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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/11/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza dello 06 novembre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2540/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
IG IL ed elettivamente domiciliato in Prata P.U, alla via Severino
Petrillo n.23, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
E
( ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv.to Gaetano Amato ed elett.te domiciliato in Avellino alla via Roma n.17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ 1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe contesta la comunicazione del
19.01.2021, notificata il 27.01.2021, avente ad oggetto la indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla Legge 190/2014, come modificata dalla
Legge 208/2015; chiede, quindi, il ripristino del regime contributivo agevolato forfettario, e che si dichiari l'illegittimità della pretesa contributiva dell'Ente per
€#13.457,75# (tredicimilaquattrocentocinquantasette,75), anni di imposta dal CP_ 2017 al 202o. si è costituito.
2) Parte ricorrente, iscritto alla Gestione Artigiani su domanda del 22.01.2013, afferma di aver goduto sin dall'inizio della propria attività del cd. regime agevolato di cui alla Legge 244/07, poi abrogato in favore del regime forfetario a mente della Legge 208/2015.
1 Sostiene di aver presentato, in data 22.02.2016, domanda di adesione al regime contributivo forfetario, di possedere tutti i requisiti previsti dalla Legge per accedere a tale regime previdenziale e di aver sempre operato come contribuente forfetario.
Afferma che la pretesa creditoria dell'Ente scaturisce dalla omessa compilazione del quadro LM sezione II (regime forfetario) nella dichiarazione dei redditi da anno 2017 , conseguenza di quello che afferma essere errore materiale del consulente incaricato, errore successivamente emendato a seguito della presentazione di dichiarazioni integrative per gli anni di imposta dal 2017 al 2021.
3) La domanda è fondata e va accolta.
Al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, il Giudice ha disposto approfondimento istruttorio. CP_
, funzionario ha dichiarato: “Il contribuente ha Tes_1 Parte_1 dichiarato con la domanda del 22.02.2016 di avere tutti i requisiti per poter accedere al regime contributivo agevolato, a mente della Legge di Stabilità
190/2014. usufruiva del regime fiscale di vantaggio per Parte_1
l'imprenditoria giovanile dalla data di costituzione dell'azienda, dall'anno 2013.
Non c'era alcuna agevolazione previdenziale, per gli anni dal 2013 al 2015. Nel
2016 viene istituito il nuovo regime fiscale che va a sostituire gli altri regimi fiscali, nel senso che le nuove imprese non possono aderire al vecchio regime fiscale, ma al nuovo. Chi, però usufruiva del vecchio regime poteva continuare a farlo in permanenza dei requisiti per poi passare naturalmente nel regime fiscale di nuova istituzione. Per il regime previdenziale agevolato a cui il ricorrente ha chiesto di aderire bisogna avere, tra gli altri requisiti, l'adesione al regime fiscale agevolato. La domanda del 2016 è un'autodichiarazione telematica presentata CP_ CP_ all' che acquisisce, essendo preventiva rispetto all'anno di imposta. Nel
2017 il ha presentato la dichiarazione fiscale ed ha compilato il quadro Pt_1
LM Sezione 1 che è riferito al regime della Legge del 2011, cioè al regime agevolato, che era stato abrogato per le nuove imprese. Avrebbe dovuto compilare CP_ la Sezione 2, quella riferita alla Legge 190/2014. Nel 2021 incrocia i dati delle dichiarazioni fiscali liquidate da parte dell' con le Controparte_2 domande di adesione al regime previdenziale agevolato e poiché risulta per il ricorrente non compilata la Sezione 2 del quadro LM, emette il Parte_1 provvedimento di revoca del regime agevolato. Preciso che, per quanto riguarda la
2 previdenza c'è un solo regime agevolato, che è quello istituito con la Legge 190 del 2014 e lo sconto che viene applicato è del 35%. Gli autonomi pagano una contribuzione fissa annuale a prescindere dal reddito. non Parte_1 compilando il quadro LM Sezione 2 ha detto all' che non Controparte_2
CP_ aderiva al regime fiscale agevolato. All' il ha continuato a pagare i Pt_1 contributi in misura ridotta, cioè, pagando il 65% dei contributi fissi per gli anni dal 2016 e fino a maggio 2025, nella misura corrispondente a quella dovuta qualora avesse aderito al regime fiscale agevolato. Il fatto che Parte_1 non abbia compilato la Sezione 2 significa, per l'Istituto, che è Parte_1 uscito dal regime fiscale agevolato e questo comporta il venir meno del requisito per il regime previdenziale agevolato. Rispetto al prospetto prodotto dal CP_ ricorrente, estratto dal cassetto previdenziale di riguardante i pagamenti CP_ effettuati, lo confermo. Per la mancata compilazione della Sezione 2 significa che il contribuente non ha aderito al regime fiscale agevolato. Dopo l'
[...]
ha chiarito, con l'interpello n.378 del 2021, che la dichiarazione CP_2 fiscale integrativa non può rettificare aspetti di manifestazione negoziale, ma solo dichiarazioni di scienza;
quindi, con la dichiarazione integrativa non è possibile opzionale un regime fiscale diverso da quello opzionato con la dichiarazione CP_ fiscale originaria. segue l'orientamento di cui alla risposta di interpello: CP_ messaggio 3334 del 26.09.2023”.
, consulente del ricorrente, ha dichiarato: ha Testimone_2 Parte_1 avviato l'attività imprenditoriale nell'anno 2013 con il regime di vantaggio che non prevedeva la riduzione contributiva, prevedeva solo un'agevolazione ai fini fiscali nella determinazione delle imposte con applicazione di un'imposta sostitutiva del 5%. Poi, nell'anno 2014, venivano abrogate tutti i regimi agevolati ai fini fiscali che venivano ricompresi nell'unico regime agevolato fiscalmente, che era il regime forfettario. Per il regime di vantaggio la norma prevedeva una proroga fino all'anno 2015. Dall'anno 2015 tutti i contribuenti che si trovavano in regime di vantaggio diventavano naturalmente contribuenti in regime forfettario.
Preciso che erroneamente solo per i redditi 2016 e 2017 sono stati commessi errori di compilazione della dichiarazione dei redditi, perché dall'anno 2018 sono state correttamente compilate le dichiarazioni per il regime forfettario. Nell'anno
2021 quando il contribuente ha richiesto la variazione della Parte_1 dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta 2016 e 2017 l'Agenzia dele
3 Entrate ha rettificato le dichiarazioni sul principio stabilito e richiamato in tutte le circolari di che consulto e che dicono che: “l'opposizione e Controparte_2 la revoca di regime di determinazione delle imposte e di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenute delle scritture contabili. La validità dell'opposizione e della relativa revoca
è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o della attività. Il contribuente ha emesso le fatture applicando la norma relativa al regime forfettario. Pertanto, sulla base di tale documentazione aveva diritto all'applicazione della riduzione ai fini contributi. Quando l' Controparte_2 parla di regime contabile ordinario si riferisce alla norma che prevede l'emissione di fatture con applicazione delle imposte sul valore aggiunto (IVA) regime a cui non ha mai aderito ”. Parte_1
CP_ 4) non contesta la sussistenza in capo al ricorrente delle condizioni previste per accedere al regime previdenziale prescelto, e valorizza unicamente il dato della compilazione nelle dichiarazioni reddituali presentate dal del quadro Pt_1
LM Sezione I (regime di vantaggio) in luogo del quadro LM Sezione II (regime forfetario).
Sul punto, il Tribunale non condivide la prospettazione di parte resistente che esclude la possibilità in capo al contribuente di poter modificare la scelta eseguita in sede di dichiarazione dei redditi opzionando un regime diverso da quello prescelto.
Va rilevato che: “La lettura restrittiva del principio generale di emendabilità delle dichiarazioni fiscali anche in sede contenziosa non appare corretta… le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza e, quindi, possano essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti… in conclusione,
è stata affermata l'emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione;
ciò per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa” (così Cass. 40862/21).
4 Il Tribunale intende, quindi, dare continuità a quanto affermato, a più riprese, dalla Suprema Corte che ha affermato che: “nel rapporto tributario deve prevalere la sostanza sulla forma, sicché non può negarsi l'applicazione di un regime agevolato allorché risulti provato che il contribuente ne abbia concretamente rispettato le condizioni, anche in presenza di errori materiali nella dichiarazione”
(ex plurimis Cassazione n. 7335/2014).
Gli errori o le omissioni formali nella dichiarazione dei redditi non incidono sul diritto sostanziale del contribuente quando l'intenzione e la condotta concreta risultano univocamente dirette all'applicazione del regime prescelto.
5) Nel caso in esame, l'istruttoria espletata e la documentazione prodotta provano che il ricorrente ha effettivamente operato come contribuente forfetario sin dall'anno 2016.
Tutte le fatture emesse, a partire dall'anno 2016, sono prive di Iva e recano espressamente la dicitura “operazione effettuata ai sensi dell'art.1, commi da 54 a
59 della Legge 190/2014- Regime forfetario”.
Le dichiarazioni fiscali presentate, pur recando la compilazione della sezione I del quadro LM in luogo della sezione II, evidenziano unicamente un errore materiale del consulente fiscale, poi corretto nelle annualità successive.
Si tratta, dunque, di un'irregolarità meramente formale, inidonea a determinare la perdita del beneficio, alla luce della condotta sostanziale e costantemente coerente del contribuente con il regime agevolato prescelto.
6) Alla luce dei principi innanzi esposti, il ricorso deve essere accolto, accertando e dichiarando il diritto di di fruire del regime contributivo Parte_1 agevolato di cui alla Legge 190/2014, come modificata dalla Legge 208/2015 a far data dal 22.02.2016.
Va, altresì, accertato e dichiarato che non è tenuto al pagamento Parte_1
CP_ a favore di della somma di €#13.457,75#
(tredicimilaquattrocentocinquantasette,75), richiesta a titolo di maggiore contribuzione dovuta e non versata per i periodi dal 2017 al 2020.
7) Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti in ragione dell'esito complessivo della vicenda, comunque scaturita da errore del ricorrente.
P.Q.M.
5 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.4025/2024 R.G CP_ Lavoro, proposto da nei confronti di e, ogni contraria Parte_1 istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto e per le causali di cui alla parte motiva, accerta e dichiara il diritto di di fruire del regime contributivo Parte_1 agevolato di cui alla Legge 190/2014, come modificata dalla Legge 208/2015 a far data dal 22.02.2016;
2) Accerta e dichiara che non è tenuto al pagamento a favore di Parte_1
CP_ della somma di €#13.457,75# (tredicimilaquattrocentocinquantasette,75), richiesta a titolo di maggiore contribuzione dovuta e non versata per i periodi dal
2017 al 2020;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza dello 06 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza dello 06 novembre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2540/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
IG IL ed elettivamente domiciliato in Prata P.U, alla via Severino
Petrillo n.23, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
E
( ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv.to Gaetano Amato ed elett.te domiciliato in Avellino alla via Roma n.17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ 1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe contesta la comunicazione del
19.01.2021, notificata il 27.01.2021, avente ad oggetto la indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla Legge 190/2014, come modificata dalla
Legge 208/2015; chiede, quindi, il ripristino del regime contributivo agevolato forfettario, e che si dichiari l'illegittimità della pretesa contributiva dell'Ente per
€#13.457,75# (tredicimilaquattrocentocinquantasette,75), anni di imposta dal CP_ 2017 al 202o. si è costituito.
2) Parte ricorrente, iscritto alla Gestione Artigiani su domanda del 22.01.2013, afferma di aver goduto sin dall'inizio della propria attività del cd. regime agevolato di cui alla Legge 244/07, poi abrogato in favore del regime forfetario a mente della Legge 208/2015.
1 Sostiene di aver presentato, in data 22.02.2016, domanda di adesione al regime contributivo forfetario, di possedere tutti i requisiti previsti dalla Legge per accedere a tale regime previdenziale e di aver sempre operato come contribuente forfetario.
Afferma che la pretesa creditoria dell'Ente scaturisce dalla omessa compilazione del quadro LM sezione II (regime forfetario) nella dichiarazione dei redditi da anno 2017 , conseguenza di quello che afferma essere errore materiale del consulente incaricato, errore successivamente emendato a seguito della presentazione di dichiarazioni integrative per gli anni di imposta dal 2017 al 2021.
3) La domanda è fondata e va accolta.
Al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, il Giudice ha disposto approfondimento istruttorio. CP_
, funzionario ha dichiarato: “Il contribuente ha Tes_1 Parte_1 dichiarato con la domanda del 22.02.2016 di avere tutti i requisiti per poter accedere al regime contributivo agevolato, a mente della Legge di Stabilità
190/2014. usufruiva del regime fiscale di vantaggio per Parte_1
l'imprenditoria giovanile dalla data di costituzione dell'azienda, dall'anno 2013.
Non c'era alcuna agevolazione previdenziale, per gli anni dal 2013 al 2015. Nel
2016 viene istituito il nuovo regime fiscale che va a sostituire gli altri regimi fiscali, nel senso che le nuove imprese non possono aderire al vecchio regime fiscale, ma al nuovo. Chi, però usufruiva del vecchio regime poteva continuare a farlo in permanenza dei requisiti per poi passare naturalmente nel regime fiscale di nuova istituzione. Per il regime previdenziale agevolato a cui il ricorrente ha chiesto di aderire bisogna avere, tra gli altri requisiti, l'adesione al regime fiscale agevolato. La domanda del 2016 è un'autodichiarazione telematica presentata CP_ CP_ all' che acquisisce, essendo preventiva rispetto all'anno di imposta. Nel
2017 il ha presentato la dichiarazione fiscale ed ha compilato il quadro Pt_1
LM Sezione 1 che è riferito al regime della Legge del 2011, cioè al regime agevolato, che era stato abrogato per le nuove imprese. Avrebbe dovuto compilare CP_ la Sezione 2, quella riferita alla Legge 190/2014. Nel 2021 incrocia i dati delle dichiarazioni fiscali liquidate da parte dell' con le Controparte_2 domande di adesione al regime previdenziale agevolato e poiché risulta per il ricorrente non compilata la Sezione 2 del quadro LM, emette il Parte_1 provvedimento di revoca del regime agevolato. Preciso che, per quanto riguarda la
2 previdenza c'è un solo regime agevolato, che è quello istituito con la Legge 190 del 2014 e lo sconto che viene applicato è del 35%. Gli autonomi pagano una contribuzione fissa annuale a prescindere dal reddito. non Parte_1 compilando il quadro LM Sezione 2 ha detto all' che non Controparte_2
CP_ aderiva al regime fiscale agevolato. All' il ha continuato a pagare i Pt_1 contributi in misura ridotta, cioè, pagando il 65% dei contributi fissi per gli anni dal 2016 e fino a maggio 2025, nella misura corrispondente a quella dovuta qualora avesse aderito al regime fiscale agevolato. Il fatto che Parte_1 non abbia compilato la Sezione 2 significa, per l'Istituto, che è Parte_1 uscito dal regime fiscale agevolato e questo comporta il venir meno del requisito per il regime previdenziale agevolato. Rispetto al prospetto prodotto dal CP_ ricorrente, estratto dal cassetto previdenziale di riguardante i pagamenti CP_ effettuati, lo confermo. Per la mancata compilazione della Sezione 2 significa che il contribuente non ha aderito al regime fiscale agevolato. Dopo l'
[...]
ha chiarito, con l'interpello n.378 del 2021, che la dichiarazione CP_2 fiscale integrativa non può rettificare aspetti di manifestazione negoziale, ma solo dichiarazioni di scienza;
quindi, con la dichiarazione integrativa non è possibile opzionale un regime fiscale diverso da quello opzionato con la dichiarazione CP_ fiscale originaria. segue l'orientamento di cui alla risposta di interpello: CP_ messaggio 3334 del 26.09.2023”.
, consulente del ricorrente, ha dichiarato: ha Testimone_2 Parte_1 avviato l'attività imprenditoriale nell'anno 2013 con il regime di vantaggio che non prevedeva la riduzione contributiva, prevedeva solo un'agevolazione ai fini fiscali nella determinazione delle imposte con applicazione di un'imposta sostitutiva del 5%. Poi, nell'anno 2014, venivano abrogate tutti i regimi agevolati ai fini fiscali che venivano ricompresi nell'unico regime agevolato fiscalmente, che era il regime forfettario. Per il regime di vantaggio la norma prevedeva una proroga fino all'anno 2015. Dall'anno 2015 tutti i contribuenti che si trovavano in regime di vantaggio diventavano naturalmente contribuenti in regime forfettario.
Preciso che erroneamente solo per i redditi 2016 e 2017 sono stati commessi errori di compilazione della dichiarazione dei redditi, perché dall'anno 2018 sono state correttamente compilate le dichiarazioni per il regime forfettario. Nell'anno
2021 quando il contribuente ha richiesto la variazione della Parte_1 dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta 2016 e 2017 l'Agenzia dele
3 Entrate ha rettificato le dichiarazioni sul principio stabilito e richiamato in tutte le circolari di che consulto e che dicono che: “l'opposizione e Controparte_2 la revoca di regime di determinazione delle imposte e di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenute delle scritture contabili. La validità dell'opposizione e della relativa revoca
è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o della attività. Il contribuente ha emesso le fatture applicando la norma relativa al regime forfettario. Pertanto, sulla base di tale documentazione aveva diritto all'applicazione della riduzione ai fini contributi. Quando l' Controparte_2 parla di regime contabile ordinario si riferisce alla norma che prevede l'emissione di fatture con applicazione delle imposte sul valore aggiunto (IVA) regime a cui non ha mai aderito ”. Parte_1
CP_ 4) non contesta la sussistenza in capo al ricorrente delle condizioni previste per accedere al regime previdenziale prescelto, e valorizza unicamente il dato della compilazione nelle dichiarazioni reddituali presentate dal del quadro Pt_1
LM Sezione I (regime di vantaggio) in luogo del quadro LM Sezione II (regime forfetario).
Sul punto, il Tribunale non condivide la prospettazione di parte resistente che esclude la possibilità in capo al contribuente di poter modificare la scelta eseguita in sede di dichiarazione dei redditi opzionando un regime diverso da quello prescelto.
Va rilevato che: “La lettura restrittiva del principio generale di emendabilità delle dichiarazioni fiscali anche in sede contenziosa non appare corretta… le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza e, quindi, possano essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti… in conclusione,
è stata affermata l'emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione;
ciò per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa” (così Cass. 40862/21).
4 Il Tribunale intende, quindi, dare continuità a quanto affermato, a più riprese, dalla Suprema Corte che ha affermato che: “nel rapporto tributario deve prevalere la sostanza sulla forma, sicché non può negarsi l'applicazione di un regime agevolato allorché risulti provato che il contribuente ne abbia concretamente rispettato le condizioni, anche in presenza di errori materiali nella dichiarazione”
(ex plurimis Cassazione n. 7335/2014).
Gli errori o le omissioni formali nella dichiarazione dei redditi non incidono sul diritto sostanziale del contribuente quando l'intenzione e la condotta concreta risultano univocamente dirette all'applicazione del regime prescelto.
5) Nel caso in esame, l'istruttoria espletata e la documentazione prodotta provano che il ricorrente ha effettivamente operato come contribuente forfetario sin dall'anno 2016.
Tutte le fatture emesse, a partire dall'anno 2016, sono prive di Iva e recano espressamente la dicitura “operazione effettuata ai sensi dell'art.1, commi da 54 a
59 della Legge 190/2014- Regime forfetario”.
Le dichiarazioni fiscali presentate, pur recando la compilazione della sezione I del quadro LM in luogo della sezione II, evidenziano unicamente un errore materiale del consulente fiscale, poi corretto nelle annualità successive.
Si tratta, dunque, di un'irregolarità meramente formale, inidonea a determinare la perdita del beneficio, alla luce della condotta sostanziale e costantemente coerente del contribuente con il regime agevolato prescelto.
6) Alla luce dei principi innanzi esposti, il ricorso deve essere accolto, accertando e dichiarando il diritto di di fruire del regime contributivo Parte_1 agevolato di cui alla Legge 190/2014, come modificata dalla Legge 208/2015 a far data dal 22.02.2016.
Va, altresì, accertato e dichiarato che non è tenuto al pagamento Parte_1
CP_ a favore di della somma di €#13.457,75#
(tredicimilaquattrocentocinquantasette,75), richiesta a titolo di maggiore contribuzione dovuta e non versata per i periodi dal 2017 al 2020.
7) Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti in ragione dell'esito complessivo della vicenda, comunque scaturita da errore del ricorrente.
P.Q.M.
5 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.4025/2024 R.G CP_ Lavoro, proposto da nei confronti di e, ogni contraria Parte_1 istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto e per le causali di cui alla parte motiva, accerta e dichiara il diritto di di fruire del regime contributivo Parte_1 agevolato di cui alla Legge 190/2014, come modificata dalla Legge 208/2015 a far data dal 22.02.2016;
2) Accerta e dichiara che non è tenuto al pagamento a favore di Parte_1
CP_ della somma di €#13.457,75# (tredicimilaquattrocentocinquantasette,75), richiesta a titolo di maggiore contribuzione dovuta e non versata per i periodi dal
2017 al 2020;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza dello 06 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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