Articolo 12 della Legge 18 agosto 1962, n. 1357
Articolo 11Articolo 13
Versione
2 ottobre 1962
Art. 12.
Spetta al Comitato esecutivo:
a) eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, esaminando altresi' le questioni ad esso sottoposte dal Consiglio medesimo e dal presidente per il buon funzionamento dell'Ente
b) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
c) deliberare sull'impiego di fondi secondo il piano di investimenti predisposto dal Consiglio di amministrazione;
d) predisporre il regolamento organico mediante il quale sono stabiliti la consistenza numerica, le norme di esecuzione dello stato giuridico e il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di previdenza e di quiescenza di tutto il personale, compreso il direttore, comunque necessario per esigenze funzionali dell'Ente;
e) deliberare sull'organizzazione dei servizi interni dell'Ente;
f) deliberare sulle domande di prestazione di previdenza e assistenza.
Entrata in vigore il 2 ottobre 1962