suddetti immobili, posti in Supino (FR);
- che, con atto del 30.7.2016, aveva venduto la quota di un mezzo della Parte_1
proprietà dei beni alla moglie che li aveva acquistati in regime di Controparte_3
comunione legale;
- che a gli immobili erano pervenuti in parte (mappali 40 e 41) per atto Parte_1
di donazione del 30.11.2005 dal proprio padre (che se ne dichiarava Persona_1
proprietario per possesso ultraventennale), in parte (mappali 346, 344 e 1015) per atto di compravendita del 5.7.2007 da (che ne trasferiva, precisamente, Persona_2
l'utile dominio indicando quale titolo di provenienza la successione testamentaria apertasi in data 3.3.1980 al decesso di;
Persona_3
- che, all'epoca di tali ultimi rogiti, tutti gli immobili erano gravati da livello a favore del Comune di Supino, pertanto con atto del 27.5.2011 a rogito del Segretario
Comunale li aveva affrancati dal livello;
Parte_1
2
- che, peraltro, aveva acquistato gli immobili distinti in catasto al Persona_1 foglio 8, mappali 40 e 41, “dalla proprietaria con scrittura del 1980” e da Parte_5
allora ne aveva avuto il possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto;
- che, con ricorso possessorio dell'8.3.2010, e Controparte_2 CP_1
(madre e figlio), adducendo di avere sempre utilizzato per il pascolo di mucche e cavalli il terreno con sovrastante rudere di fabbricato rurale di cui ai mappali 40 e 41, avevano chiesto, nei confronti di e , di essere reintegrati Pt_1 Persona_1
ovvero manutenuti nel possesso dei suddetti beni, con condanna dei resistenti all'eliminazione della recinzione dai medesimi realizzata al confine tra la particella 40
e la particella 343 e al ripristino della preesistente recinzione lungo il confine tra la particella 40 e la particella 1015;
- che il Tribunale di Frosinone, ravvisando nella condotta degli gli estremi Pt_1
dello spoglio violento e clandestino, aveva ordinato la reintegra nel possesso;
- che continuava “a subire ingerenze dei convenuti” ogni qualvolta si Parte_1
recava sui propri terreni, tanto che non aveva ancora potuto procedere alla ristrutturazione e ricostruzione dei fabbricati diruti esistenti sulla proprietà;
- che “il possesso in favore degli odierni convenuti dei terreni innanzi descritti, di proprietà degli istanti risulta[va] privo di qualsivoglia titolo e/o fondamento di diritto” poiché “alla situazione di fatto dei primi non corrisponde[va] la titolarità di alcun diritto reale tale da legittimarla”;
- che, infatti, i convenuti avevano pascolato sui terreni i loro animali, mucche e cavalli, per mera tolleranza dei proprietari e del loro dante causa e ciò in virtù dei legami di parentela (essendo cognata di e zia di Controparte_2 Persona_1 [...]
; nipote di e cugino di ); Pt_1 CP_1 Persona_1 Parte_1
- che gli attori avevano subito e continuavano a subire ingenti danni dalla condotta dei convenuti, soprattutto per l'incertezza circa la possibilità di ricostruire e ristrutturare i fabbricati diruti esistenti sui loro fondi, spettando perciò agli stessi un risarcimento quantificabile in via equitativa in € 20.000,00 “per le descritte turbative…patite nel corso degli anni da parte dei convenuti”.
Si costituivano in giudizio e chiedendo di CP_1 Controparte_2
dichiarare inammissibili e comunque di rigettare le avversarie domande.
In proposito eccepivano:
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- l'infondatezza della domanda di rivendicazione, essendo i pretesi titoli di acquisto dei beni oggetto di giudizio, invocati e prodotti dagli attori, inidonei ad attribuirne loro la piena proprietà;
- l'infondatezza, altresì, dell'assunto secondo cui il pascolo degli animali sui fondi di causa era stato consentito ai convenuti per mera tolleranza dei parenti, laddove essi ne avevano invece il possesso, nel quale erano stati reintegrati con ordinanza del
Tribunale di Frosinone emessa nel giudizio iscritto al n. r.g. 783/2010 a seguito degli atti di spoglio violento compiuti da e descritti nel ricorso ex Pt_1 Persona_1
art. 703 c.p.c.;
- l'infondatezza, ancora, dell'azione negatoria ex art. 949 c.c., stante la mancanza, in capo agli attori, di idonei titoli di proprietà dei beni, e la genericità di quanto lamentato da;
Parte_1
- l'indeterminatezza, sia nei presupposti che nella quantificazione, della domanda risarcitoria.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa, previo rigetto delle richieste di prova testimoniale avanzate dagli attori, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, in cui il procuratore comparso per gli attori si riportava alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione ed il difensore dei convenuti a quelle rassegnate nelle note di trattazione scritta del 15.4.2024, sostanzialmente coincidenti con quelle svolte in comparsa di costituzione e risposta.
Orbene, l'azione proposta dagli attori è in qualche misura caratterizzata dall'ambiguità derivante dal riferimento, in citazione, tanto all'azione di rivendicazione ex art. 948
c.p.c. quanto all'actio negatoria servitutis di cui all'art. 949 c.p.c..
Si tratta, come noto, di azione ancorate a presupposti diversi e che, in dipendenza di ciò, sono soggette a regimi probatori sensibilmente differenti.
L'azione di rivendicazione è proposta da colui che afferma di essere proprietario della cosa e di non averne il possesso per ottenere contro il possessore o detentore, insieme col riconoscimento giurisdizionale del suo diritto di proprietà, la restituzione della res.
Con l'azione negatoria, viceversa, colui che promuove il giudizio si propone quale proprietario e possessore della cosa, chiedendone il riconoscimento della libertà da qualsiasi pretesa di terzi.
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Sotto il profilo probatorio, allorché agisca in rivendica, l'attore deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario.
In tema di azione negatoria, invece, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del bene in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore.
Ora, nel caso di specie, dovendo dare una esatta qualificazione all'azione promossa, deve concludersi nel senso che gli attori abbiano inteso esercitare un'azione di rivendicazione.
Gli stessi, invero, pur facendo riferimento ad “ingerenze” e “turbative” subite nel corso degli anni (concetti che apparentemente richiamano il contenuto, più limitato, dell'azione negatoria), hanno però anche ammesso l'attualità del possesso degli immobili da parte dei convenuti, tanto da richiamare un'ordinanza di reintegra nel possesso ottenuta da e (relativamente ai mappali Controparte_2 CP_1
40 e 41) e tanto da avanzare, nelle proprie conclusioni, richiesta di rilascio degli immobili (non già semplicemente e soltanto richiesta di cessazione di molestie o turbative).
Inoltre, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., scomparso ogni riferimento all'azione ex art. 949 c.p.c., gli attori hanno apertamente affrontato il tema della c.d. probatio diabolica richiesta nel caso di azione di rivendicazione (ossia dell'onere probatorio particolarmente rigoroso da assolvere in tale tipo di giudizio, a loro dire soddisfatto dalla documentazione prodotta), così palesando in modo definitivo quali siano gli esatti termini della domanda proposta.
Finanche in comparsa conclusionale, nell'illustrare le caratteristiche dell'azione di rivendicazione, e cioè che la stessa “ha natura reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce per ottenerlo, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà”, la difesa attorea ha proseguito assumendo che “tale circostanza origina, nel caso di specie, dalla occupazione abusiva del suolo ai fini di pascolo da parte dei convenuti”.
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Tanto premesso, la domanda di rivendica e la connessa istanza risarcitoria devono essere respinte, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dagli attori, l'onere probatorio vigente in materia non può reputarsi assolto.
Chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento in proprio favore dell'usucapione, mentre chi è convenuto non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio
"possideo quia possideo".
Tale regola, pur potendo subire temperamenti in relazione alla concreta posizione difensiva ed alle ammissioni del convenuto, nel caso di specie opera con pienezza, giacché gli odierni convenuti hanno contestato l'appartenenza dei beni agli attori ed ai loro danti causa, negando qualsiasi valenza ai titoli prodotti, i quali consistono in semplici atti di acquisto a titolo derivativo (tra vivi o mortis causa).
Da tale punto di vista va in ricordato che, ai fini della prova gravante sull'attore in rivendicazione, “non è sufficiente produrre l'atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova
l'immissione in possesso dell'acquirente” (Cass. 21940/2018, 25643/2014).
Sicché, scendendo nel dettaglio di quanto allegato e prodotto dagli attori, non può sostenersi che la successione ereditaria di a Persona_2 Persona_3
deceduto nel 1980, e la successiva vendita di questi a , avvenuta nel Parte_1
2007, siano sufficienti a dimostrare, rispetto ai beni identificati in catasto al foglio 8, particelle 346, 344 e 1015, “l'intervenuto compimento in favore dell'attore Pt_1
del possesso ad usucapire, poiché a norma dell'art. 1146 c.c. al suo possesso,
[...]
intervenuto nel 2007, si è unito il possesso del suo dante causa Persona_2 intervenuto a partire dal 1980 a seguito di successione testamentaria”; allo stesso modo non può sostenersi che la dichiarazione (priva di data) a firma di tale Pt_5
di avvenuta ricezione della cifra di vecchie lire 8.000.000 da parte di
[...] Per_1
per la vendita del terreno e del fabbricato di cui alle particelle 40 e 41, e la
[...]
successiva donazione dei medesimi beni da al figlio nel 2005 Persona_1 Pt_1 valgano a provare “l'intervenuto compimento in favore dell'attore Parte_1 del possesso ad usucapire, perché a norma dell'art. 1146 c.c. al suo possesso, intervenuto nel 2005 con l'atto di donazione in suo favore, si è unito il possesso del suo dante causa intervenuto a partire dal 1980” (pag.
3-4 della Persona_1
prima memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice).
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Invero, anche a prescindere dal fatto che tutte le indicate vicende traslative hanno riguardato, come meglio si evince dagli atti, l'utile dominio e non già il pieno diritto di proprietà degli immobili in argomento (tanto che nel 2016 lo stesso ne Parte_1
chiedeva ed otteneva dal Comune di Supino l'affrancazione) manca, a ben vedere, la prova dell'effettivo possesso dei beni da parte dell'attore e dei suoi danti causa.
Detto altrimenti, e proprio al contrario di quanto ripetuto nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice, “gli atti di trasferimento in favore degli attori e dei loro danti causa della proprietà degli immobili oggetto del presente giudizio” non accertano affatto “l'esistenza ultraventennale del rapporto di fatto esistente tra gli attori ed i loro danti causa con gli immobili e che tale rapporto non è stato mai interrotto”, perché il suddetto, asserito, rapporto di fatto esigeva una prova distinta ed ulteriore.
Lo stesso dicasi rispetto a quanto affermato dagli attori nelle note di trattazione scritta del 13.2.2023, secondo cui i documenti depositati, “oltre a dimostrare l'acquisto a titolo derivativo da parte degli attori dei beni oggetto di giudizio” evidenzierebbero
“che tra gli attori ed i loro danti causa v'è stata ex art. 1146 c.c. successione nel possesso e che già all'epoca degli acquisti in favore degli attori v'era ampiamente maturato il termine per usucapire”.
Il possesso, quanto agli immobili di cui ai mappali 40 e 41, certamente non potrebbe dirsi dimostrato solo per quanto si legge nella dichiarazione a firma di Parte_5
innanzi menzionata (“dichiaro di avere ricevuto da la somma di £ Persona_1
8.000.000 per la vendita del terreno e fabbricato…Supino Collerosa Particella 40 41 foglio 8 che possiede dal 1980”), trattandosi di una dichiarazione Persona_1
scritta proveniente da un terzo e di tenore del tutto generico.
A tale ultimo riguardo va osservato che gli attori nemmeno hanno allegato, in termini sufficientemente specifici, prima dello spirare delle preclusioni assertive con il deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c., attraverso quali modalità sarebbe stato in concreto esercitato il possesso (ossia il potere di fatto sulla cosa) ad usucapionem.
Solo nei capitoli di prova per testi articolati nella seconda memoria essi hanno fornito qualche notizia in proposito, oltre che riguardo ad alcune condotte lesive poste in essere dai convenuti, leggendosi nel cap. 1 che dal 1980 avrebbe Persona_1
“recintato” il terreno di cui alla particella 40 con il fabbricato di cui alla particella 41,
“provvedendo anche alla sua regolare pulizia, al taglio degli alberi e alle opere di necessaria riparazione del fabbricato”, e nel cap. 2 che i convenuti “aiutandosi con
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una pala meccanica” avrebbero “più volte divelto e levato la recinzione posta ai confini dei terreni oggetto di causa compreso quello che nel 2007 ha Parte_1 acquistato da ed…anche chiuso con una catena l'accesso al Persona_2 fabbricato su di essi esistente”. Nella stessa memoria si accenna, con il richiamo ad una produzione fotografica raffigurante i luoghi, a cartelli di divieto di accesso
“apposti dallo stesso e dai suoi danti causa” e parimenti “più volte” Parte_1
divelti dai convenuti (senza ulteriori precisazioni di ordine temporale).
Trattasi di circostanze, tutte, non tempestivamente allegate in precedenza e tardivamente introdotte nel contesto di una memoria destinata alle richieste di prova
(di quanto già compiutamente dedotto in atti); è per tale motivo che l'istanza di prova per testi non ha trovato accoglimento. Ad ogni modo la stessa non è stata reiterata al momento della precisazione delle conclusioni.
In definitiva, perciò, difettano i presupposti per poter riconoscere la proprietà degli immobili in capo agli attori e per poter accogliere, conseguentemente, la loro domanda ex art. 948 c.p.c., con il che viene anche meno ogni possibilità di apprezzamento della pretesa risarcitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, opportunamente ridotti tenuto conto dell'assenza di attività istruttorie e del carattere ripetitivo delle difese svolte negli scritti conclusivi dei convenuti, con distrazione in favore del difensore di questi ultimi, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dagli attori;
2) condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Claudio Coccia, difensore dei convenuti dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Frosinone il 9.1.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Masetti
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