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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 12/02/2026, n. 2431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2431 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2431/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 14835/2025 depositato il 07/08/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 17
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cercola - Piazza Liberta' N. 6 80040 Cercola NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 966/2026 depositato il Resistente_1
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, rilevato che Ricorrente_2 ha proposto ricorso per ottemperanza contro il Comune di Cercola per ottenere l'esecuzione della sentenza resa nel procedimento rg 12712-2024 da questa Corte, Sezione 17 in composizione monocratica, sentenza n. 18820-2024 depositata il 19-12-2024;
rilevato che il ricorso è proponibile perché preceduto dalla rituale messa in mora dell'ente;
considerato che il Comune di Cercola, posto a conoscenza del procedimento, non vi ha preso parte né risulta aver spontaneamente ottemperato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge (cfr. art. 70 d. lgs. n. 546 del 1992), costituiti dalla pronuncia di sentenza favorevole al ricorrente, passata in giudicato, recante condanna al pagamento delle spese processuali;
ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, che – sulla scorta delle indicazioni provenute dal competente Ufficio – va designato nella persona del dott. Nominativo_1, dell'ODCEC di Napoli;
ritenuto che il nominato commissario ad acta dovrà adottare tutti i provvedimenti di legge idonei all'esecuzione della predetta sentenza;
ritenuto che allo stesso debba essere assegnato il termine di 30 (trenta) giorni dal deposito della presente sentenza per i suddetti adempimenti, e che in suo favore debba essere liquidato un compenso in acconto pari a € 400,00 (cinquecento/00) che va posto a carico dell'Amministrazione resistente;
ritenuto, infine, che le spese del presente giudizio debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone nei termini di cui in motivazione;
condanna l'ente resistente a rimborsare le spese processuali alla ricorrente, liquidandole in 1.100,00 € per compenso e 165,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti, e rimborso del contributo unificato pari a 30,00 €.
Napoli, 22 gennaio 2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 14835/2025 depositato il 07/08/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 17
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cercola - Piazza Liberta' N. 6 80040 Cercola NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 966/2026 depositato il Resistente_1
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, rilevato che Ricorrente_2 ha proposto ricorso per ottemperanza contro il Comune di Cercola per ottenere l'esecuzione della sentenza resa nel procedimento rg 12712-2024 da questa Corte, Sezione 17 in composizione monocratica, sentenza n. 18820-2024 depositata il 19-12-2024;
rilevato che il ricorso è proponibile perché preceduto dalla rituale messa in mora dell'ente;
considerato che il Comune di Cercola, posto a conoscenza del procedimento, non vi ha preso parte né risulta aver spontaneamente ottemperato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge (cfr. art. 70 d. lgs. n. 546 del 1992), costituiti dalla pronuncia di sentenza favorevole al ricorrente, passata in giudicato, recante condanna al pagamento delle spese processuali;
ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, che – sulla scorta delle indicazioni provenute dal competente Ufficio – va designato nella persona del dott. Nominativo_1, dell'ODCEC di Napoli;
ritenuto che il nominato commissario ad acta dovrà adottare tutti i provvedimenti di legge idonei all'esecuzione della predetta sentenza;
ritenuto che allo stesso debba essere assegnato il termine di 30 (trenta) giorni dal deposito della presente sentenza per i suddetti adempimenti, e che in suo favore debba essere liquidato un compenso in acconto pari a € 400,00 (cinquecento/00) che va posto a carico dell'Amministrazione resistente;
ritenuto, infine, che le spese del presente giudizio debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone nei termini di cui in motivazione;
condanna l'ente resistente a rimborsare le spese processuali alla ricorrente, liquidandole in 1.100,00 € per compenso e 165,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti, e rimborso del contributo unificato pari a 30,00 €.
Napoli, 22 gennaio 2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello